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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 03619/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27591/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1642/2021 depositata il 15/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) C on atto di citazione del 23/10/2018 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio avanti il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] spa al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 2.980,63, oltre interessi e spese, deducendo di avere acquistato nell’anno 1987 un buono postale fruttifero e di avere diritto al rimborso in base ai tassi stampigliati sul retro del documento, invece che in base agli interessi dettati dal D.M. 13 giugno 1986 vigente in materia.

La parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha eccepito l’inconsistenza della dedotta inefficacia/illegittimità del D.M. 13/6/1986 sulla determinazione degli interessi da computarsi per il terzo decennio sul buono appartenente alla serie Q/P azionato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bergamo, con la sentenza n. 2/2020, ha rigettato le eccezioni preliminari della convenuta e ha condannato la stessa al pagamento della somma suddetta, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto appello, ribadendo le eccezioni preliminari su indicate e, nel merito, sostenendo che trovava applicazione nella specie, ai fini della determinazione degli interessi, il D.M. 13/6/1986, emanato in forza dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, ed essendo qualunque pattuizione diversa o contraria alle sue previsioni nulla per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., con il conseguente effetto di cui agli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza an. 1642/2021, ha respinto l’appello, respingendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rilevando che era pacifica l’applicabilità al buono fruttifero postale (emesso nella vigenza del D.M. 13/6/1986, istitutivo della nuova serie distinta con la lettera “Q”), sino al 20° anno dall’emissione, dei tassi di cui al D.M. 13/6/1986 e che la controversia era circoscritta alla questione del rendimento del buono dal 21° al 30° anno successivo.

Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il timbro sul retro del buono non indicava espressamente i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno, dovessero applicarsi per tale arco temporale i tassi originariamente stampati per la serie “P”. 2) Con ricorso notificato il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato la sentenza de Tribunale di Bergamo, proponendo un motivo di ricorso.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1) Motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986 (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.)”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dei tassi di rendimento inerenti al buono fruttifero postale azionato dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente osserva di aver già riconosciuto al sig. [OSCURATO:PERSONA] il diritto ad ottenere a titolo di rimborso del buono appartenente alla serie Q/P, per il terzo decennio, una percentuale pari al 12% della sorte capitale, per come previsto dall’art. 6 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle relative tabelle allegate, e sostiene (e ribadisce nella memoria 19/1/2026) che le norme dettate dai decreti ministeriali istitutivi delle specifiche serie dei buoni fruttiferi postali siano imperative e prevalgano nel caso di clausola negoziale non conforme, determinandone la nullità, ab origine o sopravvenuta, e comunque sostituendosi ad essa.

Il motivo è fondato. 1.1) La controversia riguarda la corretta determinazione degli interessi dovuti per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno su un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, emesso utilizzando un modulo cartaceo della precedente serie “P”, sul quale sono stati apposti: - sul fronte, il timbro con la dicitura “Serie Q/P”; - sul retro, il timbro recante i nuovi tassi della serie “Q”, in conformità all’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986.

Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che, poiché il timbro sul retro, sovrapposto alla tabella preesistente, riporta i nuovi e inferiori rendimenti della serie “Q” fino al 20° anno e non indica, invece, espressamente, i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno, debbano applicarsi per tale arco temporale i tassi originariamente stampati per la serie “P”.

Tale conclusione è errata, alla luce della normativa e della recente giurisprudenza di questa Corte formatasi su tale questione.

L’art. 173 d.P.R. 20 marzo 1973, n. 156 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460/1974, conv.

In l. n. 588/1974, poi abrogato, stabiliva che: “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.

Tale disciplina consentiva, dunque, variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, e, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti.

Il BFP in esame è stato emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, il quale, all’art. 4, ha istituito una nuova serie di buoni fruttiferi postali, distinti con la lettera “Q” e con una specifica quantificazione degli interessi dovuti.

L’art. 5 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede poi che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

L’art. 6 del D.M., infine, estende i nuovi tassi ai BFP di tutte le serie precedenti.

Al buono in esame, dunque, che, conformemente a quanto disposto dal citato art. 5 D.M. 13/6/1986, riporta sulla parte anteriore il timbro con la dicitura “serie Q/P” e sulla parte posteriore il timbro recante i nuovi tassi della serie “Q”, sono senz’altro applicabili tali nuovi tassi per tutto l’arco temporale ad esso inerente, perché, anche se il secondo timbro non copre del tutto la stampigliatura precedente o non riporta i tassi del terzo decennio, la variazione apportata dal D.M. 13/6/1986 ha effetto per i buoni di nuova serie ed anche per quelli delle serie precedenti, ai sensi dell’art. 173 DPR 156/1973, e l’eventuale contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne dispone l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde. 1.2) In tal senso è ormai la costante giurisprudenza di questa Corte.

Si veda Cass. civ., sez.

I, 26/07/2023, n. 22619: “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (Cass. civ., sez.

I, 26/07/2023, n. 22619).

E inoltre: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni” (Cass. civ., sez.

I, 14/02/2022, n. 4748).

“In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. civ., sez.

I, 10/02/2022, n. 4384; nello stesso senso: Cass. civ., sez.

VI, 3/01/2023, n. 87).

È irrilevante, poi, il richiamo, operato dalla sentenza qui impugnata, alla pronuncia Cass. civ., S.U., n. 13979 del 2007.

Si tratta di un riferimento fuorviante, come sottolineato da Cass. civ., S.U. 11/2/2019 n. 3963, che osserva che in quella controversia si discuteva di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984.

Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli.

Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo. 2) Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo in persona di diverso giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27591/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1642/2021 depositata il 15/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) C on atto di citazione del 23/10/2018 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio avanti il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] spa al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 2.980,63, oltre interessi e spese, deducendo di avere acquistato nell’anno 1987 un buono postale fruttifero e di avere diritto al rimborso in base ai tassi stampigliati sul retro del documento, invece che in base agli interessi dettati dal D.M. 13 giugno 1986 vigente in materia. La parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha eccepito l’inconsistenza della dedotta inefficacia/illegittimità del D.M. 13/6/1986 sulla determinazione degli interessi da computarsi per il terzo decennio sul buono appartenente alla serie Q/P azionato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bergamo, con la sentenza n. 2/2020, ha rigettato le eccezioni preliminari della convenuta e ha condannato la stessa al pagamento della somma suddetta, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto appello, ribadendo le eccezioni preliminari su indicate e, nel merito, sostenendo che trovava applicazione nella specie, ai fini della determinazione degli interessi, il D.M. 13/6/1986, emanato in forza dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, ed essendo qualunque pattuizione diversa o contraria alle sue previsioni nulla per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., con il conseguente effetto di cui agli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza an. 1642/2021, ha respinto l’appello, respingendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rilevando che era pacifica l’applicabilità al buono fruttifero postale (emesso nella vigenza del D.M. 13/6/1986, istitutivo della nuova serie distinta con la lettera “Q”), sino al 20° anno dall’emissione, dei tassi di cui al D.M. 13/6/1986 e che la controversia era circoscritta alla questione del rendimento del buono dal 21° al 30° anno successivo. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il timbro sul retro del buono non indicava espressamente i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno, dovessero applicarsi per tale arco temporale i tassi originariamente stampati per la serie “P”. 2) Con ricorso notificato il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato la sentenza de Tribunale di Bergamo, proponendo un motivo di ricorso. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1) Motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986 (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.)”. La ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dei tassi di rendimento inerenti al buono fruttifero postale azionato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente osserva di aver già riconosciuto al sig. [OSCURATO:PERSONA] il diritto ad ottenere a titolo di rimborso del buono appartenente alla serie Q/P, per il terzo decennio, una percentuale pari al 12% della sorte capitale, per come previsto dall’art. 6 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle relative tabelle allegate, e sostiene (e ribadisce nella memoria 19/1/2026) che le norme dettate dai decreti ministeriali istitutivi delle specifiche serie dei buoni fruttiferi postali siano imperative e prevalgano nel caso di clausola negoziale non conforme, determinandone la nullità, ab origine o sopravvenuta, e comunque sostituendosi ad essa. Il motivo è fondato. 1.1) La controversia riguarda la corretta determinazione degli interessi dovuti per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno su un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, emesso utilizzando un modulo cartaceo della precedente serie “P”, sul quale sono stati apposti: - sul fronte, il timbro con la dicitura “Serie Q/P”; - sul retro, il timbro recante i nuovi tassi della serie “Q”, in conformità all’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che, poiché il timbro sul retro, sovrapposto alla tabella preesistente, riporta i nuovi e inferiori rendimenti della serie “Q” fino al 20° anno e non indica, invece, espressamente, i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno, debbano applicarsi per tale arco temporale i tassi originariamente stampati per la serie “P”. Tale conclusione è errata, alla luce della normativa e della recente giurisprudenza di questa Corte formatasi su tale questione. L’art. 173 d.P.R. 20 marzo 1973, n. 156 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460/1974, conv. In l. n. 588/1974, poi abrogato, stabiliva che: “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. Tale disciplina consentiva, dunque, variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, e, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti. Il BFP in esame è stato emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, il quale, all’art. 4, ha istituito una nuova serie di buoni fruttiferi postali, distinti con la lettera “Q” e con una specifica quantificazione degli interessi dovuti. L’art. 5 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede poi che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. L’art. 6 del D.M., infine, estende i nuovi tassi ai BFP di tutte le serie precedenti. Al buono in esame, dunque, che, conformemente a quanto disposto dal citato art. 5 D.M. 13/6/1986, riporta sulla parte anteriore il timbro con la dicitura “serie Q/P” e sulla parte posteriore il timbro recante i nuovi tassi della serie “Q”, sono senz’altro applicabili tali nuovi tassi per tutto l’arco temporale ad esso inerente, perché, anche se il secondo timbro non copre del tutto la stampigliatura precedente o non riporta i tassi del terzo decennio, la variazione apportata dal D.M. 13/6/1986 ha effetto per i buoni di nuova serie ed anche per quelli delle serie precedenti, ai sensi dell’art. 173 DPR 156/1973, e l’eventuale contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne dispone l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde. 1.2) In tal senso è ormai la costante giurisprudenza di questa Corte. Si veda Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n. 22619: “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n. 22619). E inoltre: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni” (Cass. civ., sez. I, 14/02/2022, n. 4748). “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, n. 4384; nello stesso senso: Cass. civ., sez. VI, 3/01/2023, n. 87). È irrilevante, poi, il richiamo, operato dalla sentenza qui impugnata, alla pronuncia Cass. civ., S.U., n. 13979 del 2007. Si tratta di un riferimento fuorviante, come sottolineato da Cass. civ., S.U. 11/2/2019 n. 3963, che osserva che in quella controversia si discuteva di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo. 2) Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo in persona di diverso giu
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