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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28341/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e letta la memoria depositata dai difensori dell'imputato.

Considerato che le doglianze svolte con il primo motivo sono generiche e meramente riproduttive di censure già vagliate dal giudice dell'appello con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato, come pervero già i motivi d'appello non avevano fatto con la motivazione della sentenza di primo grado.

Il ricorrente lamenta in particolare plurimi travisamenti della prova, ma si limita ad evocare dichiarazioni testimoniali solo sommariamente indicate e non riportate compiutamente od allegate in maniera integrale al ricorso, ma soprattutto omette di considerare che la Corte territoriale ha invece valutato tali dichiarazioni, rilevandone la genericità e l'assenza di riscontri documentali, che solo in maniera assertiva la difesa sostiene non sia possibile indicare.

Considerato che mere censure in fatto sono poi quelle tese a contestare la valorizzazione della cadenza dei prelievi a confutazione della loro utilizzazione per fini gestionali, mentre inconferenti sono quelle relative ai soggiorni all'estero dell'imputato, posto che la sua responsabilità è stata affermata anzitutto per non aver impedito ai genitori di effettuare gli illeciti prelievi.

Non di meno è appena il caso di evidenziare come i viaggi menzionati nel ricorso siano tutti contenuti nel secondo semestre del 2011 e dunque gli stessi non sono incompatibili con la successiva presenza in Italia dell'imputato, come riferito dal teste le cui dichiarazioni sono state valorizzate dalla sentenza impugnata.

Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte, una volta motivatamente qualificato il fatto contestato come bancarotta fraudolenta patrimoniale, non era gravata da ulteriori oneri motivazionali al fine di escludere le alternative qualificazioni invocate dalla difesa, implicitamente disattese.

Considerato che mere censure in fatto sono altresì quelle proposte con i residui motivi in relazione al trattamento sanzionatorio ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., quest'ultima peraltro specificamente invocata dal ricorrente facendo leva soprattutto sul presupposto dell'accoglimento della richiesta di derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, come detto legittimamente respinta dal giudice dell'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e letta la memoria depositata dai difensori dell'imputato. Considerato che le doglianze svolte con il primo motivo sono generiche e meramente riproduttive di censure già vagliate dal giudice dell'appello con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato, come pervero già i motivi d'appello non avevano fatto con la motivazione della sentenza di primo grado. Il ricorrente lamenta in particolare plurimi travisamenti della prova, ma si limita ad evocare dichiarazioni testimoniali solo sommariamente indicate e non riportate compiutamente od allegate in maniera integrale al ricorso, ma soprattutto omette di considerare che la Corte territoriale ha invece valutato tali dichiarazioni, rilevandone la genericità e l'assenza di riscontri documentali, che solo in maniera assertiva la difesa sostiene non sia possibile indicare. Considerato che mere censure in fatto sono poi quelle tese a contestare la valorizzazione della cadenza dei prelievi a confutazione della loro utilizzazione per fini gestionali, mentre inconferenti sono quelle relative ai soggiorni all'estero dell'imputato, posto che la sua responsabilità è stata affermata anzitutto per non aver impedito ai genitori di effettuare gli illeciti prelievi. Non di meno è appena il caso di evidenziare come i viaggi menzionati nel ricorso siano tutti contenuti nel secondo semestre del 2011 e dunque gli stessi non sono incompatibili con la successiva presenza in Italia dell'imputato, come riferito dal teste le cui dichiarazioni sono state valorizzate dalla sentenza impugnata. Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte, una volta motivatamente qualificato il fatto contestato come bancarotta fraudolenta patrimoniale, non era gravata da ulteriori oneri motivazionali al fine di escludere le alternative qualificazioni invocate dalla difesa, implicitamente disattese. Considerato che mere censure in fatto sono altresì quelle proposte con i residui motivi in relazione al trattamento sanzionatorio ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., quest'ultima peraltro specificamente invocata dal ricorrente facendo leva soprattutto sul presupposto dell'accoglimento della richiesta di derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, come detto legittimamente respinta dal giudice dell'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle am
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