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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35193/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 1 giugno 2021 dal Tribunale di Patti, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81,388, comma 2, cod. pen. e condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo riguardante la concessione ex officio del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte correttamente rigettato il correlato motivo di appello per assenza di un apprezzabile interesse dell'imputato, che aveva censurato la decisione ex officio rispetto ad una pena esigua prospettando la possibilità di poterne fruire nuovamente in futuro.

2. La decisione, invero, si pone in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.

Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez.

U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535).

A tale orientamento ha aderito anche la più recente giurisprudenza che, in caso analogo a quello in esame, ha negato l'interesse ad impugnare in relazione alla prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (Sez. 3 n. 17384 del 28/01/2021; Bianco, Rv. 281539).3.

Albi declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 1 giugno 2021 dal Tribunale di Patti, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81,388, comma 2, cod. pen. e condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo riguardante la concessione ex officio del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte correttamente rigettato il correlato motivo di appello per assenza di un apprezzabile interesse dell'imputato, che aveva censurato la decisione ex officio rispetto ad una pena esigua prospettando la possibilità di poterne fruire nuovamente in futuro. 2. La decisione, invero, si pone in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535). A tale orientamento ha aderito anche la più recente giurisprudenza che, in caso analogo a quello in esame, ha negato l'interesse ad impugnare in relazione alla prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (Sez. 3 n. 17384 del 28/01/2021; Bianco, Rv. 281539).3. Albi declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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