CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 04UWY7I) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, nel rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen., 73, comma 5, DPR 309/1990, 81, cpv, 495, commi 1 e 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui al capo a) dell'imputazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di' merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3), sulla base di un consolidato compendio probatorio, tra cui figura l'indisponibilità di altre fonti di reddito, l'assenza di una condizione di tossicodipendenza; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di cui al capo b) dell'imputazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, connma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso la sussistenza della circostanza in esame sulla base del numero di dosi e della relativa percentuale di principio attivo di sostanze stupefacenti trovate in possesso del ricorrente; 1Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M