CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 43894/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 719/15 in data 17/10/2016 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 19/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo, in parziale accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza limitatamente all'aumento disposto con riguardo al reato di cui al capo D), rideterminando direttamente l'aumento per il citato reato satellite nei medesimi termini calcolati dal giudice di prime cure, con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Fermo in data 17/10/2014 all'esito di giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti e recidiva, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 5, 628, terzo comma, cod. pen. (capo A), 61 n. 5, 81 cpv., 605 cod. pen. (capo B), 61 n. 2, 81 cpv., 612, secondo comma, cod. pen. (capo C), 61 n. 2, 81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, d.lvo 159/2011 (capo D), unificati dal vincolo della continuazione, nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i tre motivi di seguito indicati. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha determinato così la pena finale: ritenuto più grave il capo A), pena base, anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.500 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen., di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa per il capo B), di giorni dieci di reclusione ed euro 50 di multa per il capo C) e di mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 150 di multa per il capo D): pena complessiva, anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 3.000 di multa, diminuita per il rito ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa. In primo grado, ove non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena finale inflitta era stata pari ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa, così determinata: pena base per il capo A), anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen., di mesi tre di reclusione per il capo B), di due mesi di reclusione per il capo C) e di un mese di reclusione per il capo D); pena aumentata per la recidiva nella misura della metà e fissata in complessivi anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 4.500 di multa, diminuita come sopra per il rito. L'aumento di pena per il capo D) effettuato dal giudice di appello in misura superiore rispetto a quello applicato dal primo giudice (aumento di venti giorni di reclusione ed euro 150 di multa) è stato disposto in violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione di legge quanto all'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in relazione al capo C) per il quale è prevista la sola pena pecuniaria: la pena finale applicata in appello per tale capo ha irrogato l'aumento di giorni dieci di reclusione senza titolo.Terzo motivo: vizio di motivazione avendo la sentenza di appello confermato quella di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello proposti dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo. 2. Pienamente accoglibile è il primo motivo. Effettivamente, in relazione al capo D), la pena applicata in secondo grado, prima della riduzione per il rito, risulta superiore rispetto a quella applicata in primo grado, di giorni venti di reclusione ed euro 150 di multa. Scomputando tale "maggiorazione" sulla pena finale, che ancòra non tiene conto della riduzione per il rito, si arriva ad una sanzione complessiva di anni tre, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 2.850 di multa; applicando la riduzione di un terzo, la pena finale si fissa in anni due, mesi cinque, giorni sedici di reclusione ed euro 1.900 di multa: ne consegue che, rispetto alla pena finale inflitta in secondo grado (anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa), vi è stato un ingiustificato aumento di sanzione, pari a giorni quattordici di reclusione ed curo 100 di multa, che va eliminato, semplice operazione matematica a cui può accedere direttamente la Corte di legittimità non implicando alcuna valutazione di merito. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Invero, il bilanciamento delle circostanze più favorevoli riguarda il reato più grave, e non anche i reati satelliti e, quindi, il reato di cui al capo C): da qui l'ininfluenza del detto bilanciamento su tale ultimo reato, peraltro nemmeno oggetto di riqualificazione nel provvedimento impugnato. Ne consegue che è da ritenersi manifestamente infondata anche la connessa doglianza relativa al tema dei reati puniti con pene eterogenee e uniti dal vincolo di continuazione, in quanto si tratta dell'ipotesi di reato più grave punito con pena congiunta e di reato satellite punito con pena detentiva, con conseguente corretto aumento di entrambe le pene previste per la violazione più grave (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). 4. Del tutto generico è il terzo motivo. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 5. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena finale in anni due, mesi cinque, giorni sedici di reclusione ed euro 1.900,00 di multa; il ricorso, nel resto, va dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese per l'imputato atteso l'accoglimento parziale del ricorso proposto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena finale in anni due, mesi cinque, giorni sedici di reclusione ed euro 1.900,00 di multa. Dichia