CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09322/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, sotto l'abito della violazione di legge e del vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente ricostruzione della vicenda storica, laddove i giudici di merito hanno già congruamente illustrato come l'imputato abbia millantato l'esistenza di un'inesistente asta giudiziaria, richiedendo con urgenza (ed ottenendo) la somma di denaro per pretese scansioni procedimentali (pp. 3 e 5); che, pertanto, risulta evidente la sussistenza di artifici e raggiri volti a rappresentare una situazione non conforme al vero e, tramite tale induzione in errore, il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno; che le censure del ricorrente risultano, dunque, non consentite, laddove postulano un diverso apprezzamento del compendio probatorio, e comunque aspecifiche, poiché non si confrontano appieno con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbra