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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26610/2026

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appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LucaSciarretta, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso perl'annullamento con rinvio limitatamente ai punti relativi alla continuazione tra ireati e alla pena sostitutiva richiesta, e per il rigetto del ricorso quanto agli altrimotivi;udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale ha esposto i motivi diricorso insistendo per l’accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, previo rigettodella proposta di concordato formulata dalle parti, ha confermato laresponsabilità del Giulivi per aver cagionato il fallimento della società S.C.I.S.s.r.l. mediante operazioni dolose, in ragione del sistematico omesso pagamentodelle imposte.2.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello di Milano haproposto ricorso per cassazione l’imputato affidandosi, con il proprio difensore difiducia, a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limitiprevisti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo, denuncia violazione dell’art. 599, comma 3-bis cod. proc.pen. in relazione gli artt. 178, lett. c), e 180 del medesimo codice, per avere laCorte territoriale invitato a discutere la parte prima del diniego della proposta diconcordato con rinuncia dei motivi, così impedendo al difensore di esporrecompiutamente le proprie doglianze, secondo lo schema ordinario del giudizio digravame, in conformità ai principi affermati in proposito nella giurisprudenza dilegittimità.2.2.

Con il secondo motivo deduce assenza di un nesso causale tral’omissione erariale e il fallimento, stante che, come riconosciuto dalle stessedecisioni di merito, il mancato pagamento delle imposte costituiva meno del 7%del passivo, e quindi non aveva cagionato il dissesto, né aggravato sensibilmentel’ammontare della massa passiva.2.3.

Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.in punto di diniego della continuazione con la pena irrogata dalla sentenza n.6241 del 2024 della stessa Corte di appello d Milano ponendo in rilievo che sitratta di delitti occorsi rispetto alla medesima società, nell’ambito dell’attività diimpresa e in un analogo contesto spaziale e temporale.

Soggiunge che lamedesima decisione impugnata ha individuato le cause principali del dissestonella crisi del mercato immobiliare e in alcuni sequestri subiti da esso ricorrente,proprio, peraltro, in ragione dei fatti per cui è processo.Evidenzia, inoltre, che nel novero dei debiti erariali rientrano quelli verso ilComune di Seregno derivati dal mancato pagamento degli oneri diurbanizzazione per il cantiere oggetto della sentenza da porre in continuazione.2.4.

Mediante il quarto motivo censura la decisione per la mancataconcessione delle pene sostitutive e conseguente manifesta illogicità dellamotivazione nonché omessa valutazione dei documenti allegati dalla difesa insede di concordato.Sottolinea, a quest’ultimo riguardo, che ha già ottenuto la pena sostitutivadalla Corte di appello di Milano per un’altra condotta, svolgendo una proficuaa tre anni.

Assume, inoltre, l’inadeguatezza della relativa motivazione fondata invia esclusiva sui suoi precedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo non è fondato per le ragioni di seguito esposte.1.1.

Sulla questione mette conto rammentare che, a seguito della novellaintrodotta dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ladisposizione di cui all’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che:«Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la Corte, se ritiene di nonpoter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza sisvolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguitodi udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’art. 127.Il provvedimento è comunicato al Procuratore Generale e notificato alle altreparti.

In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possonoessere riproposte in udienza».

Prosegue il comma 3-bis affermando che «Quandoprocede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delleparti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra leparti, dispone la prosecuzione del giudizio».La nuova disciplina prevede, dunque, due modalità alternative a secondache il giudizio si sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero, inudienza con la partecipazione delle parti, rispetto alla possibilità di riproporre ilconcordato non accolto.La novella codifica, in realtà, il precedente orientamento giurisprudenzialesul punto – maturato nella vigenza del comma 3 dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,nella precedente formulazione, e dei commi 1-bis e 2 dell’art. 602 cod. proc.pen, poi abrogati nell’ambito del complessivo riassetto dell’istituto.

Orientamentoin virtù del quale è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc.pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordoproposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione deldibattimento, come previsto dall’art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., attesoche, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delleconclusioni nel merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv.277546; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, Rv. 274866).Questa Corte ha chiarito che, anche nell’attuale formulazione normativa, alrigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nelmerito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiestaex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis diincentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazidi negozialità.

Ne segue che, nella vigenza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., comemodificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) ec), e 180 cod. proc. pen., la sentenza che rigetti l’accordo proposto dalle partisenza che esse, sostanzialmente proseguito il giudizio per aver la Corte ritenutonon accoglibile l’accordo ma senza esplicitarlo, abbiano discusso, atteso che, intal modo, risulta impedito il diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione delPubblico Ministero (tra le altre, Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Rv. 289013;Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Rv. 287790).1.2.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, come risulta dall’esame degli atti,consentito a questa Corte in sede di esame dei vizi di carattere processuale (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), all’udienza del 14 novembre 2025 ilcollegio ha invitato espressamente le parti a concludere anche per l’ipotesi dimancato accoglimento del concordato.Il difensore del ricorrente, a fronte di tale invito, sempre a quanto si evincedal verbale d’udienza, ha concluso su tutti gli aspetti della vicenda, nonchiedendo alla Corte di decidere prima sul concordato e di discutere, solo nelcaso di rigetto dello stesso, sul merito.Trova allora applicazione il principio, che costituisce puntualizzazione diquelli già richiamati, secondo cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi inappello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo ilrigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione deldibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia conclusoanche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancatoaccoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo,rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n.45287 del 17/10/2023, Rv. 285347).2.

Il secondo motivo è, del pari, non fondato.È incontroverso, nella giurisprudenza di legittimità, che le operazioni dolosedi cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. possono consistere nel sistematicoinadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevolescelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue ilprevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario edegli enti previdenziali (ex ceteris, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv.273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046).Nel solco di tale generale assunto si è posta, dunque, la Corte territoriale laquale, pur avendo individuato la causa principale del dissesto nella crisi delmercato immobiliare, non ha trascurato al contempo di evidenziare, come già ladecisione di primo grado, con congruo argomentare, che l’imputato, nonostantefosse ben consapevole della grave situazione nella quale versava la società, haconsapevolmente aggravato le conseguenze del dissesto omettendo ilpagamento delle imposte.

In particolare, il Giulivi, amministratore della societàfallita a partire dall’anno 2003, ha iniziato a omettere il pagamento delle impostegià dall’anno 2013, fino alla dichiarazione di fallimento, maturando un debitoerariale di rilevante entità, pari ad euro 779.397,11.Importo che correttamente è stato ritenuto idoneo all’aggravamento deldissesto, atteso che la crisi della società era iniziata almeno dall’anno 2014, e,pertanto, l’imputato, era consapevole che la sua condotta avrebbe contribuito acagionare il definitivo fallimento della società.D’altra parte, vi è da considerare che, sul piano soggettivo, nell'ipotesi difallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediatodepauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezzadell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudiziopatrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gliinteressi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltantoprevedibile (tra le molte, Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, 289874; Sez. 5, n.45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).3.

Il terzo motivo è, per contro, fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti da tempo sottolineato che ilriconoscimento della continuazione postula un’approfondita e rigorosa verifica,per riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Rv. 270074).Nella specie, il ricorrente aveva posto in rilievo una serie di concreti elementiche avrebbero richiesto uno specifico approfondimento da parte della Corte diappello in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati,segnatamente evidenziando che gli stessi erano stati commessi nell’ambito dellamedesima attività imprenditoriale, in un arco temporale sostanzialmentecoincidente e attraverso modalità esecutive analoghe, consistite nell’omessopagamento di debiti erariali che avevano assunto rilevanza causale nelsuccessivo accertamento del dissesto economico-finanziario della società.

Ladecisione impugnata si è invece limitata a valorizzare la diversità dei titoli direato contestati e la circostanza che l’omesso versamento dei tributi aveva avutoinizio già dall’anno 2013, ritenendo, per tale sola ragione, insussistenti gli indicirivelatori dell’unicità del disegno criminoso.4.

Il secondo motivo è, anch’esso, fondato, poiché la Corte territoriale, afronte della richiesta dell’imputato volta alla concessione di una delle penesostitutive previste nell’ordinamento (e, dunque, anche di quelle che, come lasemilibertà e la detenzione domiciliare, avrebbero potuto essere concesse inragione dei limiti edittali contemplati anche senza ritenere la continuazione tra ireati), ha disatteso la relativa istanza facendo leva sui soli precedenti delricorrente.La Corte di appello, così facendo, tuttavia, considerato che il Giulivi hadocumentato di aver rispettato le prescrizioni di una precedente pena sostitutiva,ha finito con il violare il principio per il quale il giudice può respingere la richiestaanche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purchédalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine allaprognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento delrischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (ex aliis, Sez. 4,n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv.288210).5.

L’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente al diniegodella continuazione e alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sui puntiad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione ealle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sui punti ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LucaSciarretta, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso perl'annullamento con rinvio limitatamente ai punti relativi alla continuazione tra ireati e alla pena sostitutiva richiesta, e per il rigetto del ricorso quanto agli altrimotivi;udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale ha esposto i motivi diricorso insistendo per l’accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, previo rigettodella proposta di concordato formulata dalle parti, ha confermato laresponsabilità del Giulivi per aver cagionato il fallimento della società S.C.I.S.s.r.l. mediante operazioni dolose, in ragione del sistematico omesso pagamentodelle imposte.2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello di Milano haproposto ricorso per cassazione l’imputato affidandosi, con il proprio difensore difiducia, a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limitiprevisti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 599, comma 3-bis cod. proc.pen. in relazione gli artt. 178, lett. c), e 180 del medesimo codice, per avere laCorte territoriale invitato a discutere la parte prima del diniego della proposta diconcordato con rinuncia dei motivi, così impedendo al difensore di esporrecompiutamente le proprie doglianze, secondo lo schema ordinario del giudizio digravame, in conformità ai principi affermati in proposito nella giurisprudenza dilegittimità.2.2. Con il secondo motivo deduce assenza di un nesso causale tral’omissione erariale e il fallimento, stante che, come riconosciuto dalle stessedecisioni di merito, il mancato pagamento delle imposte costituiva meno del 7%del passivo, e quindi non aveva cagionato il dissesto, né aggravato sensibilmentel’ammontare della massa passiva.2.3. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.in punto di diniego della continuazione con la pena irrogata dalla sentenza n.6241 del 2024 della stessa Corte di appello d Milano ponendo in rilievo che sitratta di delitti occorsi rispetto alla medesima società, nell’ambito dell’attività diimpresa e in un analogo contesto spaziale e temporale. Soggiunge che lamedesima decisione impugnata ha individuato le cause principali del dissestonella crisi del mercato immobiliare e in alcuni sequestri subiti da esso ricorrente,proprio, peraltro, in ragione dei fatti per cui è processo.Evidenzia, inoltre, che nel novero dei debiti erariali rientrano quelli verso ilComune di Seregno derivati dal mancato pagamento degli oneri diurbanizzazione per il cantiere oggetto della sentenza da porre in continuazione.2.4. Mediante il quarto motivo censura la decisione per la mancataconcessione delle pene sostitutive e conseguente manifesta illogicità dellamotivazione nonché omessa valutazione dei documenti allegati dalla difesa insede di concordato.Sottolinea, a quest’ultimo riguardo, che ha già ottenuto la pena sostitutivadalla Corte di appello di Milano per un’altra condotta, svolgendo una proficuaa tre anni. Assume, inoltre, l’inadeguatezza della relativa motivazione fondata invia esclusiva sui suoi precedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è fondato per le ragioni di seguito esposte.1.1. Sulla questione mette conto rammentare che, a seguito della novellaintrodotta dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ladisposizione di cui all’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che:«Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la Corte, se ritiene di nonpoter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza sisvolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguitodi udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’art. 127.Il provvedimento è comunicato al Procuratore Generale e notificato alle altreparti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possonoessere riproposte in udienza». Prosegue il comma 3-bis affermando che «Quandoprocede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delleparti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra leparti, dispone la prosecuzione del giudizio».La nuova disciplina prevede, dunque, due modalità alternative a secondache il giudizio si sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero, inudienza con la partecipazione delle parti, rispetto alla possibilità di riproporre ilconcordato non accolto.La novella codifica, in realtà, il precedente orientamento giurisprudenzialesul punto – maturato nella vigenza del comma 3 dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,nella precedente formulazione, e dei commi 1-bis e 2 dell’art. 602 cod. proc.pen, poi abrogati nell’ambito del complessivo riassetto dell’istituto. Orientamentoin virtù del quale è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc.pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordoproposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione deldibattimento, come previsto dall’art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., attesoche, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delleconclusioni nel merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv.277546; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, Rv. 274866).Questa Corte ha chiarito che, anche nell’attuale formulazione normativa, alrigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nelmerito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiestaex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis diincentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazidi negozialità. Ne segue che, nella vigenza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., comemodificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) ec), e 180 cod. proc. pen., la sentenza che rigetti l’accordo proposto dalle partisenza che esse, sostanzialmente proseguito il giudizio per aver la Corte ritenutonon accoglibile l’accordo ma senza esplicitarlo, abbiano discusso, atteso che, intal modo, risulta impedito il diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione delPubblico Ministero (tra le altre, Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Rv. 289013;Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Rv. 287790).1.2. Tuttavia, nella fattispecie in esame, come risulta dall’esame degli atti,consentito a questa Corte in sede di esame dei vizi di carattere processuale (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), all’udienza del 14 novembre 2025 ilcollegio ha invitato espressamente le parti a concludere anche per l’ipotesi dimancato accoglimento del concordato.Il difensore del ricorrente, a fronte di tale invito, sempre a quanto si evincedal verbale d’udienza, ha concluso su tutti gli aspetti della vicenda, nonchiedendo alla Corte di decidere prima sul concordato e di discutere, solo nelcaso di rigetto dello stesso, sul merito.Trova allora applicazione il principio, che costituisce puntualizzazione diquelli già richiamati, secondo cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi inappello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo ilrigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione deldibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia conclusoanche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancatoaccoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo,rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n.45287 del 17/10/2023, Rv. 285347).2. Il secondo motivo è, del pari, non fondato.È incontroverso, nella giurisprudenza di legittimità, che le operazioni dolosedi cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. possono consistere nel sistematicoinadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevolescelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue ilprevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario edegli enti previdenziali (ex ceteris, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv.273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046).Nel solco di tale generale assunto si è posta, dunque, la Corte territoriale laquale, pur avendo individuato la causa principale del dissesto nella crisi delmercato immobiliare, non ha trascurato al contempo di evidenziare, come già ladecisione di primo grado, con congruo argomentare, che l’imputato, nonostantefosse ben consapevole della grave situazione nella quale versava la società, haconsapevolmente aggravato le conseguenze del dissesto omettendo ilpagamento delle imposte. In particolare, il Giulivi, amministratore della societàfallita a partire dall’anno 2003, ha iniziato a omettere il pagamento delle impostegià dall’anno 2013, fino alla dichiarazione di fallimento, maturando un debitoerariale di rilevante entità, pari ad euro 779.397,11.Importo che correttamente è stato ritenuto idoneo all’aggravamento deldissesto, atteso che la crisi della società era iniziata almeno dall’anno 2014, e,pertanto, l’imputato, era consapevole che la sua condotta avrebbe contribuito acagionare il definitivo fallimento della società.D’altra parte, vi è da considerare che, sul piano soggettivo, nell'ipotesi difallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediatodepauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezzadell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudiziopatrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gliinteressi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltantoprevedibile (tra le molte, Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, 289874; Sez. 5, n.45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).3. Il terzo motivo è, per contro, fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti da tempo sottolineato che ilriconoscimento della continuazione postula un’approfondita e rigorosa verifica,per riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Rv. 270074).Nella specie, il ricorrente aveva posto in rilievo una serie di concreti elementiche avrebbero richiesto uno specifico approfondimento da parte della Corte diappello in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati,segnatamente evidenziando che gli stessi erano stati commessi nell’ambito dellamedesima attività imprenditoriale, in un arco temporale sostanzialmentecoincidente e attraverso modalità esecutive analoghe, consistite nell’omessopagamento di debiti erariali che avevano assunto rilevanza causale nelsuccessivo accertamento del dissesto economico-finanziario della società. Ladecisione impugnata si è invece limitata a valorizzare la diversità dei titoli direato contestati e la circostanza che l’omesso versamento dei tributi aveva avutoinizio già dall’anno 2013, ritenendo, per tale sola ragione, insussistenti gli indicirivelatori dell’unicità del disegno criminoso.4. Il secondo motivo è, anch’esso, fondato, poiché la Corte territoriale, afronte della richiesta dell’imputato volta alla concessione di una delle penesostitutive previste nell’ordinamento (e, dunque, anche di quelle che, come lasemilibertà e la detenzione domiciliare, avrebbero potuto essere concesse inragione dei limiti edittali contemplati anche senza ritenere la continuazione tra ireati), ha disatteso la relativa istanza facendo leva sui soli precedenti delricorrente.La Corte di appello, così facendo, tuttavia, considerato che il Giulivi hadocumentato di aver rispettato le prescrizioni di una precedente pena sostitutiva,ha finito con il violare il principio per il quale il giudice può respingere la richiestaanche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purchédalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine allaprognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento delrischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (ex aliis, Sez. 4,n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv.288210).5. L’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente al diniegodella continuazione e alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sui puntiad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione ealle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sui punti ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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