CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 18483/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento necessario di competenza (iscritto al N.R.G. 22127/2024) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 02691820654), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] COPPOLA di COPPOLA Roberta C. S.a.s. (C.F.: 04305990659), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, nonché COPPOLA Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76R50 D390U), quale socia accomandataria; -intimati - avverso la “sentenza”, dichiarativa dell’incompetenza territoriale, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1956/2024, pubblicata il 10 settembre 2024, notificata l’11 settembre 2024; R.G.N. 22127/24 C.C.27/05/2025 Regolamento necessario di competenza – Competenza territoriale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistele conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 1852/2019, notificato il 26 ottobre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva, a carico del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. e della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] nonché in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il pagamento della somma di euro 25.863,12, oltre interessi di mora e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per le forniture eseguite di materiale per pasticcerie, come da allegate due fatture accompagnatorie riportate nell’estratto autentico del libro giornale. Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2019, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. e la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, eccependo – in via preliminare – l’incompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di Salerno, presso cui insisteva la sede legale della società, e – nel merito – l’infondatezza della pretesa avversaria. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale contestava la pretestuosità e infondatezza dell’opposizione e, in ordine all’eccezione di incompetenza, deduceva che la domanda aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che doveva avvenire presso il domicilio del creditore, sicché correttamente la causa era stata incardinata davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cui circondario era situata la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la precisazione delle conclusioni, con la “sentenza” di cui in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della competenza esclusiva del Tribunale di Salerno. La pronuncia impugnata rilevava per quanto interessa in questa sede: a) che il forum destinatae solutionis doveva essere identificato nel luogo stabilito per la consegna della cosa venduta; b) che l’obbligazione di specie, relativa al pagamento della merce consegnata, non poteva ritenersi liquida per l’impossibilità di ritenere liquido un credito a seguito di una determinazione meramente unilaterale del suo ammontare al momento della domanda, dovendo all’uopo ritenersi insufficiente l’indicazione di una somma determinata a cura del creditore; c) che, pertanto, la competenza doveva essere radicata dinanzi al Tribunale del luogo in cui aveva domicilio il debitore. 2.– [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto, con ricorso notificato il 10 ottobre 2024, regolamento di competenza, ex art.42 c.p.c., affidato a due motivi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. e della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], avverso la “sentenza” del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 settembre 2024 e notificata l’11 settembre 2024. Sono rimasti intimati il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. e la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1182, terzo comma, 1498, terzo comma, c.c. – secondo cui, se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore –e 20 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente sussunto la fattispecie concreta, relativa al mancato pagamento dei beni mobili compravenduti, nella fattispecie astratta di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. nonché all’art. 1182, quarto comma, c.c., in merito all’individuazione del Tribunale territorialmente competente, ritenendo competente, nel caso di specie, il foro del debitore. Obietta l’istante che, nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo, cui sia seguita l’azione giudiziale dell’alienante, riprenderebbe vigore la disciplina circa il luogo di pagamento, individuata nel domicilio del venditore- creditore. 2.–Con il secondo motivo formulato la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale tralasciato di considerare i contratti (recte i sei preventivi accettati dall’intimata), preceduti da specifica richiesta d’ordine, che avevano dato luogo alla fornitura e all’emissione delle relative fatture, elementi probatori da cui sarebbe stata desumibile l’esistenza di un titolo negoziale, e con esso la liquidità del credito, tale da giustificare l’individuazione della competenza territoriale presso il foro del creditore (forum destinatae solutionis). 3.–Il primo motivo è fondato. Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, terzo comma, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25742 del 26/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18544 del 30/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 648 del 16/01/2004). Sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il foro speciale di cui alla norma indicata e non quello individuato sulla scorta della discriminazione tra obbligazioni portable e querable di cui all’art.1182 c.c., all’esito del pagamento successivamente alla consegna della merce. 4.–In conseguenza, la seconda doglianza è assorbita. 5.– Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 49 c.p.c., cui va rinviata la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui rimette la causa anche per la regolamentazio