CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35184/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in data 11/12/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis cod. pen. e, con la recidiva infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché generico non considerando il dato, restituito dalla lettura delle due sentenze di merito, secondo cui la pena inflitta dal primo giudice corrispondeva al minimo edittale all'epoca vigente con una ulteriore mitigazione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche applicate quasi nella loro massima espansione e, comunque, in termini tali da sollevare il giudice da ogni ulteriore onere motivazionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]