CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22743/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIA, ROSALIAMANDALA';2026 - ricorrente -2776 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1005/2022 della CORTED'APPELLO di PALERMO, depositato il 28/10/2022R.G.N. 124/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9984/2023Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 22743/2026Data pubblicazione 06/07/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, inparziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la societàMandala’ [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del lavoratore [OSCURATO:PERSONA],della somma complessiva di euro 23.720,75, in parte a titolo di retribuzioneordinaria e in parte a titolo di compensi per lavoro straordinario, oltre accessori,confermando per il resto la sentenza del Tribunale.2. Il giudice di primo grado aveva, a sua volta, accolto parzialmente ladomanda del lavoratore, riconoscendo differenze retributive per complessivi euro28.820,47, ritenendo provato, tra l’altro, lo svolgimento di lavoro straordinarioe il mancato integrale godimento delle ferie.3. Contro la sentenza di appello la società datrice di lavoro ha propostoricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.4. Resiste con contro ricorso il lavoratore.5. [OSCURATO:PERSONA] ha deliberato il deposito della motivazione nel termine di giornisessanta previsto dall’art. 380 bis 1. Cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in più motivi, tra loro in parte sovrapponibili,esaminabili congiuntamente in quanto attinenti, sotto diversi profili, alla dedottaviolazione delle norme processuali in tema di corrispondenza tra chiesto epronunciato e di valutazione delle prove, nonché alla ricostruzione del fattooperata dal giudice di merito.2. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alladomanda concernente le differenze relative alla retribuzione ordinaria, ritenutanon proposta.Numero registro generale 9984/2023Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 22743/2026Data pubblicazione 06/07/20262.1. La censura è infondata. Dalla motivazione della sentenza impugnata,per come richiamata nel ricorso, risulta che il giudice di appello ha esaminato ilcomplessivo thema decidendum, individuando le voci retributive oggetto dicontestazione e pronunciandosi nei limiti delle domande devolute, convalutazione che non integra omissione di pronuncia ma, al più, una diversaqualificazione delle allegazioni difensive, non censurabile ai sensi dell’art. 112c.p.c.In particolare, la stessa ricorrente, nel riportare il motivo d’appello che ritieneessere stato pretermesso, riferisce di aver criticato la quantificazione operata dalTribunale quanto alle somme dovute dalla società, frutto della consulenzaespletata. E’ stato criticato il metodo, basato su sottrazione matematica traretribuzione ordinaria astratta calcolata sulla base del CCNL di riferimentoeventualmente dovuta a un lavoratore che ha prestato lavoro straordinario percinque ore a settimana dal lunedì al venerdì con le stesse mansioni e anzianitàdel ricorrente e la retribuzione indicata nelle buste paga. In sostanza, lungidall’investire un capo autonomo della domanda, il motivo d’appello avevariguardo alla tecnica di elaborazione del conteggio finale delle somme vantate,ritenuto errato perché implicante un riposizionamento delle singole posteretributive distonico rispetto allo svolgimento effettivo dell’attività di lavoro.La Corte d’appello, peraltro, nel riferire sui contenuti della condanna dispostadal Tribunale, ha precisato (pag. 1 della sentenza impugnata) che la somma dieuro 28.820, 00 era relativa all’espletamento di lavoro straordinario nella misuradi un’ora al giorno dal lunedì al venerdì ed al godimento di sole due settimane diferie all’anno. Dunque, essendo stata impugnata la sentenza solo dalla datricedi lavoro, restava esclusa dal devoluto ogni altra pretesa eventualmente azionatadal lavoratore.2. Con i motivi secondo, terzo e quarto, da trattare congiuntamente perconnessione logico‑giuridica, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115e 112 c.p.c., nonché vizi nella valutazione delle risultanze istruttorie, conriferimento, rispettivamente, al mancato riconoscimento di un pretesopagamento in eccesso, al riconoscimento di lavoro straordinario anche inNumero registro generale 9984/2023Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 22743/2026giornate di assenza e, più in generale, alla ricostruzione dei fatti e allaData pubblicazione 06/07/2026quantificazione dei crediti.3.1. Le doglianze sono inammissibili. Esse si risolvono, infatti, in unarichiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una diversa lettura dellerisultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte di unamotivazione della Corte territoriale che, per come emergente dagli atti, sipresenta logica e coerente. La Corte territoriale (pagg. 5 e 6) ha mostrato diaver esaminato in dettaglio il conteggio operato dal ctu sia in riferimento ai datiemergenti dalle buste paga acquisite agli atti che con riferimento alle valutazioniin diritto sottese alle determinazioni del consulente d’ufficio in tema di ferie nongodute, ciò in ragione dell’accoglimento del motivo d’appello proposto dallasocietà. Quanto, poi, alle singole ulteriori voci di credito, la Corte ha precisatoche si era tenuto conto delle assenze del lavoratore e che nel calcolo del TFR siera considerata la sola retribuzione ordinaria prevista dal ccnl.3.2. Deve ribadirsi che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabilesoltanto quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, e non anchequando sia denunciato un erroneo apprezzamento del materiale probatorio,ipotesi estranea al sindacato di legittimità.Viceversa, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo preclusonel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024 (Rv.670888 - 01).3.3. Peraltro, i motivi risultano meramente riproduttivi delle lagnanzeproposte in appello, alle quali la Corte d’appello ha tuttavia fornito puntualerisposta, per cui anche per tale ragione gli stessi risultano del tutto aspecifici, inviolazione dell’onere di specifica individuazione di un vizio preciso della decisioneimpugnata, ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ.Numero registro generale 9984/2023Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 22743/20264. Con l’ultimo motivo, la ricorrente censura la regolamentazione delleData pubblicazione 06/07/2026spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c., chiedendone la revisione in caso diaccoglimento del ricorso.4.1. Il motivo, che in realtà non assume alcuna reale natura di denunciadi vizio della sentenza, data la consequenzialità esistente tra soccombenza econdanna alle spese del giudizio, resta assorbito dal rigetto delle censureprincipali.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono lasoccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]