CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20064/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]), in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controtante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 32/2021, de-positata in data 11/01/2021.Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ri-corre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 32/2021,pubblicata in data 11 gennaio 2021, la quale, nel contraddittorio conl'odierna ricorrente, ha parzialmente accolto il gravame proposto daza del Tribunale di Genova n. 2770/2016, pubblicata in data 23 ago-sto 2016 e, per l'effetto, ha condannato l'odierna ricorrente a corri-spondere la somma complessiva di € 196.831,45, oltre interessi - daripartire in ragione del 26,25 % ad [OSCURATO:PERSONA], ed in ragione del73,75% al [OSCURATO:PERSONA] – gravando la stessaodierna ricorrente delle spese del doppio grado di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] – anche quale mandataria dell'ATI con ECO-NEVEA – aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] in rela-zione ad un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione diun sottopassaggio della strada provinciale [OSCURATO:PERSONA] –Portofino, deducendo che, anche a causa degli errori del progettoesecutivo, si era resa necessaria l'approvazione di una variante con-cordata con la committenza, ma che, nondimeno, erano emerse diffi-coltà esecutive che avevano reso necessario il ricorso a tecniche di-verse da quelle originariamente previste in tema di perforazione, pali-ficazione e rivestimento.In relazione ai maggiori oneri in tal modo determinatisi - avevaproseguito l'attrice - erano state iscritte e reiterate riserve sino allaconclusione dei lavori ed all'emissione del certificato di ultimazione.Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 2 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026Aveva quindi chiesto la condanna dell'odierna ricorrente alla cor-responsione dei maggiori oneri di cui alle riserve e, comunque, dell'e-quo compenso ex art. 1664 c.c.Si era costituita [OSCURATO:PERSONA], contestandointegralmente la domanda ed evidenziando, in particolare: - che lavariante era stata concordata senza aumento di spese; - che diversiproblemi evidenziati nella citazione non erano stati oggetto di riserve;- che le altre problematiche di cui alle riserve non riguardavano diver-se e più onerose lavorazioni, ma il diritto dell'ATI di sottrarsi ai limitidell'offerta ed al corrispettivo ivi indicato, il quale era stato tuttaviadeterminato a corpo con preclusione alla revisione dei prezzi concor-dati.3. Il Tribunale di Genova aveva integralmente respinto le doman-de delle odierne controricorrenti – essendo nelle more intervenuta lariassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento diGEOSISTEMA SRL – osservando – come riferito dalla decisione impu-gnata – “che, stante la perdurante vigenza delle pattuizioni l'esistenzadella variante non era sufficiente per giustificare la rideterminazionedel compenso; ciò potendo semmai avvenire in base all'art. 2 del Ca-pitolato; che tuttavia: «esaminando il contenuto delle riserve iscritteai vari SAL (…), è agevole notare che si tratta, in tutti i casi, di do-glianze inerenti alla inesatta contabilizzazione dei lavori (talvolta sottoil profilo delle qualità talvolta sotto il profilo dei prezzi praticati);manca però un esplicito riferimento alla effettuazione di lavorazioni inmisura eccedente a quella prevista (…)»; che le parti conoscevano lasituazione dei luoghi in maniera adeguata; che il rallentamento deilavori per l'allagamento del cantiere era già stato compensato; e, cir-ca il rivestimento dei fori affermava che «tale adempimento era giàprevisto dal punto 2.6 delle norme tecniche del Capitolato Generale diSez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 3 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026Appalto (doc. IV-ter di parte convenuta) come onere incombentesull'appaltatore (…) In altri termini, e conformemente con la logicadell'appalto a corpo, l'eventuale lavoro di rivestimento era stato pre-visto dalle parti come attività accessoria a quello di perforazione: perquesto motivo esso, pur non essendo esplicitamente inserito nel pro-getto, non può essere fatto rientrare, come vorrebbe l'attrice, traquelli non previsti e come tali da remunerare separatamente»”.4. La Corte d'appello di Genova, per quanto ancora rileva nellapresente sede, ha escluso la fondatezza della pretesa delle odiernecontroricorrenti ad ottenere una rideterminazione del prezzo dell'ap-palto, in quanto ha rilevato che il corrispettivo dell'appalto era statodeterminato a corpo.La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto, alla luce delle previsionicontrattuali, che, da un lato, sarebbe stato possibile per l'ATI recla-mare il maggior compenso per lavorazioni previste in contratto. edeseguite in una quantità superiore ai limiti di tolleranza sopradettiprevisti nello stesso contratto, e, dall'altro lato, spettava all'ATI ancheil compenso per lavori non previsti nella documentazione progettuale,oggetto delle riserve.La Corte d'appello ha quindi espresso dissenso rispetto alla con-clusione del Giudice di prime cure, secondo il quale le riserve iscritteerano inammissibili per non avere fatto riferimento alle lavorazioni inmisura eccedente a quella originariamente prevista, ed ha, per con-tro, affermato l'ammissibilità delle riserve inerenti a lavorazioni svoltein eccesso o non previste in contratto.La Corte territoriale, quindi, sulla scorta delle valutazioni espressenelle consulenze tecniche d'ufficio svolte nei due gradi di giudizio, haritenuto ammissibili e fondate le riserve nn. 92 (oneri per acquisto eposa della trave di ripartizione in acciaio HEB 200 della c.d. “berline-Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 4 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026se”) e 99 (predisposizione degli otturatori), nonché la riserva formu-lata nel [OSCURATO:PERSONA] (rivestimento del foro con tubazioni metalliche), men-tre ha ritenuto infondate nel merito altre riserve.La Corte ha poi puntualizzato che sulle somme oggetto di ricono-scimento, “tenuto conto che il contratto è regolato (cfr. art. 6), dalCapitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il cui art. 30 è statoabrogato ed è stato sostituito DPR 207/2010”, dovevano calcolarsi gliinteressi di mora con decorrenza dalla data di introduzione del giudi-zio, non valendo l'iscrizione delle riserve quale atto di costituzione inmora.In ordine alle spese, la Corte territoriale ha ritenuto di applicare ilprincipio della soccombenza – nonostante l'ATI, in sede di proceduradi accordo bonario, avesse rifiutato la proposta del responsabile delprocedimento di riconoscimento della somma di € 280.000,00 – maha liquidato le spese medesime in base al decisum e non al petitum.5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genovaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resistono con unitario controricorso e ricorso incidentale FALLI-[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 31, Decreto19/4/2000, n. 145; 165, d.P.R. n. 554/1999 “nella statuizionesull'ammissibilità delle riserve inerenti le voci 92 e 99”.Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 5 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026Si censura la decisione impugnata, in quanto la stessa avrebbe er-roneamente ritenuto ammissibili riserve che invece avrebbero dovutoessere ritenute inammissibili, in quanto le stesse non sarebbero stateformulate in modo appropriato, in particolare non identificando ade-guatamente le lavorazioni effettuate, la loro entità e le somme ritenu-te dovute dall'appaltatore1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “error in procedendoe/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n.4) C.P.C. per motivazione apparente ovvero perplessa ed obiettiva-mente incomprensibile in relazione all'affermata ammissibilità di tuttele riserve”.In relazione a tutte le riserve ritenute ammissibili, si censura ladecisione impugnata, in quanto la stessa non avrebbe motivato l'am-missibilità delle riserve medesime ed anzi avrebbe considerato lastessa “un dato di fatto dato per acquisito sul presupposto della meraaderenza alle valutazioni solo tecniche del C.T.U. nominato nel giudi-zio di prime cure, in assenza di qualsivoglia analisi specifica sull'am-missibilità giuridica delle medesime, con conseguente affermazione diun principio incoerente con altre e diverse statuizioni contenute nellasentenza quivi impugnata” (pag. 21 ricorso).In particolare, la ricorrente deduce che il corretto postulato di par-tenza assunto dalla decisione impugnata - per cui le riserve sarebberostate ammissibili in relazione a lavori non previsti nella documenta-zione progettuale - “viene poi travisato dalla stessa Corte nella suaapplicazione pratica, per effetto di una adesione fideistica della Cortealle valutazioni solo tecniche del C.T.U., senza alcuna previa conside-razione funzionale a spiegare in quale misura la conclusione del ra-gionamento mantenga coerenza con le premesse del medesimo comesopra compendiate”, e ciò perché se l'ammissibilità delle riserve po-Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 6 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026stulava il loro riferirsi a lavori non previsti in contratto “sarebbe lecitoratteristica che il Tribunale di prime cure non aveva riscontrato, meri-tando quindi la relativa censura in secondo grado”, mentre, nella spe-cie, “nessuna delle richiamate riserve hanno tale caratteristica, inquanto non si riferiscono a lavorazioni (i) "svolte in eccesso" (essendole quantità previste nel quadro di raffronto inserito nella riserva, infe-riori a quelle del progetto originario) (ii) "non previste in contratto"(in quanto previste sia nel progetto originario che nella variante),come risulta da questo estratto della riserva stessa inserita in calce alSAL n. 1”.Ne consegue, secondo la ricorrente, che la decisione sarebbe sia“irriducibilmente contraddittoria", “perplessa o incomprensibile””, sia“omissiva e/o apparente”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 c.c. “in re-lazione alla ritenuta ammissibilità delle riserve inerenti le voci 92 e99”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe er-roneamente ritenuto ammissibili le domande delle controricorrenti,sebbene le stesse non risultassero riferibili alle riserve formulate nelcorso dell'appalto.Deduce, invero, la ricorrente, che la riserva iscritta dall'ATI avreb-be avuto ad oggetto unicamente una maggiorazione del 48% del co-sto dei lavori – non riconosciuta dalla Corte d'appello – e non le pre-tese che sono state poi ritenute fondate dalla decisione impugnata,anche perché tali pretese avevano ad oggetto lavorazioni che eranoalla base proprio della richiesta di maggiorazione del 48%.Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 7 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/20261.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.La ricorrente impugna la decisione della Corte genovese, argo-mentando che quest'ultima avrebbe riconosciuto il diritto dell'ATI allesomme relative alla voce 92 (trave in ferro) ed alla voce 99 (compen-so per la predisposizione degli otturatori) che non sarebbero stateadeguatamente formalizzate nei SAL.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 91 e92 c.p.c.; 5, D.M. 55/2014.Si censura il capo di statuizione relativo alle spese di lite, eviden-ziando che la misura dell'accoglimento delle domande delle odiernericorrenti incidentali è risultata grandemente ridotta rispetto all'origi-naria pretesa e, soprattutto, ampiamente inferiore alla proposta pre-cedentemente formulata in sede di procedura di accordo bonario.Argomenta quindi la ricorrente che, da un lato, dovrebbe ravvisar-si quantomeno una soccombenza parziale, dall'altro lato dovrebberavvisarsi una soccombenza proprio delle odierne controricorrenti.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c.Si censura la decisione della Corte d'appello nella parte in cui lastessa ha riconosciuto sulla somma di cui alla condanna gli interessimoratori.Si argomenta che gli interessi non potevano ritenersi dovuti inquanto la ricorrente medesima si era legittimamente rifiutata di corri-spondere una somma superiore a quella risultata effettivamente do-vuta, tenuto anche conto del fatto che le controricorrenti si erano ri-Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 8 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026fiutate di accettare una somma ben superiore proposta in sede diprocedura di accordo bonario.2. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “violazione delle norme in tema di interpretazione delcontratto circa la pretesa esistenza di un accordo tra le parti di ese-guire il diverso progetto oggetto della variante allo stesso prezzo ini-zialmente pattuito”.Si censura la decisione della Corte genovese nella parte in cuiquest'ultima ha ritenuto che le parti, nel concordare la variante,avrebbero convenuto di eseguire l'opera secondo il progetto risultantedalla variante medesima con lo stesso corrispettivo inizialmente con-venuto ed ha basato tale conclusione sulla considerazione del fattoche il contratto di appalto era stato stipulato dopo l'inizio dei lavori,costituendo tale circostanza indice del fatto che l'appaltatore avrebbein tal modo accettato di eseguire il progetto modificato senza alcunaumento di spesa.Argomentano le ricorrenti incidentali che la Corte d'appello avreb-be in tal modo violato le previsioni in tema di interpretazione dei con-tratti, ed in particolare sia l'art. 1362 c.c. – per avere la Corte omes-so di ricostruire la volontà delle parti sulla base del contenuto testualedell'accordo e del loro comportamento precedente e successivo all'ac-cordo – sia l'art. 1364 – per avere la Corte esteso l'oggetto del con-tratto alle modifiche oggetto di variante – giungendo peraltro a confi-gurare una ipotesi di transazione ex art. 1965 c.c., dal momento chela ricostruzione offerta dalla Corte territoriale avrebbe implicato la ri-nuncia alla richiesta di maggiorazione del corrispettivo contrattualenella misura del 48% che era già stata oggetto di richiesta.Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 9 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/20262.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la “violazione dell'art. 111 Cost e 101 c.p.c. e 159c.p.c. per violazione del contraddittorio nell'ambito della consulenzatecnica resa in sede di giudizio di appello e estensione di tale nullitàad alcuni capi della sentenza impugnata”.Le ricorrenti rammentano preliminarmente che in grado di appel-lo, dopo che in prime cure era stata svolta una consulenza tecnicad'ufficio, la Corte, su sollecitazione delle stesse parti ricorrenti, avevadisposto un supplemento di consulenza tecnica.Evidenziano che, tuttavia, durante tale supplemento sarebberostate commesse gravi irregolarità, in quanto: 1) il C.T.U. avrebbechiesto alle parti di depositare documenti ulteriori e diversi rispetto aquelli ritualmente depositati; 2) la richiesta del C.T.U. sarebbe statariscontrata dal solo CTP dell'odierna ricorrente, il quale avrebbe invia-to al solo C.T.U. “un documento dal quale si evince che le partiavrebbero concordato che la variante dovesse essere a costo zero”;3) il C.T.U. avrebbe valutato detto documento “quando è invece evi-dentissimo anche ad una lettura superficiale che: o si tratta di unabozza incompleta; o non era firmato; o ha contenuto contrastantecon numerosi documenti ritualmente prodotti in atti”.Prosegue il motivo riferendo che, denunciata la nullità della consu-lenza e disposto il richiamo del consulente a chiarimenti, quest'ultimoavrebbe chiarito che le conclusioni della consulenza non mutavanoanche non tenendo conto del documento in questione, laddove – ar-gomentano le ricorrenti incidentali – sarebbe invece evidente che taledocumento ha avuto un peso decisivo nel determinare le conclusionidel consulente.Ne deriverebbe che erroneamente la Corte d'appello avrebbe di-satteso gli ulteriori motivi di gravame formulati dalle ricorrenti inci-Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 10 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026dentali, con conseguente necessità di cassare la decisione impugnataaffinché in sede di rinvio tali motivi vengano nuovamente esaminati.2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, commi 1 e2, Legge n. 161/2014; art. 144, d.P.R. n. 207/2010; 30, D.M. n.145/2000.Si censura, infine, la decisione impugnata nella parte in cui ha ri-tenuto che sulla somma di cui alla condanna fossero dovuti gli inte-ressi secondo la disciplina di cui all'art. 30, D.M. n. 145/2000 comesostituito dall'art. 144, d.P.R. n. 207/2010, individuando il dies a quonella data di domanda giudiziale.Argomentano le ricorrenti che “Entrambi i punti sono errati. LaCorte avrebbe dovuto stabilire: - Quale sia la disciplina applicabile (seil d.lgs. 231/2002 o il DPR 207/2010), tenuto conto della unificazionedella disciplina prevista dall'art. 24 c. 1 e 2 della L. 161/2014 che,trattandosi di norme in tema di interpretazione autentica, sono su-scettibili di applicazione retroattiva e devono quindi trovare applica-zione anche nel caso di specie) - Quale sia la data di decorrenza degliinteressi; - Quale sia il tasso di interessi”.Quindi, secondo il motivo di ricorso, la Corte territoriale:− “avrebbe dovuto verificare se, effettivamente, le disposizionicontenute nel D.M. 145/2000 e/o D.Lgs 163/2006 fossero piùvantaggiose di quelle previste nel D.Lgs 231/2002, e sarebbedovuta pervenire alla conclusione di ritenere applicabili le dispo-sizioni di cui al D.lgs 231/2002 (…)”;− “ha errato nella individuazione del dies a quo, non perché (comesostenuto dai ricorrenti) lo avrebbe indebitamente anticipato almomento della richiesta giudiziale, ma perché lo ha indebitamen-te ritardato rispetto a quanto previsto dal combinato dispostoSez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 11 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall'artt. 4 del D.lgs 231/2002 letto in combinato disposto con gliartt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010”;− “ha errato nel ritenere applicabile il tasso di interesse previstodal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: detto tasso è infatti inferiore aquello previsto dal D.Lgs 231/2002 e, pertanto, è quest'ultimo adover trovare applicazione in forza della sopra menzionata dispo-sizione contenuta nell'art. 24 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 161”.3. Il ricorso principale, nel complesso dei motivi in cui si viene adarticolare, è inammissibile.3.1. Quanto al primo motivo, lo stesso, sotto l'apparente deduzio-ne di un inadeguato governo delle previsioni di legge, si sostanzia inun mero sindacato di merito, censurando semplicemente il giudizio infatto espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ammissibilità delleriserve ed alla sufficiente specificità delle medesime.Ove si tenga conto, da un lato, del contenuto delle contrarie de-duzioni contenute nel controricorso – il quale argomenta nel sensoopposto della piena specificità delle riserve medesime – e, dall'altrolato, della constatazione per cui in alcun modo la decisione impugnataha affermato in linea generale l'ammissibilità di riserve formulate ge-nericamente – avendo invece la decisione semplicemente operato unvaglio di ammissibilità delle singole e specifiche riserve ‒ emerge inmodo evidente che le censure mosse dal ricorso – il cui esame, inteoria, postulerebbe una valutazione diretta dei documenti di causa,evidentemente preclusa in questa sede – vengono a sollevare in mo-do inammissibile profili squisitamente di merito.3.2. A non diverse conclusioni si deve pervenire in relazione al se-condo motivo di ricorso, il quale ancora una volta viene a sindacare lavalutazione della Corte territoriale di ammissibilità delle riserve, que-sta volta sotto il profilo del vizio di motivazione.Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 12 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026Richiamati, allora, i principi enunciati da questa Corte in ordine al-la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al c.d. "mi-nimo costituzionale" per effetto della riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c. da parte dell'art. 54, D.L. 83/2012 (Cass.Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3- Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del03/03/2022) si deve osservare che è lo stesso sviluppo argomentati-vo del motivo di ricorso – in precedenza volutamente riprodotto inampia misura – a palesare in modo inequivoco che le deduzioni dellaricorrente non evidenziano assolutamente carenze della motivazionedella decisione impugnata ‒ la quale, del resto, espone il proprio per-corso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, uni-voco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente in-conciliabili – ma si sostanziano in un inammissibile sollecitazione adoperare un sindacato sul merito della decisione stessa.Eloquente, solo per fare, un esempio, il fatto che il ricorso imputialla Corte genovese “una adesione fideistica (…) alle valutazioni solotecniche del C.T.U.”, tentando poi di estrapolare da tale asserzioneuna carenza nel percorso argomentativo della motivazione rispetto apremesse che la ricorrente medesima assume essere esatte.Evidente, però, che in questo modo, ad essere censurato non è ilrigore logico del percorso argomentativo ma il mero giudizio di meritoespresso dalla Corte territoriale, dovendosi qui ribadire il principio percui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man-canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto deci-sivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34476 delSez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 13 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicaz ion e 16/06/202627/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), at-teso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giu-dizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza im-pugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, acritica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denun-cia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293del 4/03/2016; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3.3. Di salto logico, anzi, deve semmai parlarsi con riferimentoall'altrettanto inammissibile terzo motivo, il quale viene a richiamareil disposto di cui all'art. 112 c.p.c. con riferimento, non al rapporto tradomande e statuizione – come dovrebbe essere, secondo una corret-ta impostazione – ma con riferimento al diverso rapporto tra riserve estatuizione, profilo, questo, evidentemente estraneo all'ambito di ap-plicazione delle previsioni di legge invocate.Il mezzo, in realtà, si traduce – come del resto eccepito anche incontroricorso – nella mera riproposizione delle medesime censurecontenute nel primo e secondo motivo sotto un diverso angolo visua-le, che tuttavia, ancora una volta, si traduce nella inammissibile solle-citazione ad operare un rinnovato sindacato in ordine al giudizioespresso dal giudice di merito sulle riserve.3.4. Il tema della specificità delle riserve torna ad essere sollevatoanche con il quarto motivo di ricorso, questa volta attraverso il pri-sma dell'art. 360, n. 5), c.p.c., incorrendo ancora una volta in un giu-dizio di inammissibilità, sol che si consideri che la ricorrente deducenon l'omesso esame di un fatto storico secondo le coordinate reitera-tamente individuate da questa Corte (Cass. Sez. Un., Sentenza n.8053 del 7/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017) ma sempli-cemente censura il mancato accoglimento delle proprie deduzioni diSez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 14 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026merito, così tentando di estendere il paradigma della previsione al difuori del suo specifico ambito (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397del 6/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018;Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).3.5. Inammissibile, ancora, è il quinto motivo, essendo sul puntosufficiente richiamare il principio per cui, in tema di spese processuali,la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragio-ne con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazio-ne, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilodella mancanza di motivazione (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 14989del 15/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. Un.,Sentenza n. 14989 del 15/07/2005), dovendosi solo ulteriormente ri-levare che la decisione impugnata ha coerentemente motivato la pro-pria decisione, regolando correttamente le spese sulla base dell'esitocomplessivo della controversia.3.6. Inammissibile, infine, è anche il sesto ed ultimo motivo, inquanto lo stesso non intercetta adeguatamente la ratio su cui si vienea fondare la decisione impugnata in punto di interessi di mora.È agevole osservare, infatti, che la decisione impugnata ha rico-nosciuto gli interessi con decorrenza esclusivamente dalla data delladomanda, avendo escluso la sussistenza di prova di qualsiasi prece-dente atto di messa in mora.La decisione della Corte territoriale, quindi, si basa sull'effetto fi-siologico determinato dall'introduzione del giudizio e – diversamenteda quanto sembra prospettare il motivo di ricorso – non viene in al-Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 15 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026cun modo ad affermare l'assoluta irrilevanza della precedente fase ditentativo di accordo bonario.Da questo punto di vista, il motivo di ricorso non riesce a muovereun'efficace censura dell'effettiva ratio decidendi della sentenza, limi-tandosi lo stesso ad invocare un'ipotesi di eccezione di inadempimen-to che tuttavia risulta radicalmente esorbitante dallo schema tipicodella fattispecie, atteso che viene ad essere presentata come ina-dempimento quella che era una mera richiesta di pagamento di unasomma valutata dalla ricorrente come eccessiva rispetto a quella rite-nuta corretta.È agevole osservare che detto profilo – che neppure in astrattopuò integrare un “inadempimento” idoneo ad escludere la mora de-bendi ‒ non può valere nemmeno in astratto ad escludere la debenzadegli interessi sulla somma poi risultata effettivamente dovuta all'esi-to del giudizio.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale con-segue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c.del ricorso incidentale, in quanto lo stesso è stato proposto oltre iltermine di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 737 del11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del 3/03/2015), e cioèil 28 giugno 2021, a fronte della notifica della sentenza della Corted'appello effettuata dalla stessa parte ricorrente incidentale - ed ido-nea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche per que-st'ultima (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 737 del 11/01/2025; Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 5177 del 6/03/2018, non potendo invece trovareapplicazione la versione dell'art. 326 c.p.c. frutto della modifica ap-portata con D. Lgs. n. 149/2022) - in data 16 marzo 2021.5. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere di-Sez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 16 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026chiarato inefficace, con conseguente condanna della ricorrente princi-pale alla rifusione in favore delle controricorrenti e ricorrenti inciden-tali delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in di-spositivo.Giova rammentare, infatti, che, nell'ipotesi in cui il ricorso inciden-tale tardivo risulti inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma,c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via prin-cipale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione nonprocede all'esame dell'impugnazione incidentale, e dunque l'applica-zione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenziache l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ri-corrente principale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33733 del 4/12/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna alpagamento del doppio del contributo unificato non può essere pro-nunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravameabbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosiSez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 17 di 18Numero registro generale 14117/2021Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 20064/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazioneex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5- Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017). P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente principale a rifondere alle controricorrenti,nonché ricorrenti incidentali, le spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor-so, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 14117/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 18 di 18