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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23829/2026

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re generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, haintegralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di L’Aquila in data 7 aprile 2026, che aveva disposto la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti dell’odierno ricorrente, inrelazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del propriodifensore, deducendo quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 393 e 629 cod. pen., con riferimento allaqualificazione giuridica del fatto, ricondotto al delitto di estorsione sulla sola basedella formale terzietà della persona offesa rispetto al rapporto obbligatoriointercorrente tra la sua ex moglie e l’indagato, trascurando di verificareun’effettiva ingiustizia del profitto, posto che non sarebbero mai state pretesesomme eccedenti quanto riconosciuto da una sentenza e che i bonifici, tracciabilie con causale esplicita, mal si concilierebbero con una coartazione assoluta.2.2.

Carenza di motivazione, per quel che attiene all’omessa risposta allededuzioni difensive in tema di gravità indiziaria, dirette in particolare aevidenziare l’inattendibilità della persona offesa, portatrice di interessi personali,alla luce di plurimi elementi che avrebbero imposto una lettura alternativa deifatti (in particolare, per quel che concerne la condotta coercitiva, nei terminisuaccennati).2.3.

Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, inrelazione al ribadito pericolo di reiterazione, fondato su elementi meramentedescrittivi del fatto e su considerazioni congetturali sulla personalitàdell’indagato, senza considerare la spontanea interruzione delle condotte perquattro anni, il carattere irripetibile del contesto soggettivo (poiché l’esecuzionedegli obblighi civili sarebbe ormai «incanalata nelle sedi proprie») e la distanzageografica.2.4.

Violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. e carenza dimotivazione, in merito alla ribadita inadeguatezza di misure meno afflittive, benpotendo il paventato pericolo di interlocuzioni telefoniche essere neutralizzatodalla combinazione degli arresti domiciliari con il divieto di comunicazioneespressamente previsto per gli atti persecutori.3.

All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come daepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, riposando su censure, già ampiamente ecorrettamente disattese dai giudici dell’impugnazione di merito, prive di uncompiuto confronto con l’apparato argomentativo dell’ordinanza di riesame.2.

Il primo motivo è reiterativo e manifestamente infondato.La sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. è corretta e deltutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è «configurabile ildelitto di estorsione nei casi in cui l’agente abbia esercitato la pretesa conviolenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapportoobbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata»(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, in motivazione).Nel caso di specie, le ipotizzate richieste estorsive prendono le mosse daun’obbligazione intercorrente esclusivamente tra l’indagato e la moglie dellapersona offesa e il rapporto di credito-debito è insorto successivamente allaseparazione tra i coniugi, che, in ogni caso, a suo tempo avevano adottato ilregime della separazione dei beni.A fronte di tale pretesa, indubitabilmente non tutelabile in giudizio neiconfronti dell’odierna persona offesa, non rileva affatto la tracciabilità deipagamenti coatti.3.

Il secondo motivo è reiterativo e meramente fattuale.Il Tribunale, esplicitandolo adeguatamente, ha proceduto a uno scrutinio nonsuperficiale della narrazione della persona offesa, riscontrata completamente daun poderoso corredo investigativo, di univoca valenza dimostrativa (tabulatitelefonici, registrazione delle conversazioni, accertamenti bancari, sommarieinformazioni testimoniali di tutti i soggetti coinvolti), offrendo compiuta rispostaalle deduzioni difensive e concludendo per la sussistenza della gravità indiziaria.Questa motivazione giuridicamente ineccepibile e priva di cesure logiche èintangibile allo scrutinio di legittimità, limitato alla sola verifica della adeguatezzadelle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez.

F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).4.

Il terzo motivo è reiterativo, generico e rivalutativo.Il Tribunale, con più che adeguato discorso giustificativo (impermeabile,pertanto, alle doglianze del ricorrente), ha debitamente dato conto dello iatocronologico tra le prime minacce e le successive, evidenziando la ripresa dellecondotte aggressive nel 2025 e nel 2026, «con intensità costante e al tempostesso crescente», prospettando pericoli per la stessa incolumità dei figli dellapersona offesa, in modo credibile, attesi i precedenti dell’indagato e l’assiduità,quasi quotidiana, attestata dai tabulati, senza che gli esiti esecutivi dellacontroversia civile avessero dispiegato una qualche incidenza sul punto.5.

Il quarto motivo è reiterativo, generico e rivalutativo.L’adozione della cautela inframuraria è stata imposta, secondo l’adeguataargomentazione del Tribunale, dalla ininterrotta protrazione delle condottepersecutorie ed estorsive, sintomo di «spregiudicatezza, mal governo degliimpulsi e insensibilità alle conseguenze anche penali delle proprie azioni», che,unitamente alla biografia criminale dell’indagato, rendevano improponibile unaprognosi positiva di recidivanza rispetto a prescrizioni connesse a una misurameno invasiva.Anche tale segmento motivazionale resta, dunque, sottratto al controllo dilegittimità.6.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, haintegralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di L’Aquila in data 7 aprile 2026, che aveva disposto la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti dell’odierno ricorrente, inrelazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del propriodifensore, deducendo quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 393 e 629 cod. pen., con riferimento allaqualificazione giuridica del fatto, ricondotto al delitto di estorsione sulla sola basedella formale terzietà della persona offesa rispetto al rapporto obbligatoriointercorrente tra la sua ex moglie e l’indagato, trascurando di verificareun’effettiva ingiustizia del profitto, posto che non sarebbero mai state pretesesomme eccedenti quanto riconosciuto da una sentenza e che i bonifici, tracciabilie con causale esplicita, mal si concilierebbero con una coartazione assoluta.2.2. Carenza di motivazione, per quel che attiene all’omessa risposta allededuzioni difensive in tema di gravità indiziaria, dirette in particolare aevidenziare l’inattendibilità della persona offesa, portatrice di interessi personali,alla luce di plurimi elementi che avrebbero imposto una lettura alternativa deifatti (in particolare, per quel che concerne la condotta coercitiva, nei terminisuaccennati).2.3. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, inrelazione al ribadito pericolo di reiterazione, fondato su elementi meramentedescrittivi del fatto e su considerazioni congetturali sulla personalitàdell’indagato, senza considerare la spontanea interruzione delle condotte perquattro anni, il carattere irripetibile del contesto soggettivo (poiché l’esecuzionedegli obblighi civili sarebbe ormai «incanalata nelle sedi proprie») e la distanzageografica.2.4. Violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. e carenza dimotivazione, in merito alla ribadita inadeguatezza di misure meno afflittive, benpotendo il paventato pericolo di interlocuzioni telefoniche essere neutralizzatodalla combinazione degli arresti domiciliari con il divieto di comunicazioneespressamente previsto per gli atti persecutori.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come daepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, riposando su censure, già ampiamente ecorrettamente disattese dai giudici dell’impugnazione di merito, prive di uncompiuto confronto con l’apparato argomentativo dell’ordinanza di riesame.2. Il primo motivo è reiterativo e manifestamente infondato.La sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. è corretta e deltutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è «configurabile ildelitto di estorsione nei casi in cui l’agente abbia esercitato la pretesa conviolenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapportoobbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata»(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, in motivazione).Nel caso di specie, le ipotizzate richieste estorsive prendono le mosse daun’obbligazione intercorrente esclusivamente tra l’indagato e la moglie dellapersona offesa e il rapporto di credito-debito è insorto successivamente allaseparazione tra i coniugi, che, in ogni caso, a suo tempo avevano adottato ilregime della separazione dei beni.A fronte di tale pretesa, indubitabilmente non tutelabile in giudizio neiconfronti dell’odierna persona offesa, non rileva affatto la tracciabilità deipagamenti coatti.3. Il secondo motivo è reiterativo e meramente fattuale.Il Tribunale, esplicitandolo adeguatamente, ha proceduto a uno scrutinio nonsuperficiale della narrazione della persona offesa, riscontrata completamente daun poderoso corredo investigativo, di univoca valenza dimostrativa (tabulatitelefonici, registrazione delle conversazioni, accertamenti bancari, sommarieinformazioni testimoniali di tutti i soggetti coinvolti), offrendo compiuta rispostaalle deduzioni difensive e concludendo per la sussistenza della gravità indiziaria.Questa motivazione giuridicamente ineccepibile e priva di cesure logiche èintangibile allo scrutinio di legittimità, limitato alla sola verifica della adeguatezzadelle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).4. Il terzo motivo è reiterativo, generico e rivalutativo.Il Tribunale, con più che adeguato discorso giustificativo (impermeabile,pertanto, alle doglianze del ricorrente), ha debitamente dato conto dello iatocronologico tra le prime minacce e le successive, evidenziando la ripresa dellecondotte aggressive nel 2025 e nel 2026, «con intensità costante e al tempostesso crescente», prospettando pericoli per la stessa incolumità dei figli dellapersona offesa, in modo credibile, attesi i precedenti dell’indagato e l’assiduità,quasi quotidiana, attestata dai tabulati, senza che gli esiti esecutivi dellacontroversia civile avessero dispiegato una qualche incidenza sul punto.5. Il quarto motivo è reiterativo, generico e rivalutativo.L’adozione della cautela inframuraria è stata imposta, secondo l’adeguataargomentazione del Tribunale, dalla ininterrotta protrazione delle condottepersecutorie ed estorsive, sintomo di «spregiudicatezza, mal governo degliimpulsi e insensibilità alle conseguenze anche penali delle proprie azioni», che,unitamente alla biografia criminale dell’indagato, rendevano improponibile unaprognosi positiva di recidivanza rispetto a prescrizioni connesse a una misurameno invasiva.Anche tale segmento motivazionale resta, dunque, sottratto al controllo dilegittimità.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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