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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 36619/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2061-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 03/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto delTribunale di Palermo , depositat o il 3 dicembre 20 21 , di reiezione della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati; -dall’esame del decreto impugnat o emerge che la domanda originaria aveva a oggetto l’ammissione al passivo del fallimento, in via privilegiata, dell’importo di euro 77.200,72 e si fondava : i) per euro 24.510,7845, oltre interessi e rivalutazioni, su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoemesso per retribuzioni non corrisposte e spese del procedimento monitorio; ii) per euro 22.475,49, su somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto; iii) per euro 30.114,45, su retribuzione non corrisposte relative al periodo novembre 2015 – gennaio2017; - il Tribunale ha riferito che il giudice delegato non aveva accolto la domanda; - ha dato atto che con l’opposizione l’importo richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto era stato ridotto a euro 5.812,44, in via privilegiata, fermarestando la domanda quanto alle ragioni di credito; - il Tribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando la mancata dimostrazione del credito vantato per retribuzioni asseritamente non corrisposte, relativamente al quantum, ai periodi di riferimento e alle causali, e, quanto al periodo settembre 2016 – giugno 2017, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sospesa in esecuzione di accordi sindacali, nonché l’insussistenza del vantato credito per trattamento di fine rapporto, atteso che la società datrice di lavoro aveva provveduto a versare la quota di competenza al Fondo di Tesoreria INPS; -il ricorso è affidato a tre motivi ; - resiste con controric orso il Fallimento della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati; -quest’ultimo deposita memoria . [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la « nullità del provvedimento impugnato - I nsanabile contraddittorietà della motivazione -M otivazione apparente - V iolazione de ll’ art . 111 Cost. e dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - V iolazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - O me sso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c. - F alsa errata applicazione degli artt. 2730 e 2795 c.c. e violazione mancata applicazione dell’art. 2704 c.c., i n relazione all’art. 360 n . 3 c.p.c. » , nella parte in cui ilTribunale ha negato valore di prova piena – quale ricognizione di debito – alla autocertificazione del credito proveniente dalla società in bonis; - con il secondo motivo si duole della « N ullità del provvedimento impugnato – Irriducibile contraddittorietà della motivazione – Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione dell’art. 2 09 4 c.c., in relazione all’a rt. 360 n. 3 c.p.c.», per aver il Tribunale negato il diritto alle retribuzioni relative al periodo novembre 2015 – giugno 2017 in ragione del mancato svolgimento dell’attività lavorativa, benché questa fosse stata sospesa in esecuzione di accordi sindacali, come riconosciuto dallo stesso organo giudicante; -con l’ultimo motivo lamenta la « Nullità del provvedimento impugnato –Omessa pronuncia – Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.», per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda per l’ammissione del credito vantato per trattamento di fine rapporto; -il primo motivo è manifestamente fondato; -va rammentato che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determina la cosiddetta astrazione processuale della causa debendie produce la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del già menzionato rapporto, così presunto fino a prova contraria(cfr. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20689; Cass. 13 giugno 2014, n. 13506); - essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficaciavincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che talerapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero cheesista una condizione o altro elemento relativo al rapportofondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazioneoggetto del riconoscimento; -questa Corte ha affermato che « non v'è alcuna ragione per ritenere che in caso di fallimento dell'autore della ricognizionel'effetto giuridico scaturente dal riconoscimento, purché ovviament e fornito di data certa, sia inopponibile al curatore fallimentare dalla medesima; al contrario, l'esistenza del rapporto fondamentale si deve presumere, salva la prova, di cui è onerato il curatore, dell'inesistenza o dell'invalidità dello stesso» ( così, Cass. 9 dicembre 2021, n. 39123 ; vedi anche, Cass. 4 febbraio 2020, n. 2431; Cass. 20 aprile 2018, n. 9929); -in adesione a tale recente orientamento, deve ritenersi che, a fronte della non controversa data certa dell a dichiarazione resa dal legale rappresentante della società in bonis– data certa, peraltro, d esumibile anche dal fatto che la stessa era stata acclusaa un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Roma in epoca antecedente al fallimento(pag. 7 del decreto) – era onere del curatore, terzo ai fini dell'opponibilità delle scritture sottoscritte dal fallito,ma successore ex lege del medesimo nella gestione di tutti i suoi pregressi rapporti obbligatori, dimostrare l'assenza o l'invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzionediscendente dall'art. 1988 cod.civ.; -il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in quanto, da un lato, ha escluso che a tale documento potesse annettersi l’efficacia probatoria propria della ricognizione di debito in ragione della sua non opponibilità alla curatela e, dall’altro, pur non negandone la valenza probatoria, ha ritenuto che fosse onere della parte opponente offrire ulteriori elementi di riscontro probatorio dei fatti ivi rappresentati; -il secondo motivo è inammissibile; - con riferimento al motivo di opposizione relativo al credito vantato per retribuzione dell’attività lavorativa nel periodo in cui la stessa è stata sospesa, il Tribunale ha accertato che tale sospensione fu disposta in esecuzione di accordi sindacali di categoria cui il lavoratore ha prestato il suo consenso e in relazione alla quale ha percepito le relative integrazioni salariali, a titolo di ammortizzatori sociali, dai medesimi previsti; - orbene, quanto al prospettato error in procedendo per vizi attinenti alla motivazione, va rammentato che a seguito della nuova riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc . c iv . , risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame , non è più ammissibil e nel ricorso per cassazione la censur a di contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; vedi anche , ex multis, Cass.3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598); - nel caso in esame, nessuna di tali circostanze è puntualmente dedotta; -quanto alla formulata violazione di legge , si rileva che , sul punto, la doglianzamira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede, contestando – peraltro, genericamente – l’accertamento da questi oper ato in ordine al consenso prestato dal lavoratore agli accordi sindacali in esecuzione dei quali è stata disposta la sospensione e alla percezione da parte di questi delle relative integrazioni salariali (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -l’ultimo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come rilevato in precedenza, il Tribunale ha esaminato il motivo di opposizione vertente sul diritto vantato dal lavoratore per trattamento di fine rapporto escludendo la pretesa da questi avanzata; - il decreto impugnat o va, dunque, cassat o con riferimento al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione; - le spese processuali se guono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il secondo e rigetta i l terzo ; cassa il decreto impugnato con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2061-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 03/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto delTribunale di Palermo , depositat o il 3 dicembre 20 21 , di reiezione della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati; -dall’esame del decreto impugnat o emerge che la domanda originaria aveva a oggetto l’ammissione al passivo del fallimento, in via privilegiata, dell’importo di euro 77.200,72 e si fondava : i) per euro 24.510,7845, oltre interessi e rivalutazioni, su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoemesso per retribuzioni non corrisposte e spese del procedimento monitorio; ii) per euro 22.475,49, su somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto; iii) per euro 30.114,45, su retribuzione non corrisposte relative al periodo novembre 2015 – gennaio2017; - il Tribunale ha riferito che il giudice delegato non aveva accolto la domanda; - ha dato atto che con l’opposizione l’importo richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto era stato ridotto a euro 5.812,44, in via privilegiata, fermarestando la domanda quanto alle ragioni di credito; - il Tribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando la mancata dimostrazione del credito vantato per retribuzioni asseritamente non corrisposte, relativamente al quantum, ai periodi di riferimento e alle causali, e, quanto al periodo settembre 2016 – giugno 2017, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sospesa in esecuzione di accordi sindacali, nonché l’insussistenza del vantato credito per trattamento di fine rapporto, atteso che la società datrice di lavoro aveva provveduto a versare la quota di competenza al Fondo di Tesoreria INPS; -il ricorso è affidato a tre motivi ; - resiste con controric orso il Fallimento della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati; -quest’ultimo deposita memoria . [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la « nullità del provvedimento impugnato - I nsanabile contraddittorietà della motivazione -M otivazione apparente - V iolazione de ll’ art . 111 Cost. e dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - V iolazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - O me sso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c. - F alsa errata applicazione degli artt. 2730 e 2795 c.c. e violazione mancata applicazione dell’art. 2704 c.c., i n relazione all’art. 360 n . 3 c.p.c. » , nella parte in cui ilTribunale ha negato valore di prova piena – quale ricognizione di debito – alla autocertificazione del credito proveniente dalla società in bonis; - con il secondo motivo si duole della « N ullità del provvedimento impugnato – Irriducibile contraddittorietà della motivazione – Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione dell’art. 2 09 4 c.c., in relazione all’a rt. 360 n. 3 c.p.c.», per aver il Tribunale negato il diritto alle retribuzioni relative al periodo novembre 2015 – giugno 2017 in ragione del mancato svolgimento dell’attività lavorativa, benché questa fosse stata sospesa in esecuzione di accordi sindacali, come riconosciuto dallo stesso organo giudicante; -con l’ultimo motivo lamenta la « Nullità del provvedimento impugnato –Omessa pronuncia – Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.», per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda per l’ammissione del credito vantato per trattamento di fine rapporto; -il primo motivo è manifestamente fondato; -va rammentato che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determina la cosiddetta astrazione processuale della causa debendie produce la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del già menzionato rapporto, così presunto fino a prova contraria(cfr. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20689; Cass. 13 giugno 2014, n. 13506); - essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficaciavincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che talerapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero cheesista una condizione o altro elemento relativo al rapportofondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazioneoggetto del riconoscimento; -questa Corte ha affermato che « non v'è alcuna ragione per ritenere che in caso di fallimento dell'autore della ricognizionel'effetto giuridico scaturente dal riconoscimento, purché ovviament e fornito di data certa, sia inopponibile al curatore fallimentare dalla medesima; al contrario, l'esistenza del rapporto fondamentale si deve presumere, salva la prova, di cui è onerato il curatore, dell'inesistenza o dell'invalidità dello stesso» ( così, Cass. 9 dicembre 2021, n. 39123 ; vedi anche, Cass. 4 febbraio 2020, n. 2431; Cass. 20 aprile 2018, n. 9929); -in adesione a tale recente orientamento, deve ritenersi che, a fronte della non controversa data certa dell a dichiarazione resa dal legale rappresentante della società in bonis– data certa, peraltro, d esumibile anche dal fatto che la stessa era stata acclusaa un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Roma in epoca antecedente al fallimento(pag. 7 del decreto) – era onere del curatore, terzo ai fini dell'opponibilità delle scritture sottoscritte dal fallito,ma successore ex lege del medesimo nella gestione di tutti i suoi pregressi rapporti obbligatori, dimostrare l'assenza o l'invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzionediscendente dall'art. 1988 cod.civ.; -il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in quanto, da un lato, ha escluso che a tale documento potesse annettersi l’efficacia probatoria propria della ricognizione di debito in ragione della sua non opponibilità alla curatela e, dall’altro, pur non negandone la valenza probatoria, ha ritenuto che fosse onere della parte opponente offrire ulteriori elementi di riscontro probatorio dei fatti ivi rappresentati; -il secondo motivo è inammissibile; - con riferimento al motivo di opposizione relativo al credito vantato per retribuzione dell’attività lavorativa nel periodo in cui la stessa è stata sospesa, il Tribunale ha accertato che tale sospensione fu disposta in esecuzione di accordi sindacali di categoria cui il lavoratore ha prestato il suo consenso e in relazione alla quale ha percepito le relative integrazioni salariali, a titolo di ammortizzatori sociali, dai medesimi previsti; - orbene, quanto al prospettato error in procedendo per vizi attinenti alla motivazione, va rammentato che a seguito della nuova riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc . c iv . , risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame , non è più ammissibil e nel ricorso per cassazione la censur a di contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; vedi anche , ex multis, Cass.3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598); - nel caso in esame, nessuna di tali circostanze è puntualmente dedotta; -quanto alla formulata violazione di legge , si rileva che , sul punto, la doglianzamira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede, contestando – peraltro, genericamente – l’accertamento da questi oper ato in ordine al consenso prestato dal lavoratore agli accordi sindacali in esecuzione dei quali è stata disposta la sospensione e alla percezione da parte di questi delle relative integrazioni salariali (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -l’ultimo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come rilevato in precedenza, il Tribunale ha esaminato il motivo di opposizione vertente sul diritto vantato dal lavoratore per trattamento di fine rapporto escludendo la pretesa da questi avanzata; - il decreto impugnat o va, dunque, cassat o con riferimento al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione; - le spese processuali se guono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il secondo e rigetta i l terzo ; cassa il decreto impugnato con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alT
Decreto Cassazione n. 36619/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris