CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 32745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13353/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 899/2018 depositata il20/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] agiva per fare dichiarare la illegittimità e illiceità delle pretese di pagamento di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai contratti di corrente n. 18620/1 e n. 21006/1, e per farla condannare alla restituzione delle somme che assumeva indebitamente percepite e trattenute dalla banca per interessi debitori ultralegali, anatocistici, postergazione delle valute e altre voci. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’infondatezza delle domande avversarie, eccepiva la prescrizione delle pretese restitutorie e chiedeva, in riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del saldo finale di conto. Per quanto ancora interessa, il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree, accoglieva parzialmente la riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e condannava la [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 184819,32, oltre interessi convenzionali. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha ridotto l’importo della condanna dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] a € 177550,28 e confermato nel resto la sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha ritenuto prescritta la pretesa restitutoria di [OSCURATO:PERSONA] relativa alle rimesse solutorie effettuate prima del 5 aprile 2002 (corrispondente a dieci anni prima della notifica dell’atto di citazione in data 5 aprile 2012) sul conto corrente n. 20180 che il c.t.u. aveva accertato essere affidato; ha ritenuto generica la contestazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla «postergazione delle valute» e infondata la censura relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi che, essendo stata pattuita in contratto di conto corrente stipulato prima del 2000, era divenuta legittima a seguito dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, avendo il c.t.u. accertato l’applicazione di pari condizioni di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di prescrizione del credito restitutorio genericamente formulata da [OSCURATO:PERSONA], senza indicare le specifiche rimesse prescritte e per avere valutato come solutori i versamenti effettuati nel periodo antecedente al 1 luglio 2001, in mancanza di prova da parte della banca dell’esistenza dell’affidamento. Il motivo è da rigettare. La prima censura ignora il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specificherimesse s olutorie ritenute prescritte (ex plurimis, SU n. 15895 del 2019).La seconda censura è inammissibile, avendo ad oggetto una quaestio facti incensurabilmente valutata dal giudice di merito. Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, comma 2, 1346 e 2696 c.c., 117 e 120 t.u.b., è inammissibile, consistendo in una generica e astratta doglianza rispetto all’affermazione della Corte d’appello circa «l’assoluta genericità» della contestazione svolta da [OSCURATO:PERSONA] sulla «postergazione delle valute», senza rispettare il principio di specificità del ricorso che avrebbe imposto di precisare in quali esatti termini tale questione sia stata introdotta nel giudizio di merito. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi 1 e 3, della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e 1418 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto validi gli interessi anatocistici applicati dall’istituto di credito, in fattispecie relativa a contratto di conto corrente concluso prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera CICR (in data 22 aprile 2000), in mancanza di pattuizione scritta successiva, peraltro bisognosa di doppia sottoscrizione in quanto vessatoria, con conseguente illegittimità degli interessi anatocistici pretesi da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è fondato. La tesi sostanzialmente seguita dalla Corte territoriale, secondo cui la delibera CICR del 2000 avrebbe, in sostanza, prodotto un adeguamento automatico dei contratti in essere e una sorta convalidazione implicita degli interessi anatocistici pretesi per il periodo precedente, all’unica condizione che sia rispettata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 2, comma 2, delibera CICR), non è conforme al comma 1 dell’art. 7 (contenente le disposizioni transitorie) della stessa delibera che prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio». Ed infatti, l’adeguamento non può che avvenire mediante una specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, al fine di consentire la produzione di interessi sugli interessi scaduti, conformemente all’art. 1283 c.c. Questa Corte ha chiarito che, in ragione de lla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. n. 9140 e 29420 del 2020). Si è, di conseguenza, stabilito che, nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura dicredito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. n. 17150 del 2016). In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, che dovrà essere svolto in conformità ai principi enunciati, e per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e, in accoglimento del terzo,