CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 21612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15455/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima farmacia, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL].; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 557/2021 depositata il 6/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Messina, l’Azienda sanitaria provinciale di Messina, per ottenerne la condanna al pagamento delle somme maturate dalla struttura farmaceutica a titolo di interessi di mora, ex art. 4 del D.lgs. n. 231/2002, sulle spettanze relative alle prestazioni farmaceutiche, effettuate in convenzione con il SSN, ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 833/78, per gli anni dal 2003 al 2012, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria da quantificare in corso di causa anche attraverso consulenza tecnica d’ufficio e/o da liquidare in via equitativa; la convenuta, costituitasi, eccepiva la intervenuta prescrizione della pretesa attorea, ex art. 2948, n. 4 c.c., nonché la non debenza delle somme richieste, ritenendo la disciplina di cui al D.lgs. 231/2002 non applicabile al rapporto sinallagmatico di specie in quanto soggiacente alla regolamentazione di settore; il Tribunale di Messina, con sentenza n. 533/2016, rigettava le domande attoree e condannava l’attore al pagamento delle spese processuali; con sentenza n. 557/2021, la Corte d'Appello di Messina, investita del gravame dall’odierno ricorrente, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, rit enendo prescritta la pretesa attorea di condanna al pagamento degli interessi di mora ex d.lgs . n.231/2002 o in subordine degli interessi legali a causa del ritardato pagamento dei farmaci dispensati nei confronti del SSR nel periodo 2002/2012, in considerazione del fatto che lettere interruttive della prescrizione dedotte in giudizio avevano riguardato il pagamento delle somme fatturate per gli anni 2007 e 2008, il cui valore era esattamente quantificabile, e che la locuzione “ogni altra somma maturata, sia a titolo di sorte capitale, che di interessi, rivalutazione e risarcimento danni anche per i pregressi ritardati pagamenti”, non avesse effetto interruttivo per le somme dovute successivamente al 2008; dopo aver ritenuto non applicabili alla fattispecie gli interessi ex d.lgs . n. 231/2002, la Corte ha altresì reputato non dovuti gli interessi legali, in quanto parte appellata aveva allegato di aver interamente estinto ogni suo debito a seguito di ripetuti procedimenti monitori ed accordi convenzionali sottoscritti tra le parti per i danni di interessi da ritardato pagamento e l’appellante non aveva contestato i fatti eccepiti, né i pagamenti ricevuti, anzi implicitamente li aveva ammessi; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; nessuna attività difensiva risulta svolta dalla Azienda provinciale di Messina, rimasta intimata; parte ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che: 1) con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1219, 2934 e 2943, 4° comma, cod.civ., per avere la sentenza gravata ritenuto prescritta la pretesa attorea per le annualità 2003/2006, in mancanza di un valido atto interruttivo; la tesi prospettata è che il ricorrente non avesse chiesto solamente il pagamento delle somme fatturate per gli anni 2007/2008, ma avesse, altresì, costituito in mora, ad ogni effetto di legge, l'Asp di Messina, avendo precisato "per il pagamento di ogni somma maturata sia a titolo di sorte capitale, che di interessi, rivalutazione e risarcimento danni ex art. 1224 cc anche per i pregressi ritardati pagamenti, facendo presente che in caso di ulteriore ritardo si procederà in via giudiziale anche per il pagamento di interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni"; le missive inviate alla debitrice conterrebbero, pertanto, l’indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), anche in assenza di formule solenni e dell’osservanza di particolari adempimenti; 2) con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., il ricorrente imputa alla sentenza impugnata la violazione e /o falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ., per avere erroneamente ritenuto non contestati l’eccezione di avvenuto pagamento ed i pagamenti effettuati,e anzi implicitamente ammessi i fatti eccepiti; il ricorrente sostiene che nel corso del giudizio aveva semplicemente confermato che “per limitati periodi”, in considerazione dell'impossibilità di tollerare il perdurare dei ritardi, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta a fare ricorso a procedimenti monitori e ad accordi transattivi, ma rispetto alle asserzioni di avvenuto pagamento di controparte, nel corso del giudizio di primo grado, erano state mosse specifiche e puntali contestazioni, già con le prime memorie del 22 febbraio 2011 (cfr. all. 3 pag. 2), ove, a proposito delle asserzioni di pagamento, era stato espressamente affermato che, “dall’importo che risulterà dovuto, potranno decurtarsi le somme che “controparte asserisce di aver corrisposto, che comunque si contestano con onere di controparte di provare l’effettiva corresponsione”; le difese e le argomentazioni successive alla espressa contestazione ed il riferimento ai giudizi intrapresi “per determinati periodi” miravano a superare le ulteriori deduzioni dell’ASP, quali il “frazionamentodel credito” ed i “precedenti decreti ingiuntivi”– effettuati solo per limitati periodi-; 3) con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 e n. e n. 5 c.p.c, è denunciata l’errata e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ., per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il giudice dell'appello avrebbe errato nel ritenere provata l'eccezione della Asp di Messina; sebbene, con la comparsa di risposta, l'ASP di Messin a avesse allegato di aver provveduto al pagamento degli interessi di mora per il periodo 2002/2012, prendendo posizione su tali circostanze avrebbe specificatamente contestato l'eccezione avversaria, dando altresì atto dell’esistenza di un ulteriore credito della farmacia rispetto alle somme già liquidate dall‘Asp; 4) con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., si sostiene violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284 cod.civ. e dell'art. 8, commi 4 e 5, DPR 371/1998 e dell'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; la pronuncia gravata sarebbe altresì errata nella misura in cui la Corte, nel negare la remunerabilità degli interessi ex d . lgs . n. 231/02, non ha ritenuto di liquidare neppure gli interessi al tasso legale; 5) con il quinto motivo ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cod.proc.civ.; 6) il Collegio rileva la sussistenza una causa di improcedibilità del ricorso : risulta, infatti, mancante l’attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 - bis e 1 - ter , della L. n. 53 del 1994; il ricorrente si è limitato a produrre un’attestazione di conformità relativa: all’ atto di citazione Trib. Messina.pdf , contenente la copia per immagine dell’atto di citazione del Tribunale di Messina n. 2804/2013 rg; al fascicolo Trib.Messina n. 2804 - 2013 rg telematico.rar, contenente la copia informatica estratta dal fascicolo informatico delfascicolo di parte del T ribunale di Messina n. 2804/2013 rg; al fascicolo [OSCURATO:PERSONA] n. 525 - 2016 rg.rar , contenente la copia informatica estratta dal fascicolo informatico del fascicolo di parte; alla sentenza n. 557-2021 della Corte d'appello di Messina.pdf, contenente la copia informatica estratta dal fascicolo informatico della sentenza n. 557/2021 della corte d'appello di Messina; facendo difetto la sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità relativa al ricorso, trova applicazione il principio secondo cui "il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1- ter, dellaL. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex delD.Lgs. n. 82 del 2005 art. 23, comma 2 . Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio” ((Cass. Sez. Un., 24709/2018, n. 22438); nel caso di specie, l’Azienda sanitaria provinciale di Messina è rimasta intimata e il ricorrente non ha provveduto a depositare l’asseverazione di conformità entro lapresente camera di consiglio; 7) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, atteso che la resistente non ha svolto attività difensiva in questa sede; 8) si dà atto della ricorrenza dei presup posti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r