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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 21658/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18954/2023R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, ed Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che le rappresenta e difende ; –ricorrenti – E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 194 ha eletto domicilio, come da procura rilasciata in foglio separato che si deposita unitamente al presente atto.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle comunicazioni e notifiche attinenti al presente procedimento indica la seguente pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- tributi r.g. n.18954/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.3705/04/23d ella Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , depositata il 2 0 giugno 2023 e notificata il 28.6.2023; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle entrate – Riscossione (AdER) ricorrono con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe,che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento relativa a diciassette cartelle e due avvisi di accertamento esecutivi, che si assumono notificati al contribuente in precedenza; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; in prossimità dell’udienza, parte contribuente depositava memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo, l e ricorrent i denunzia no la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in violazione dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n,546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;

1.2. con il secondo motivo, lericorrenti denunzia no la violazione dell’art.26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e la falsa applicazione dell’art.139 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;

2.1. preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorsoex art. 369, secondo comma, cod. proc. r.g. n.18954/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ. (peraltro rilevabile d’ufficio), sollevata con la memoria da parte controricorrente; nella specie, le stesse ricorrenti attestano che la sentenza impugnata è stata notificata il 28.6.23 e tuttavia non risulta prodotta la copia autentica della sentenza con relativa relata di notifica; in base al costante orientamento di questa Corte, la mancata produzione della relata di notificazione costituisce motivo di improcedibilit̀ , a meno che risulti dal ricorso «che la sua notificazione si ̀ perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poich́ il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestivit̀ in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass.n. 17066/2013; analogamente, Cass. n. 18645/2015 ; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 15832/2021; Cass.

S.U. n. 21349/2022); l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, nel caso all'esame di questo Collegio, ha rilievo, in quanto la sentenza ̀ stata depositata in data 20 giugno 2023 e d il ricorso ̀ stato notificato il 26 settembre 2023, tardivamenterispetto al termine breve di sessanta giorni previsto dall’art.325 cod. proc. civ. per il ricorso in cassazione, pur tenendo conto dei 31 giorni di sospensione feriale; alla decisione di improcedibilit̀ fa seguito la condanna dell e ricorrentialla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nel dispositivo; r.g. n.18954/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che risultanosoccombenti l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione, ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazioni pubblic he difes e dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012; P.Q.M. la Cortedichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrent i a l pagamento del le spese d el giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge, con attribuzione al difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18954/2023R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, ed Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che le rappresenta e difende ; –ricorrenti – E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 194 ha eletto domicilio, come da procura rilasciata in foglio separato che si deposita unitamente al presente atto. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle comunicazioni e notifiche attinenti al presente procedimento indica la seguente pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- tributi r.g. n.18954/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.3705/04/23d ella Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , depositata il 2 0 giugno 2023 e notificata il 28.6.2023; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle entrate – Riscossione (AdER) ricorrono con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe,che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento relativa a diciassette cartelle e due avvisi di accertamento esecutivi, che si assumono notificati al contribuente in precedenza; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; in prossimità dell’udienza, parte contribuente depositava memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo, l e ricorrent i denunzia no la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in violazione dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n,546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; 1.2. con il secondo motivo, lericorrenti denunzia no la violazione dell’art.26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e la falsa applicazione dell’art.139 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; 2.1. preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorsoex art. 369, secondo comma, cod. proc. r.g. n.18954/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ. (peraltro rilevabile d’ufficio), sollevata con la memoria da parte controricorrente; nella specie, le stesse ricorrenti attestano che la sentenza impugnata è stata notificata il 28.6.23 e tuttavia non risulta prodotta la copia autentica della sentenza con relativa relata di notifica; in base al costante orientamento di questa Corte, la mancata produzione della relata di notificazione costituisce motivo di improcedibilit̀ , a meno che risulti dal ricorso «che la sua notificazione si ̀ perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poich́ il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestivit̀ in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass.n. 17066/2013; analogamente, Cass. n. 18645/2015 ; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 15832/2021; Cass. S.U. n. 21349/2022); l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, nel caso all'esame di questo Collegio, ha rilievo, in quanto la sentenza ̀ stata depositata in data 20 giugno 2023 e d il ricorso ̀ stato notificato il 26 settembre 2023, tardivamenterispetto al termine breve di sessanta giorni previsto dall’art.325 cod. proc. civ. per il ricorso in cassazione, pur tenendo conto dei 31 giorni di sospensione feriale; alla decisione di improcedibilit̀ fa seguito la condanna dell e ricorrentialla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nel dispositivo; r.g. n.18954/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che risultanosoccombenti l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione, ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazioni pubblic he difes e dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012; P.Q.M. la Cortedichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrent i a l pagamento del le spese d el giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge, con attribuzione al difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatari
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