CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo l'aumento per la continuazione, la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato di energia elettrica, commesso mediante allaccio abusivo alla rete ENEL, rideterminando la pena. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e correlato vizio della motivazione con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, dal momento che il ricorrente sarebbe subentrato nella fruizione dell'alloggio in questione in epoca ( 2014) di molto successiva a quella in cui l'allaccio abusivo venne creato ( 2009). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Nella giurisprudenza di legittimità è stata già affrontata la questione della ravvisabilità, in caso di furto di energia elettrica, della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'alIaccio altrui (sez. 5", 29/11/2006, n. 41554; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745). La soluzione positiva si fonda sui rilievo, in particolare, della natura oggettiva della circostanza in questione, che, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, n. 4853 del 2003 (dep. 2004), Rv. 229375; conf. Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Rv. 250192) e, più in generale, è attribuita all'agente se allo stesso nota o dallo stesso ritenuta inesistente per errore. E, come è stato anche già osservato, la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui essa incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4 - , n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; conf. Sez. 5 , n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440), ciò che è stato escluso, con motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, nel provvedimento impugnato. 2. Nei caso in esame, infatti, l'effettivo e consapevole utilizzo dell'energia elettrica all'interno dell'appartamento abitato dal ricorrente risulta sufficientemente dimostrato, atteso che - come annotato in modo logico dalla sentenza impugnata - l'erogazione era in atto al momento dell'accesso, l'allaccio illecito aveva una sua "macroscopica visibilità" e consentiva al ricorrente di utilizzare l'energia elettrica senza sopportare alcun costo. Quanto meno, il minimo di diligenza ha certamente richiesto la consapevolezza, da parte dell'utilizzatore, delle modalità della condotta esercitata mediante violenza. Pertanto, l'utilizzazione dell'energia elettrica, con la consapevolezza della manomissione del contatore, ha comportato adesione e partecipazione a tale condotta, in quanto l'impossessamento, protrattosi nel tempo, è avvenuto proprio tramite quelle modalità dell'azione, di cui l'imputato si è giovato e che, pertanto, ha fatto proprie. La circostanza che il ricorrente non abbia personalmente realizzato l'allaccio alla rete elettrica per fruire abusivamente dell'erogazione non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che egli utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene ( Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Rv. 213121). Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 13 gennaio 2022 (Il Consigliere estensore :[OSCURATO:PERSONA] essic CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITAT