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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 17225/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 863/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 863-2019 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 23 ottobre 2019 e notificata il 19 novembre 2019, articolando due motivi; resiste con controricorso, corredato di memoria, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], assumendosi erede di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio l'odierno ricorrente, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del contratto di comodato di unità immobiliare, con annesso terreno, stipulato dal suo dante causa, e che il convenuto fosse condannato al rilascio del bene che ne costituiva l'oggetto; [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, oltre al rigetto della richiesta attorea, con domanda riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà/ per usucapioneldell'immobile oggetto di causa; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 56/2012, rigettava entrambe le domande, perchè riteneva che sulla questione fosse già intervenuta la decisione n. 5/2007, passata in giudicato, intercorsa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, la quale aveva disatteso la domanda di usucapione formulata dall'odierno ricorrente ed accolto quella riconvenzionale di rilascio immediato proposta da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta pronuncia, contestando che la sentenza n. 5/2007 fosse stata resa tra le stesse parti.

A tale scopo adduceva che: i) il giudizio definito Ric. 2020 n. 04607 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- dalla decisione n. 5/07 era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il) a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il processo era stato continuato da Antonino e da [OSCURATO:PERSONA], suoi eredi, per il riconoscimento del credito vantato dal loro dante causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; iii) la sentenza n. 5/07 aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso l'immobile ad [OSCURATO:PERSONA], mentre nel giudizio per cui è causa si sosteneva erroneamente che [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso il medesimo bene ad Antonino tRea; la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 863/019, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il gravame e condannato l'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Ai fini che qui interessano, il giudice di secondo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto la posizione di parte processuale, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; ha applicato il principio di diritto secondo cui il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti della causa petendi e del petitum, e, per l'effetto, ha ritenuto che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata - quella secondo cui l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era preclusa per effetto del giudicato esterno, sul rilievo che la sentenza n. 5/07, passata in giudicato, fosse stata resa tra le stesse parti, e in particolare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] - si ponesse in linea con l'art. 2909 c.c.; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: Ric. 2020 n. 04607 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -3- 1) con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., insistendo circa il fatto che la sentenza n. 5/2007 non riguardasse le spesse parti e non potesse assumere, quindi, efficacia di giudicato; il motivo è inammissibile, per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; la pronuncia n. 5/07 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente contesta possa spiegare efficacia di giudicato nel giudizio per cui è causa, perché sarebbe stata resa tra parti diverse, non è stata resa disponibile a questa Corte; il che rende impossibile l'assolvimento del compito istituzionale demandatole e destina il motivo di ricorso all'inammissibilità, per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., il quale prescrive un requisito di ammissibilità di contenuto-forma, individuato in modo chiaro, in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, coerente con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione; tale conclusione risulta, peraltro, in linea con la declinazione i del principio di autosufficienza del ricorso emersa dalle indicazioni della recente sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia; tale pronuncia, anche richiamando (al p.to 23 in motivazione) il protocollo concluso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il [OSCURATO:PERSONA] (il quale, nel dichiarato obiettivo di "arrivare ad una disciplina concreta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione", non ha bandito il principio di autosufficienza, ma ha chiarito che il suo rispetto "non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli Ric. 2020 n. 04607 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -4- stessi venga fatto riferimento", essendo sufficiente all'osservanza del principio di specificità imposto dal codice di rito, modulato nei criteri di sinteticità e chiarezza, la trascrizione essenziale di atti e documenti, per la parte d'interesse) e il [OSCURATO:PERSONA] di Recupero e di Resilienza (il "PNR") adottato dal Governo nel 2021, mirante a rendere effettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti (al p.to 24 in motivazione), ha affermato, in sintesi: a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificare l'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ai p.ti 74 e 75 in motivazione); b) la necessità tuttavia, nell'applicazione concreta, della rispondenza di tale principio ad un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, non potendosi giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al p.to 81 in motivazione); è necessario aggiungere che non può pervenirsi ad un esito diverso, rilevando che l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, poichè ciò non esime dall'osservanza del principio di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. 12/05/2021, n. 12671); infatti, è pur sempre necessario che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il Ric. 2020 n. 04607 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -5- giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (in senso conforme, cfr. Cass. 24/06/2020, n. 12496, secondo cui non è a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa; Cass. 31/05/2018, n. 13988; Cass. 23/06/2017, n. 15737); 2) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata di essere incorsa nel vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello formulato dall'odierno ricorrente, ritenendo che, nel giudizio all'esito del quale era stata emessa la pronuncia n. 5/2007, egli avesse assunto la posizione di parte processuale, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], mentre, invece, secondo la prospettazione del ricorrente, aveva proseguito il giudizio quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; non solo: la Corte d'Appello non avrebbe esaminato la circostanza che la sentenza n. 5/07 aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in comodato l'immobile per cui è causa ad [OSCURATO:PERSONA], invece, nel giudizio in corso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asserito che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in comodato il bene ad [OSCURATO:PERSONA]; la censura non risulta compatibile con il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che non consente più di sollevare il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione, ma soltanto Ric. 2020 n. 04607 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -6- di lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riducendo così il vizio di motivazione al minimo costituzionale richiesto dall'art.111 Cost., comma 6.

La giurisprudenza di questa Corte è, sul punto, del tutto consolidata nel senso di escludere il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (cfr., tra le decisioni massimate più recenti, Cass. 26/07/2019, n.20284); in aggiunta, è opportune rilevare che: i) neppure ricorrono i presupposti per ritenere che la Corte d'Appello sia incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè il ricorrente non si è confrontato con la preclusione processuale di cui all'art. 348-ter ultimo comma cod.proc.civ. che non 79utf,_, permette di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nel caso di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che la base fattuale assunta a riferimento dalla pronuncia di appello non è stata la stessa di quella esaminata e posta a base della decisione di prime cure; li) viene considerato un errore cassatorio non riconducibile all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la svista materiale in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere indicato l'odierno ricorrente come erede di [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che di [OSCURATO:PERSONA]; il che colloca la censura, anche sotto questo profilo, all'esterno del perimetro di deducibilità del vizio denunciato, denunciato, perché l'addebito mosso alla sentenza impugnata non si concretizza nella denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, per tale dovendosi intendere, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr., anche di recente, Cass. 26/01/2022, n. 2268), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. 05/03/2014, n. 5133), una vicenda la cui Ric. 2020 n. 04607 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -7- esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., Sez.Un., 07/04/2014, n. 8053); 3) ne consegue l'inammissibilità del ricorso; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo: 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi, come richiesto con memoria dal controricorrente, a favore dei suoi rappresentanti leqaTil enAk,Uira a.rOsra, Ai sensi dell'art. 13, comma 1—quateri del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 863/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 863-2019 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 23 ottobre 2019 e notificata il 19 novembre 2019, articolando due motivi; resiste con controricorso, corredato di memoria, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], assumendosi erede di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio l'odierno ricorrente, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del contratto di comodato di unità immobiliare, con annesso terreno, stipulato dal suo dante causa, e che il convenuto fosse condannato al rilascio del bene che ne costituiva l'oggetto; [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, oltre al rigetto della richiesta attorea, con domanda riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà/ per usucapioneldell'immobile oggetto di causa; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 56/2012, rigettava entrambe le domande, perchè riteneva che sulla questione fosse già intervenuta la decisione n. 5/2007, passata in giudicato, intercorsa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, la quale aveva disatteso la domanda di usucapione formulata dall'odierno ricorrente ed accolto quella riconvenzionale di rilascio immediato proposta da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta pronuncia, contestando che la sentenza n. 5/2007 fosse stata resa tra le stesse parti. A tale scopo adduceva che: i) il giudizio definito Ric. 2020 n. 04607 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- dalla decisione n. 5/07 era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il) a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il processo era stato continuato da Antonino e da [OSCURATO:PERSONA], suoi eredi, per il riconoscimento del credito vantato dal loro dante causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; iii) la sentenza n. 5/07 aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso l'immobile ad [OSCURATO:PERSONA], mentre nel giudizio per cui è causa si sosteneva erroneamente che [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso il medesimo bene ad Antonino tRea; la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 863/019, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il gravame e condannato l'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite. Ai fini che qui interessano, il giudice di secondo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto la posizione di parte processuale, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; ha applicato il principio di diritto secondo cui il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti della causa petendi e del petitum, e, per l'effetto, ha ritenuto che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata - quella secondo cui l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era preclusa per effetto del giudicato esterno, sul rilievo che la sentenza n. 5/07, passata in giudicato, fosse stata resa tra le stesse parti, e in particolare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] - si ponesse in linea con l'art. 2909 c.c.; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: Ric. 2020 n. 04607 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -3- 1) con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., insistendo circa il fatto che la sentenza n. 5/2007 non riguardasse le spesse parti e non potesse assumere, quindi, efficacia di giudicato; il motivo è inammissibile, per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; la pronuncia n. 5/07 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente contesta possa spiegare efficacia di giudicato nel giudizio per cui è causa, perché sarebbe stata resa tra parti diverse, non è stata resa disponibile a questa Corte; il che rende impossibile l'assolvimento del compito istituzionale demandatole e destina il motivo di ricorso all'inammissibilità, per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., il quale prescrive un requisito di ammissibilità di contenuto-forma, individuato in modo chiaro, in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, coerente con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione; tale conclusione risulta, peraltro, in linea con la declinazione i del principio di autosufficienza del ricorso emersa dalle indicazioni della recente sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia; tale pronuncia, anche richiamando (al p.to 23 in motivazione) il protocollo concluso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il [OSCURATO:PERSONA] (il quale, nel dichiarato obiettivo di "arrivare ad una disciplina concreta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione", non ha bandito il principio di autosufficienza, ma ha chiarito che il suo rispetto "non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli Ric. 2020 n. 04607 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -4- stessi venga fatto riferimento", essendo sufficiente all'osservanza del principio di specificità imposto dal codice di rito, modulato nei criteri di sinteticità e chiarezza, la trascrizione essenziale di atti e documenti, per la parte d'interesse) e il [OSCURATO:PERSONA] di Recupero e di Resilienza (il "PNR") adottato dal Governo nel 2021, mirante a rendere effettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti (al p.to 24 in motivazione), ha affermato, in sintesi: a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificare l'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ai p.ti 74 e 75 in motivazione); b) la necessità tuttavia, nell'applicazione concreta, della rispondenza di tale principio ad un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, non potendosi giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al p.to 81 in motivazione); è necessario aggiungere che non può pervenirsi ad un esito diverso, rilevando che l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, poichè ciò non esime dall'osservanza del principio di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. 12/05/2021, n. 12671); infatti, è pur sempre necessario che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il Ric. 2020 n. 04607 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -5- giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (in senso conforme, cfr. Cass. 24/06/2020, n. 12496, secondo cui non è a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa; Cass. 31/05/2018, n. 13988; Cass. 23/06/2017, n. 15737); 2) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata di essere incorsa nel vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello formulato dall'odierno ricorrente, ritenendo che, nel giudizio all'esito del quale era stata emessa la pronuncia n. 5/2007, egli avesse assunto la posizione di parte processuale, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], mentre, invece, secondo la prospettazione del ricorrente, aveva proseguito il giudizio quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; non solo: la Corte d'Appello non avrebbe esaminato la circostanza che la sentenza n. 5/07 aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in comodato l'immobile per cui è causa ad [OSCURATO:PERSONA], invece, nel giudizio in corso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asserito che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in comodato il bene ad [OSCURATO:PERSONA]; la censura non risulta compatibile con il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che non consente più di sollevare il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione, ma soltanto Ric. 2020 n. 04607 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -6- di lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riducendo così il vizio di motivazione al minimo costituzionale richiesto dall'art.111 Cost., comma 6. La giurisprudenza di questa Corte è, sul punto, del tutto consolidata nel senso di escludere il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (cfr., tra le decisioni massimate più recenti, Cass. 26/07/2019, n.20284); in aggiunta, è opportune rilevare che: i) neppure ricorrono i presupposti per ritenere che la Corte d'Appello sia incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè il ricorrente non si è confrontato con la preclusione processuale di cui all'art. 348-ter ultimo comma cod.proc.civ. che non 79utf,_, permette di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nel caso di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che la base fattuale assunta a riferimento dalla pronuncia di appello non è stata la stessa di quella esaminata e posta a base della decisione di prime cure; li) viene considerato un errore cassatorio non riconducibile all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la svista materiale in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere indicato l'odierno ricorrente come erede di [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che di [OSCURATO:PERSONA]; il che colloca la censura, anche sotto questo profilo, all'esterno del perimetro di deducibilità del vizio denunciato, denunciato, perché l'addebito mosso alla sentenza impugnata non si concretizza nella denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, per tale dovendosi intendere, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr., anche di recente, Cass. 26/01/2022, n. 2268), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. 05/03/2014, n. 5133), una vicenda la cui Ric. 2020 n. 04607 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -7- esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., Sez.Un., 07/04/2014, n. 8053); 3) ne consegue l'inammissibilità del ricorso; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo: 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi, come richiesto con memoria dal controricorrente, a favore dei suoi rappresentanti leqaTil enAk,Uira a.rOsra, Ai sensi dell'art. 13, comma 1—quateri del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosez
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