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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 2024

Cassazione n. 27262/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 13699/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; Vista la relazione di notificazione del 06.09.2024, dalla quale risulta che il difensore della ricorrente si è rifiutatodi ricevere la comunicazione della anzidetta proposta, dichiarandoall’[OSCURATO:PERSONA] il decesso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il rifiuto del difensore di ricevere la copia dell’atto risulta ingiustificato, in quanto, per un verso,opera il principio di ultrattività del mandato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466); per altro verso,non trova applicazione , nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, l'istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/201, Rv. 638041); Ritenuto, pertanto, che la comunicazione della proposta deve intendersi perfezionata ai sensi dell’art. 138, secondo comma, c.p.c.; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Ro
Sentenza Cassazione n. 27262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris