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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 settembre 2026

Cassazione n. 25259/2026

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rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, inpersona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. (giàANPAL [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Patrizia, DELZIO [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sezione Terza, n.10136/2024, depositata il 17/12/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiesto la dichiarazioned'inammissibilità del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA], già componente e presidente del consiglio diamministrazione nonché amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:SOCIETA].), società in house del Ministero del Lavoro edelle [OSCURATO:PERSONA], impugnò dinanzi al TAR per il Lazio -Roma, ildecreto emanato di concerto dai Ministri del predetto Ministero edell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2023, di revocadall'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione dellapredetta società, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002,n. 145, unitamente agli atti connessi e conseguenziali.2.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnò la nota prot.n. 6883 del 16 febbraio 2023 a firma del Ministro dell’Economia e delledi amministrazione con assegnazione della carica di amministratoredelegato, la nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro edelle [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 16844, prot.

MEF -Gab. 30139 del 6dicembre 2022, recante proposta di sostituzione dei componenti delconsiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e gli atti connessi eNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026conseguenziali, nonché la delibera dell’assemblea ordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. del 9 marzo 2023, di recepimento delle direttive ministerialicon contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione e ilverbale del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. del 16marzo 2023, di nomina del nuovo amministratore delegato.3.

Il TAR, ritenuta sussistente la propria giurisdizione sul decretointerministeriale del 14 febbraio 2023 impugnato con il ricorsointroduttivo, lo rigettò, mentre sulle delibere societarie declinò la propriagiurisdizione in favore del giudice ordinario.4.

La ricorrente impugnò detta sentenza dinanzi al Consiglio di Statolimitatamente alla statuizione di merito di rigetto del ricorso e prestòacquiescenza alla statuizione di difetto parziale di giurisdizioneriassumendo il giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, Sezionespecializzata in materia d’imprese, per la prosecuzione del giudizioimpugnatorio delle delibere societarie.5.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Consiglio di Stato respinsel’appello e avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso percassazione dinanzi a questo [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, cuireplicano le parti intimate con controricorso.6.

In prossimità della camera di consiglio il Pubblico Ministero hadepositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.7.

Sia la ricorrente che i controricorrenti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c. inrelazione all’art. 2909 c.c.

«in tema di giurisdizione dell’AGO sugli attisocietari».1.1.

Si sostiene che, nonostante il TAR Lazio avesse affermato «instatuizioni inoppugnate: che il provvedimento amministrativo “amonte”», ovvero il decreto interministeriale del 14 febbraio 2023, diNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026revoca dall'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione dellaANPAL [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 15 luglio2002, n. 145, «è rimesso alla cognizione del G.A.» e invece «che ledelibere societarie “a valle” rientrano nella competenza del G.O.», ilConsiglio di Stato ha modificato detta impostazione espandendo ilsindacato giurisdizionale anche sugli atti societari in relazione ai quali ilprimo Giudice aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quellaordinaria con statuizione non impugnata e costituente giudicato interno.1.2.

Secondo la ricorrente ciò deve desumersi dai seguenti passaggimotivazionali: «La veste societaria dell’organismo implica l’applicazionedelle regole che disciplinano il funzionamento del relativo modello nelcodice civile (società per azioni), con particolare riferimento almeccanismo delle delibere assembleari per la nomina dei componenti delconsiglio di amministrazione».«È questa la ragione per cui la nomina dell’odierna appellante èeffettivamente e giuridicamente avvenuta solo con la delibera del 6 luglio2022, dovendosi ritenere l’atto di designazione del 2 maggio 2022 daparte del Ministro del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] solo un attounilaterale di indicazione del soggetto incaricato da parte del Ministerocontrollante.

Tale atto, in assenza della successiva delibera assemblearedi nomina, non avrebbe potuto assumere alcun valore vincolante,risultando necessario, ai sensi dell’art. 2383 c.c., un atto formaledell’assemblea».2.

Va preliminarmente precisato che nella specie, diversamente daquanto sostengono i controricorrenti nella memoria in atti, non puòpervenirsi ad una statuizione di inammissibilità del ricorso per difetto diinteresse sopravvenuto alla sentenza del giudice ordinario che harigettato la domanda della ricorrente di annullamento delle deliberesocietarie, mancando la prova della sua irrevocabilità che la ricorrenteneppure ha esplicitamente ammesso (ex multis, Cass. n. 36258/2023).3.

In ogni caso il ricorso è infondato.Numero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/20264.

È necessario premettere che, stando alle argomentazioni svolte nelmotivo in esame, la ricorrente imputa all’organo di vertice dellagiurisdizione amministrativa di aver reso una decisione affetta da eccessodi potere per sconfinamento nella sfera di giurisdizione del giudiceordinario.4.1.

In materia è consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioniunite il principio secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale,denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsialle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate,secondo consolidato orientamento delle Sezioni unite, nell’ipotesi in cuiun giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione osconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizionegiurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi in cuisia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando laviolazione dei limiti esterni della propria giurisdizione si concretizzi in unapronuncia su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altragiurisdizione speciale, ovvero nella negazione della cognizionesull’erroneo presupposto dell’appartenenza della giurisdizione ad altrogiudice (così, da ultimo, in Cass. n. 7530/2025, p. 2.4).4.2.

Ciò precisato, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sisostiene nel ricorso, il Consiglio di Stato giammai ha sconfinato dai limitidella propria giurisdizione, non rinvenendosi in alcuno dei passaggi dellamotivazione della sentenza impugnata una statuizione sulle deliberesocietarie assunte dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito ed in attuazione deldecreto interministeriale di cui sopra si è detto, essendosi invece limitato,come correttamente sostiene il Pubblico ministero, «a chiarire,confermando sul punto la decisione di primo grado (definitiva anche inrelazione a tale aspetto), che la nomina del presidente del consiglio diamministrazione di AN[PAL Servizi] s.p.a. (uscente ed entrante) assumeNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026rilevanza esterna solo a decorrere dalla formale emanazione delledelibere societarie di attuazione»; affermazione, questa, intesa «achiarire che le nomine effettuate ai sensi dell’art. 6 della legge n. 145 del2022 costituiscono estrinsecazione di una sequenza procedimentalecomplessa nella quale si collocano sia gli atti amministrativi presuppostiche quelli societari di recepimento».4.3.

Un’ulteriore conferma della tesi qui sostenuta la si rinviene nelsuccessivo passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui ilgiudice d’appello sostiene che «erronea si dimostra la prospettivainterpretativa dell’appellante, che contesta un’indebita intromissionedell’Autorità amministrativa sulla nomina del consiglio di amministrazionedi una società per azioni, con violazione delle prerogative degli organisociali», che è proprio la questione che la ricorrente pone nel ricorso inesame e che il giudice d’appello ha escluso sostenendo che, in base alsistema del cd.

“spoils systems”, di cui all’art. 6 della legge n. 145 del2002, i Ministri del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e dell’Economia epubblicistica, espressamente previsto dall’art. 6 cit., che non incidearbitrariamente sull’autonomia societaria dell’Ente, configurandosipiuttosto come la diretta conseguenza del venir meno del peculiarelegame fiduciario che deve avvincere alcune figure apicali con i verticidell’Esecutivo», facendo da ciò discendere il rigetto dell’impugnazioneproposta dalla ricorrente.4.4.

Tali argomentazioni stanno chiaramente a dimostrare come igiudici amministrativi di appello abbiano limitato lo ius dicere ai soli profilidi illegittimità dei provvedimenti incontestatamente amministrativi edeclinandolo con riferimento a quelli privatistici (nella specie, societari),sicché l’operazione ermeneutica compiuta può dar luogo, tutt'al più, adun "error in iudicando" e di certo non alla violazione dei limiti esternidella giurisdizione speciale.

Invero, anche se il giudizio del giudiceamministrativo è stato rivolto ai provvedimenti amministrativi prodromiciNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026a quelli privatistici, ciò ha fatto senza attrarre a sé la giurisdizionespettante al giudice ordinario.5.

Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali nei confronti delle sole particostituite, assistite dall’Avvocatura dello Stato, nella misura liquidata indispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore deicontroricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquidain euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’ASCOLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, inpersona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. (giàANPAL [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Patrizia, DELZIO [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sezione Terza, n.10136/2024, depositata il 17/12/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiesto la dichiarazioned'inammissibilità del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA], già componente e presidente del consiglio diamministrazione nonché amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:SOCIETA].), società in house del Ministero del Lavoro edelle [OSCURATO:PERSONA], impugnò dinanzi al TAR per il Lazio -Roma, ildecreto emanato di concerto dai Ministri del predetto Ministero edell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2023, di revocadall'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione dellapredetta società, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002,n. 145, unitamente agli atti connessi e conseguenziali.2. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnò la nota prot.n. 6883 del 16 febbraio 2023 a firma del Ministro dell’Economia e delledi amministrazione con assegnazione della carica di amministratoredelegato, la nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro edelle [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 16844, prot. MEF -Gab. 30139 del 6dicembre 2022, recante proposta di sostituzione dei componenti delconsiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e gli atti connessi eNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026conseguenziali, nonché la delibera dell’assemblea ordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. del 9 marzo 2023, di recepimento delle direttive ministerialicon contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione e ilverbale del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. del 16marzo 2023, di nomina del nuovo amministratore delegato.3. Il TAR, ritenuta sussistente la propria giurisdizione sul decretointerministeriale del 14 febbraio 2023 impugnato con il ricorsointroduttivo, lo rigettò, mentre sulle delibere societarie declinò la propriagiurisdizione in favore del giudice ordinario.4. La ricorrente impugnò detta sentenza dinanzi al Consiglio di Statolimitatamente alla statuizione di merito di rigetto del ricorso e prestòacquiescenza alla statuizione di difetto parziale di giurisdizioneriassumendo il giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, Sezionespecializzata in materia d’imprese, per la prosecuzione del giudizioimpugnatorio delle delibere societarie.5. Con la sentenza in epigrafe indicata il Consiglio di Stato respinsel’appello e avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso percassazione dinanzi a questo [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, cuireplicano le parti intimate con controricorso.6. In prossimità della camera di consiglio il Pubblico Ministero hadepositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.7. Sia la ricorrente che i controricorrenti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c. inrelazione all’art. 2909 c.c. «in tema di giurisdizione dell’AGO sugli attisocietari».1.1. Si sostiene che, nonostante il TAR Lazio avesse affermato «instatuizioni inoppugnate: che il provvedimento amministrativo “amonte”», ovvero il decreto interministeriale del 14 febbraio 2023, diNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026revoca dall'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione dellaANPAL [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 15 luglio2002, n. 145, «è rimesso alla cognizione del G.A.» e invece «che ledelibere societarie “a valle” rientrano nella competenza del G.O.», ilConsiglio di Stato ha modificato detta impostazione espandendo ilsindacato giurisdizionale anche sugli atti societari in relazione ai quali ilprimo Giudice aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quellaordinaria con statuizione non impugnata e costituente giudicato interno.1.2. Secondo la ricorrente ciò deve desumersi dai seguenti passaggimotivazionali: «La veste societaria dell’organismo implica l’applicazionedelle regole che disciplinano il funzionamento del relativo modello nelcodice civile (società per azioni), con particolare riferimento almeccanismo delle delibere assembleari per la nomina dei componenti delconsiglio di amministrazione».«È questa la ragione per cui la nomina dell’odierna appellante èeffettivamente e giuridicamente avvenuta solo con la delibera del 6 luglio2022, dovendosi ritenere l’atto di designazione del 2 maggio 2022 daparte del Ministro del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] solo un attounilaterale di indicazione del soggetto incaricato da parte del Ministerocontrollante. Tale atto, in assenza della successiva delibera assemblearedi nomina, non avrebbe potuto assumere alcun valore vincolante,risultando necessario, ai sensi dell’art. 2383 c.c., un atto formaledell’assemblea».2. Va preliminarmente precisato che nella specie, diversamente daquanto sostengono i controricorrenti nella memoria in atti, non puòpervenirsi ad una statuizione di inammissibilità del ricorso per difetto diinteresse sopravvenuto alla sentenza del giudice ordinario che harigettato la domanda della ricorrente di annullamento delle deliberesocietarie, mancando la prova della sua irrevocabilità che la ricorrenteneppure ha esplicitamente ammesso (ex multis, Cass. n. 36258/2023).3. In ogni caso il ricorso è infondato.Numero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/20264. È necessario premettere che, stando alle argomentazioni svolte nelmotivo in esame, la ricorrente imputa all’organo di vertice dellagiurisdizione amministrativa di aver reso una decisione affetta da eccessodi potere per sconfinamento nella sfera di giurisdizione del giudiceordinario.4.1. In materia è consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioniunite il principio secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale,denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsialle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate,secondo consolidato orientamento delle Sezioni unite, nell’ipotesi in cuiun giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione osconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizionegiurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi in cuisia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando laviolazione dei limiti esterni della propria giurisdizione si concretizzi in unapronuncia su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altragiurisdizione speciale, ovvero nella negazione della cognizionesull’erroneo presupposto dell’appartenenza della giurisdizione ad altrogiudice (così, da ultimo, in Cass. n. 7530/2025, p. 2.4).4.2. Ciò precisato, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sisostiene nel ricorso, il Consiglio di Stato giammai ha sconfinato dai limitidella propria giurisdizione, non rinvenendosi in alcuno dei passaggi dellamotivazione della sentenza impugnata una statuizione sulle deliberesocietarie assunte dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito ed in attuazione deldecreto interministeriale di cui sopra si è detto, essendosi invece limitato,come correttamente sostiene il Pubblico ministero, «a chiarire,confermando sul punto la decisione di primo grado (definitiva anche inrelazione a tale aspetto), che la nomina del presidente del consiglio diamministrazione di AN[PAL Servizi] s.p.a. (uscente ed entrante) assumeNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026rilevanza esterna solo a decorrere dalla formale emanazione delledelibere societarie di attuazione»; affermazione, questa, intesa «achiarire che le nomine effettuate ai sensi dell’art. 6 della legge n. 145 del2022 costituiscono estrinsecazione di una sequenza procedimentalecomplessa nella quale si collocano sia gli atti amministrativi presuppostiche quelli societari di recepimento».4.3. Un’ulteriore conferma della tesi qui sostenuta la si rinviene nelsuccessivo passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui ilgiudice d’appello sostiene che «erronea si dimostra la prospettivainterpretativa dell’appellante, che contesta un’indebita intromissionedell’Autorità amministrativa sulla nomina del consiglio di amministrazionedi una società per azioni, con violazione delle prerogative degli organisociali», che è proprio la questione che la ricorrente pone nel ricorso inesame e che il giudice d’appello ha escluso sostenendo che, in base alsistema del cd. “spoils systems”, di cui all’art. 6 della legge n. 145 del2002, i Ministri del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e dell’Economia epubblicistica, espressamente previsto dall’art. 6 cit., che non incidearbitrariamente sull’autonomia societaria dell’Ente, configurandosipiuttosto come la diretta conseguenza del venir meno del peculiarelegame fiduciario che deve avvincere alcune figure apicali con i verticidell’Esecutivo», facendo da ciò discendere il rigetto dell’impugnazioneproposta dalla ricorrente.4.4. Tali argomentazioni stanno chiaramente a dimostrare come igiudici amministrativi di appello abbiano limitato lo ius dicere ai soli profilidi illegittimità dei provvedimenti incontestatamente amministrativi edeclinandolo con riferimento a quelli privatistici (nella specie, societari),sicché l’operazione ermeneutica compiuta può dar luogo, tutt'al più, adun "error in iudicando" e di certo non alla violazione dei limiti esternidella giurisdizione speciale. Invero, anche se il giudizio del giudiceamministrativo è stato rivolto ai provvedimenti amministrativi prodromiciNumero registro generale 13435/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 25259/2026Data pubblicazione 13/09/2026a quelli privatistici, ciò ha fatto senza attrarre a sé la giurisdizionespettante al giudice ordinario.5. Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali nei confronti delle sole particostituite, assistite dall’Avvocatura dello Stato, nella misura liquidata indispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore deicontroricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquidain euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’ASCOLA
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