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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19700/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22790/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Atina (FR), alla via della Vandra n. 555 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H21 B892F), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P25 A486S), in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via L. Caro n. 50; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nata ad Atina il 31 agosto 1935 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1006 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35M71 A486Z) e [OSCURATO:PERSONA], nata ad Etterbeck (Belgio) il 3 ottobre 1963 e residente in Schaerbeek (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] n. 131 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R43 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Z103X), entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R09 C034U), giusta mandati allegati al controricorso e con questi elettivamente domiciliate in Roma, alla Via G. B. Vico n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - -avverso la sentenza n. 4712/2016 emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 25/07/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 3.8.2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale - in accoglimento della domanda di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e disattesa la domanda riconvenzionale svolta dalle convenute per l’accertamento dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio - veniva accertato e dichiarato che nessuna servitù gravava sui fondi degli attori, in catasto del Comune di Atina al foglio 13 particelle nn. 319 e 821, nonché 820 e 822, a favore del fondo confinante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e con diritti di usufrutto in capo a [OSCURATO:PERSONA], terreno e fabbricato in catasto al foglio 13, particella 552, e, per l’effetto, veniva ordinata alle convenute la cessazione di ogni forma di transito sui fondi di proprietà degli attori, con condanna delle stesse convenute al pagamento delle spese di lite.

Più in particolare, la causa traeva origine da un atto di citazione con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari di alcuni terreni siti in Atina lungo via Della Vandra, avevano chiesto che fosse accertato che nessuna servitù gravava sui loro fondi a favore del fondo confinante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Le convenute (la prima in qualità di usufruttuaria e la seconda quale nuda proprietaria) avevano eccepito che nell’atto di compravendita stipulato nel 2003 dalla Fortuna con i suoi danti causa, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata testualmente indicata la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, per cui la stessa aveva legittimamente esercitato negli anni il contestato transito.

Le convenute avevano concluso pertanto chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertata la legittimità della servitù di passaggio "cosi come acquistata per atto inter vivos" del 20.10.2003 dai danti causa Rossi e Sabatini - e agli stessi pervenuta e costituita a seguito dei atto del 5.9.1967 - e/o comunque "per averla acquisita per usucapione”.

Soltanto in sede di memoria conclusionale le convenute avevano chiesto accertarsi l'esistenza del diritto di servitù anche "per destinazione del padre di famiglia”, precisando, a tal proposito, che la strada il cui transito era contestato aveva tratto origine dal frazionamento di un unico lotto (in catasto al foglio 13 mappale 433) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale era stata creata una strada di accesso ai fondi interni.

Il giudice di primo grado non si pronunciava sulla domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ritenendola tardiva in quanto proposta solamente in sede di comparsa conclusionale.

Nel merito, il Tribunale, avuto riguardo agli atti di provenienza, giungeva alla conclusione per cui alcun diritto di servitù poteva essere stato trasferito alle convenute; parimenti riteneva non provato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio per mancato compimento del ventennio richiesto (poiché interrotto con la sentenza dei Tribunale di Cassino n. 194/1991, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza per valore di detto giudice in ordine alla domanda di negatoria servitutis formulata da [OSCURATO:PERSONA] contro i coniugi Rossi e Sabatini) e per la scarsa significatività delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria.

Il Tribunale accoglieva pertanto la domanda attorea, dichiarando i fondi di proprietà degli attori liberi da ogni servitù e ordinando alle convenute di astenersi dal transito sulla strada.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Con sentenza del 25.7.2016, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello, accertava l’esistenza del diritto di servitù di passaggio, ai sensi dell’art. 1062 c.c., sulla strada, sulla base delle seguenti considerazioni: - corretta era la sentenza impugnata laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto di non dover esaminare la della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, atteso che la comparsa conclusionale assolveva alla sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non poteva contenerne di nuove che costituissero un ampliamento del thema decidendum; - tuttavia, tale domanda appariva proponibile in appello, essendosi in presenza di diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non anche per il titolo che ne costituisce la fonte; - pertanto, la proposizione in sede di appello della domanda di accertamento del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia (anche se non prospettata in primo grado) non violava il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; - nel merito, la domanda era fondata, in quanto nel corso del giudizio si era appurato che i fondi per cui era causa costituivano un'unica unità immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che, all'atto del loro frazionamento, si era provveduto n realizzare una strada che collegava quei fondi più interni originati dalla particella madre che non avevano sbocco sulla pubblica via; - al riconoscimento del diritto di servitù in contestazione conseguiva l'assorbimento degli altri motivi di gravame relativi al presunto acquisto della servitù di passaggio per atto inter vivos o, comunque, per intervenuta usucapione; - le spese del doppio grado seguivano la soccombenza e venivano liquidate come in dispositivo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con Data pubblicazione 17/06/2022 controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte d’appello pronunciato la sua condanna alle spese relative anche al primo grado di giudizio, nonostante la deduzione circa la sussistenza del diritto autodeterminato di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia fosse stata formulata dalle convenute solo con l’atto di gravame.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Con riferimento al profilo motivazionale, fermo restando che va esclusa la mancanza assoluta di una motivazione (avendo la corte territoriale fatto espresso riferimento al principio di soccombenza), in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la sua contraddittorietà, pur non sottraendosi i provvedimenti giudiziari all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Avuto riguardo al dedotto vizio di violazione di legge, fermo restando che il richiamo operato all’art. 329 c.p.c. (che si riferisce all’acquiescenza F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 totale o parziale alla sentenza impugnata) non ha alcuna attinenza Data pubblicazione 17/06/2022 rispetto alla questione sollevata, va comunque ricordato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto (come nel caso di specie) o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

In particolare, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; conf.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021).

Ciò in quanto il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Sez. 1, Sentenza n. 15787 del 14/12/2000; conf.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013 e, di recente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021).

Pertanto, in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 delle stesse (Sez.

L, Sentenza n. 15112 del 18/07/2005; conf.

Sez. 1, Data pubblicazione 17/06/2022 Sentenza n. 11491 del 16/05/2006 e Sez. 3, Sentenza n. 13059 del 05/06/2007).

Del resto, così come la produzione, in appello, di nuovi documenti la cui valutazione abbia determinato la riforma della sentenza impugnata, non giustifica di per sé la compensazione delle spese di lite (Sez. 1, Sentenza n. 878 del 05/04/1966; Sez. 1, Sentenza n. 3105 del 09/11/1962), alla stessa stregua, nel caso in cui la parte abbia proposto in sede di gravame un'eccezione che avrebbe potuto dedurre in primo grado e che abbia determinato la riforma della sentenza impugnata, il giudice può riconoscere la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, ma l'esercizio o meno di tale facoltà è rimesso al suo prudente apprezzamento e, pertanto, è incensurabile in Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 1302 del 27/05/1964).

2. In definitiva il ricorso non merita di essere accolto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22790/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Atina (FR), alla via della Vandra n. 555 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H21 B892F), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P25 A486S), in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via L. Caro n. 50; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nata ad Atina il 31 agosto 1935 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1006 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35M71 A486Z) e [OSCURATO:PERSONA], nata ad Etterbeck (Belgio) il 3 ottobre 1963 e residente in Schaerbeek (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] n. 131 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R43 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Z103X), entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R09 C034U), giusta mandati allegati al controricorso e con questi elettivamente domiciliate in Roma, alla Via G. B. Vico n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - -avverso la sentenza n. 4712/2016 emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 25/07/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 3.8.2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale - in accoglimento della domanda di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e disattesa la domanda riconvenzionale svolta dalle convenute per l’accertamento dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio - veniva accertato e dichiarato che nessuna servitù gravava sui fondi degli attori, in catasto del Comune di Atina al foglio 13 particelle nn. 319 e 821, nonché 820 e 822, a favore del fondo confinante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e con diritti di usufrutto in capo a [OSCURATO:PERSONA], terreno e fabbricato in catasto al foglio 13, particella 552, e, per l’effetto, veniva ordinata alle convenute la cessazione di ogni forma di transito sui fondi di proprietà degli attori, con condanna delle stesse convenute al pagamento delle spese di lite. Più in particolare, la causa traeva origine da un atto di citazione con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari di alcuni terreni siti in Atina lungo via Della Vandra, avevano chiesto che fosse accertato che nessuna servitù gravava sui loro fondi a favore del fondo confinante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Le convenute (la prima in qualità di usufruttuaria e la seconda quale nuda proprietaria) avevano eccepito che nell’atto di compravendita stipulato nel 2003 dalla Fortuna con i suoi danti causa, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata testualmente indicata la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, per cui la stessa aveva legittimamente esercitato negli anni il contestato transito. Le convenute avevano concluso pertanto chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertata la legittimità della servitù di passaggio "cosi come acquistata per atto inter vivos" del 20.10.2003 dai danti causa Rossi e Sabatini - e agli stessi pervenuta e costituita a seguito dei atto del 5.9.1967 - e/o comunque "per averla acquisita per usucapione”. Soltanto in sede di memoria conclusionale le convenute avevano chiesto accertarsi l'esistenza del diritto di servitù anche "per destinazione del padre di famiglia”, precisando, a tal proposito, che la strada il cui transito era contestato aveva tratto origine dal frazionamento di un unico lotto (in catasto al foglio 13 mappale 433) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale era stata creata una strada di accesso ai fondi interni. Il giudice di primo grado non si pronunciava sulla domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ritenendola tardiva in quanto proposta solamente in sede di comparsa conclusionale. Nel merito, il Tribunale, avuto riguardo agli atti di provenienza, giungeva alla conclusione per cui alcun diritto di servitù poteva essere stato trasferito alle convenute; parimenti riteneva non provato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio per mancato compimento del ventennio richiesto (poiché interrotto con la sentenza dei Tribunale di Cassino n. 194/1991, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza per valore di detto giudice in ordine alla domanda di negatoria servitutis formulata da [OSCURATO:PERSONA] contro i coniugi Rossi e Sabatini) e per la scarsa significatività delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria. Il Tribunale accoglieva pertanto la domanda attorea, dichiarando i fondi di proprietà degli attori liberi da ogni servitù e ordinando alle convenute di astenersi dal transito sulla strada.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Con sentenza del 25.7.2016, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello, accertava l’esistenza del diritto di servitù di passaggio, ai sensi dell’art. 1062 c.c., sulla strada, sulla base delle seguenti considerazioni: - corretta era la sentenza impugnata laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto di non dover esaminare la della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, atteso che la comparsa conclusionale assolveva alla sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non poteva contenerne di nuove che costituissero un ampliamento del thema decidendum; - tuttavia, tale domanda appariva proponibile in appello, essendosi in presenza di diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non anche per il titolo che ne costituisce la fonte; - pertanto, la proposizione in sede di appello della domanda di accertamento del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia (anche se non prospettata in primo grado) non violava il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; - nel merito, la domanda era fondata, in quanto nel corso del giudizio si era appurato che i fondi per cui era causa costituivano un'unica unità immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che, all'atto del loro frazionamento, si era provveduto n realizzare una strada che collegava quei fondi più interni originati dalla particella madre che non avevano sbocco sulla pubblica via; - al riconoscimento del diritto di servitù in contestazione conseguiva l'assorbimento degli altri motivi di gravame relativi al presunto acquisto della servitù di passaggio per atto inter vivos o, comunque, per intervenuta usucapione; - le spese del doppio grado seguivano la soccombenza e venivano liquidate come in dispositivo. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con Data pubblicazione 17/06/2022 controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte d’appello pronunciato la sua condanna alle spese relative anche al primo grado di giudizio, nonostante la deduzione circa la sussistenza del diritto autodeterminato di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia fosse stata formulata dalle convenute solo con l’atto di gravame. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Con riferimento al profilo motivazionale, fermo restando che va esclusa la mancanza assoluta di una motivazione (avendo la corte territoriale fatto espresso riferimento al principio di soccombenza), in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la sua contraddittorietà, pur non sottraendosi i provvedimenti giudiziari all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Avuto riguardo al dedotto vizio di violazione di legge, fermo restando che il richiamo operato all’art. 329 c.p.c. (che si riferisce all’acquiescenza F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 totale o parziale alla sentenza impugnata) non ha alcuna attinenza Data pubblicazione 17/06/2022 rispetto alla questione sollevata, va comunque ricordato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto (come nel caso di specie) o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. In particolare, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021). Ciò in quanto il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Sez. 1, Sentenza n. 15787 del 14/12/2000; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013 e, di recente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021). Pertanto, in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 delle stesse (Sez. L, Sentenza n. 15112 del 18/07/2005; conf. Sez. 1, Data pubblicazione 17/06/2022 Sentenza n. 11491 del 16/05/2006 e Sez. 3, Sentenza n. 13059 del 05/06/2007). Del resto, così come la produzione, in appello, di nuovi documenti la cui valutazione abbia determinato la riforma della sentenza impugnata, non giustifica di per sé la compensazione delle spese di lite (Sez. 1, Sentenza n. 878 del 05/04/1966; Sez. 1, Sentenza n. 3105 del 09/11/1962), alla stessa stregua, nel caso in cui la parte abbia proposto in sede di gravame un'eccezione che avrebbe potuto dedurre in primo grado e che abbia determinato la riforma della sentenza impugnata, il giudice può riconoscere la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, ma l'esercizio o meno di tale facoltà è rimesso al suo prudente apprezzamento e, pertanto, è incensurabile in Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 1302 del 27/05/1964). 2. In definitiva il ricorso non merita di essere accolto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 22790/2017 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 19700/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 17.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5
Sentenza Cassazione n. 19700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris