CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pisa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 10/3/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del Riesame di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 27018/22 del 10/6/2022, dichiarava inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di Pisa che, in data 6/10/2021, aveva respinto l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.0/(g 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 127, 310 cod.proc.pen. in relazione all'art. 309 codice di rito per mancata emissione e notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. Il difensore eccepisce che il Tribunale cautelare, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha emesso l'ordinanza di inammissibilità senza instaurazione del contraddittorio, con conseguente nullità della stessa per violazione dei diritti di difesa; 2.2 la violazione di legge in relazione all'art. 591, comma 1, cod.proc.pen. e all'asserita mancanza di interesse alla decisione dell'appello avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip di Pisa. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha ritenuto la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione a seguito dell'assoluzione dell'imputato per l'addebito ascrittogli e della conseguente scarcerazione, senza considerare il perdurante interesse del ricorrente a una verifica circa i presupposti della gravità indiziaria ai fini della riparazione per ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha in più occasioni affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atl:o di impugnazione nelle sue forme e termini e l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., il quale prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Rv. 278605 - 01;Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Rv. 270955 - 01). Non mancano, tuttavia, pronunzie che segnalano, che allorquando l'inammissibilità dell'appello cautelare consegua non alla valutazione di irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, ma a profili che investono il merito della impugnazione medesima, la stessa deve essere pronunciata all'esito dell'udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., atteso che l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità (in terna di cautela reale, Sez. 3, n. 50339 del 22/09/2016, Rv. 268387 - 01; in materia di responsabilità da reato degli enti, Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, Rv. 273935 - 02). 1.1 Nella specie, al cospetto di un'inammisslibilità non originaria ma sopravvenuta e strettamente correlata al merito dell'impugnazione giacché la revoca della misura cautelare è conseguita all'assoluzione del ricorrente dall'addebito elevato nei suoi confronti, si imponeva la previa instaurazione del contraddittorio, stante la necessità di verificare in concreto il persistente interesse all'impugnazione del prevenuto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un'ordinanza del tribunale del riesame in materia di custodia cautelare, sia intervenuta la revoca della suddetta misura, non viene meno l'interesse ad ottenere la decisione da parte del Tribunale della libertà, quando l'indagato intenda ottenere una pronuncia sull'eventuale insussistenza degli indizi (Sez. 1, n. 30337 del 14/06/2013, Rv. 256345 - 01) al fine della riparazione per ingiusta detenzione ovvero per escludere la possibile reiterazione della misura cautelare per lo stesso fatto (Sez. 3, n. 3353 del 03/10/1996, Rv. 206709-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 23060 del 15/05/2007, Rv. 236785 - 01;Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rv. 256497-01). 2.1 Questa Corte ha, altresì, autorevolmente chiarito in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, che -perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione- è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Testini, Rv. 249002 - 01; nel senso che la pronunzia inoppugnabile di annullamento della misura custodiale nel procedimento incidentale "de libertate" costituisce "decisione irrevocabile", idonea a fondare il diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355 - 01) 3. Nella specie, la prima sede in cui l'imputato avrebbe potuto esprimere le proprie determinazioni in ordine al persistente interesse ad impugnare era il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte in data 29/11/2022, sicché la procedura de plano ha compromesso il diritto al contraddittorio e le prerogative difensive dell'imputato, imponendo di conseguenza l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze competente per il giudizio. Così deciso in Roma