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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 25841/2024

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15465-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difes e d agli avvocatiENRICO CORNELIO e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SETTENTRIONALE; -intimata - avverso la sentenza n. 701/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/01/2023 R.G.N. 223/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della notifica del ricorso per cassazione R.G.N. 15465 /202 3 Cron.

Rep.

Ud.16/05/2024 CC RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello principale originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] (cui erano subentrate BallinValentina e [OSCURATO:PERSONA])contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 157/2018; accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza e, in riforma di quest’ultima, dichiarava inammissibile il ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]; condannava le appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a loro carico il cd. raddoppio del contributounificato;

2. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. nessuno si è costituito per l’amministrazione intimata; CONSIDERATOche:

1. il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 14.7.2023, a mezzo PEC, esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (all’indirizzo ), la quale aveva rappresentato e difeso l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in grado d’appello; né detta amministrazione si è costituita inquesta sede di legittimità;

2. secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, in materia di ricorso per cassazione nei confronti della p.a. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrato con il principio di ragionevole durata del processo (così Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608; e in termini, tra le altre, id., sez.

III, 22.8.2018, n. 20890).

3. pertanto, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, non sanata dalla costituzione dell’autorità amministrativa intimata), giusta l’art.291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte dispone che sia rinnovata, a cura della parte ricorrente, la notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15465-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difes e d agli avvocatiENRICO CORNELIO e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SETTENTRIONALE; -intimata - avverso la sentenza n. 701/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/01/2023 R.G.N. 223/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della notifica del ricorso per cassazione R.G.N. 15465 /202 3 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello principale originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] (cui erano subentrate BallinValentina e [OSCURATO:PERSONA])contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 157/2018; accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza e, in riforma di quest’ultima, dichiarava inammissibile il ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]; condannava le appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a loro carico il cd. raddoppio del contributounificato; 2. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. nessuno si è costituito per l’amministrazione intimata; CONSIDERATOche: 1. il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 14.7.2023, a mezzo PEC, esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (all’indirizzo ), la quale aveva rappresentato e difeso l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in grado d’appello; né detta amministrazione si è costituita inquesta sede di legittimità; 2. secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, in materia di ricorso per cassazione nei confronti della p.a. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrato con il principio di ragionevole durata del processo (così Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608; e in termini, tra le altre, id., sez. III, 22.8.2018, n. 20890). 3. pertanto, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, non sanata dalla costituzione dell’autorità amministrativa intimata), giusta l’art.291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte dispone che sia rinnovata, a cura della parte ricorrente, la notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a n
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