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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 14486/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di cassazione udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 19540 del 6/02/2024, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16/12/2020 dal Tribunale di Trani, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo errore di fatto in relazione alla ritenuta mancata allegazione della trascrizione delle fonoregistrazioni delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del motivo di ricorso con il quale si era stato denunciato il travisamento della prova.3.

Il ricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile con procedura de plano (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368-01, la quale ha affermato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura "de plano"; in motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio).

L'art. 625-bis cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per errore di fatto è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario. (Fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione)." (Sez. 6, Sentenza n. 22009 del 13/04/2023, Rv. 284711-01).

Nel caso di specie, la sentenza Sez. 2, n. 19540/2024 è stata depositata il 16/05/2024 e il termine di centottanta giorni risulta scaduto (tenuto conto della sospensione feriale dei termini) il 13/12/2024, data antecedente alla proposizione del ricorso, che risulta depositato il 5/02/2026.

Il motivo di ricorso sarebbe, comunque, manifestamente infondato, in quanto volto a censurare non un travisamento di fatto bensì la correttezza del principio di diritto evocato nella pronuncia impugnata secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti richiamati, nel caso di specie non assolto.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 24 consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di cassazione udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 19540 del 6/02/2024, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16/12/2020 dal Tribunale di Trani, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo errore di fatto in relazione alla ritenuta mancata allegazione della trascrizione delle fonoregistrazioni delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del motivo di ricorso con il quale si era stato denunciato il travisamento della prova.3. Il ricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile con procedura de plano (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368-01, la quale ha affermato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura "de plano"; in motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio). L'art. 625-bis cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per errore di fatto è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine centottanta giorni dal deposito del provvedimento. In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario. (Fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione)." (Sez. 6, Sentenza n. 22009 del 13/04/2023, Rv. 284711-01). Nel caso di specie, la sentenza Sez. 2, n. 19540/2024 è stata depositata il 16/05/2024 e il termine di centottanta giorni risulta scaduto (tenuto conto della sospensione feriale dei termini) il 13/12/2024, data antecedente alla proposizione del ricorso, che risulta depositato il 5/02/2026. Il motivo di ricorso sarebbe, comunque, manifestamente infondato, in quanto volto a censurare non un travisamento di fatto bensì la correttezza del principio di diritto evocato nella pronuncia impugnata secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti richiamati, nel caso di specie non assolto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 24 consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. P.Q.M
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