CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 34762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. in relazione al tentato furto di merce (prodotti cosmetici e sanitari del valore complessivo di Euro 35,21) commesso in danno dell'esercizio commerciale 'Ipercoop' di Palermo il 4 marzo 2015. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, con distinti atti di impugnativa a firma dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un solo motivo di contenuto, tuttavia, sovrapponibile. Censurano, dunque, sotto l'egida del vizio di violazione di legge processuale e sostanziale (artt. 581, 604, 605, 192 cod. proc. pen. e 56, 624, 625 e 131-bis cod. pen.) e del vizio di motivazione, l'argomentazione addotta a sostegno della dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello con il quale avevano contestato il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Deducono, al riguardo, che il rilievo di gravame con il quale era stato evidenziato lo scarso disvalore del fatto, in ragione dell'irrisorio ammontare del danno arrecato all'ente imprenditoriale vittima del tentato furto, non poteva essere stigmatizzato in termini di aspecificità, come anche non potevano essere qualificati come irrilevanti gli argomenti attinenti alla giovane età degli autori del fatto predatorio e alle modalità con le quali questo era stato commesso. 3. Con requisitoria in data 10 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il Tribunale di Palermo aveva argomentato che, ancorché si dovesse tener conto del valore della merce di cui gli imputati avevano tentato di impossessarsi riconoscendo in loro favore la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., l'allarme sociale cagionato dal fatto e il disvalore dell'azione, commessa in concorso da tre persone, erano tali da escludere la sussistenza dei presupposti di concedibilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 2. La Corte territoriale, preso atto delle ragioni sottese al diniego di applicazione dell'istituto invocato, ha rilevato come le censure di appello sul punto — che evocavano l'irrisorio valore della merce asportata dai banchi del supermercato, la giovane età degli autori del fatto e le modalità di realizzazione dello stesso non connotate da violenza - non aggredissero la ratio della statuizione impugnata: ossia l'assenza di tenuità del fatto, per l'organizzazione mostrata dagli imputati, agendo di concerto con azioni simultanee (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado), e cercando di impossessarsi di beni non di prima necessità (ossia prodotti cosmetici), così ponendo in essere un fatto di particolare allarme sociale. 3. Donde, nel dichiarare l'inammissibilità dei gravami, il Collegio di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dal diritto vivente secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268822). 4. Ciò ricordato, deve escludersi che le ragioni del diniego della causa di non punibilità del fatto esposte nella sentenza di primo grado non fossero specifiche e giuridicamente pertinenti. Come pacificamente affermato da questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie, per quanto si è riportato nel punto 1. che precede. 5. I ricorsi devono essere, quindi, dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3