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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48876/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 01-€41ArAil re'erZ- Cej 1,( àt-iL (1-,/ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, relative a delitti di ricettazione e riciclaggio.

Ritenuto che il motivo proposto dal difensore, avv.

C. Boni (violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione), pur alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte con la memoria difensiva tempestivamente depositata, è doglianza manifestamente infondata perché prospetta, quanto alla lamentata inosservanza di legge processuale penale, enunciati ermeneutici in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità e con l'esame dei provvedimenti di cognizione svolti dal Giudice dell'esecuzione.

Considerato, infatti, che il Giudice dell'esecuzione ha richiamato in modo ineccepibile, l'art. 671 comma 1, cod. proc. pen., norma che condiziona e circoscrive il potere del giudice della esecuzione in materia di continuazione, stabilendo la clausola di salvezza della intervenuta esclusione della continuazione nella fase del giudizio (tra le altre, Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482).

Ritenuto, invero, che corollario del detto principio è che l'esclusione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in virtù della res judicata sostanziale, esercita la medesima efficacia preclusiva della condanna, sicché l'accertamento negativo della continuazione non vale solo rebus sic stantibus, siccome assistito dal mero divieto del ne bis in idem; opera, invece, in maniera assoluta e non può essere superato — a differenza delle statuizioni del giudice della esecuzione in materia di continuazione — dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza.

Considerato, invero, che nel caso al vaglio il Giudice dell'esecuzione ha rimarcato che, in sede di cognizione, la Corte territoriale non si era limitata, come dedotto, a dichiarare inammissibile la richiesta di continuazione ma l'aveva respinta nel merito, risultando detta istanza devoluta con uno dei motivi di gravame respinti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 01-€41ArAil re'erZ- Cej 1,( àt-iL (1-,/ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, relative a delitti di ricettazione e riciclaggio. Ritenuto che il motivo proposto dal difensore, avv. C. Boni (violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione), pur alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte con la memoria difensiva tempestivamente depositata, è doglianza manifestamente infondata perché prospetta, quanto alla lamentata inosservanza di legge processuale penale, enunciati ermeneutici in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità e con l'esame dei provvedimenti di cognizione svolti dal Giudice dell'esecuzione. Considerato, infatti, che il Giudice dell'esecuzione ha richiamato in modo ineccepibile, l'art. 671 comma 1, cod. proc. pen., norma che condiziona e circoscrive il potere del giudice della esecuzione in materia di continuazione, stabilendo la clausola di salvezza della intervenuta esclusione della continuazione nella fase del giudizio (tra le altre, Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482). Ritenuto, invero, che corollario del detto principio è che l'esclusione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in virtù della res judicata sostanziale, esercita la medesima efficacia preclusiva della condanna, sicché l'accertamento negativo della continuazione non vale solo rebus sic stantibus, siccome assistito dal mero divieto del ne bis in idem; opera, invece, in maniera assoluta e non può essere superato — a differenza delle statuizioni del giudice della esecuzione in materia di continuazione — dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza. Considerato, invero, che nel caso al vaglio il Giudice dell'esecuzione ha rimarcato che, in sede di cognizione, la Corte territoriale non si era limitata, come dedotto, a dichiarare inammissibile la richiesta di continuazione ma l'aveva respinta nel merito, risultando detta istanza devoluta con uno dei motivi di gravame respinti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 48876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris