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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 agosto 1981

Cassazione n. 33190/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 035SVZR nato il 15/08/1981 avverso la sentenza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; let e serU7-7fTrntcrsturri--elel-P€ udito-tl-ctiféTtsure [OSCURATO:PERSONA]: RIC.

PERSONALE R.G. 21590-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, a nulla rilevando al fine l'autentica di firma resa dal difensore.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 035SVZR nato il 15/08/1981 avverso la sentenza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; let e serU7-7fTrntcrsturri--elel-P€ udito-tl-ctiféTtsure [OSCURATO:PERSONA]: RIC. PERSONALE R.G. 21590-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, a nulla rilevando al fine l'autentica di firma resa dal difensore. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/
Sentenza Cassazione n. 33190/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris