CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37452/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto le censure relative al mancato rilievo di cause di non punibilità hanno contenuto assolutamente generico, a fronte della rinuncia a tutti i motivi di appello che avevano investito l'affermazione di responsabilità. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cocl. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/0