Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35793/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20658 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/04/2021, depositata in data 14 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1826/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento n.

TVP020200932/2012 con il quale l'Ufficio - previo p.v.c. della G.d.F. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - aveva imputato a quest'ultimo, nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito accertato nei confronti della società, ai fini Irap e Iva, per l'anno 2007, sulla base di una presunta società di fatto tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (amministratore unico della Navalsud s.r.I.) stante l'esistenza di una delega al contribuente ad operare, in via esclusiva, sul conto corrente bancario della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -il giudice di appello ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per il difetto assorbente di motivazione in quanto ad esso avrebbe dovuto essere allegato sia il p.v.c. della G.d.F. del 28.2.2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che l'allegato n. 1 del p.v.c., intitolato "notizie generali" con il verbale di assemblea soci del 15.2.07 relativo al conferimento della delega al [OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi operazione bancaria sul conto corrente della detta società; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q.

M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20658 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/04/2021, depositata in data 14 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1826/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TVP020200932/2012 con il quale l'Ufficio - previo p.v.c. della G.d.F. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - aveva imputato a quest'ultimo, nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito accertato nei confronti della società, ai fini Irap e Iva, per l'anno 2007, sulla base di una presunta società di fatto tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (amministratore unico della Navalsud s.r.I.) stante l'esistenza di una delega al contribuente ad operare, in via esclusiva, sul conto corrente bancario della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -il giudice di appello ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per il difetto assorbente di motivazione in quanto ad esso avrebbe dovuto essere allegato sia il p.v.c. della G.d.F. del 28.2.2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che l'allegato n. 1 del p.v.c., intitolato "notizie generali" con il verbale di assemblea soci del 15.2.07 relativo al conferimento della delega al [OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi operazione bancaria sul conto corrente della detta società; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordina
Sentenza Cassazione n. 35793/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris