CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 6 settembre 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa è generico ed aspecifico in quanl:o reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del Tedesco (vedi pagg. da 5 a 10 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di vizi di logicità, che le richieste di denaro avanzate dall'imputato non erano basate su una causa lecita in quanto conseguenti ai prestiti a tasso usurario concessi al Tedesco ed contestualmente ha fatto buon uso dei consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creddtoria (vedi pag. 10 della sentenza oggetto di ricorso). Rilevato che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di estorsione tentata è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione fondata sulle risultanze istruttorie, hanno ritenuto consumata la fattispecie estorsiva in considerazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine all'effettivo pagamento delle richieste estorsive avanzate dall'imputato (vedi pag. 10 della sentenza oggetto di ricorso), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 set