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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42579/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ucraina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 22/12/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza l'imputato,. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale, nonché la manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che rispecchi i criteri di cui all'art. 493 e 526 cod. proc. pen..

Lamenta, ancora, la violazione dell'articolo 606 lettera c), per avere fondato la condanna sulla base delle dichiarazioni di tale Fomenko, mai escussa in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, quanto al lamentato vizio di motivazione, in quanto le censure, meramente fattuali, tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.

La Corte di appello ha valorizzato il ruolo della ricorrente in qualità di legale rappresentante e socia unica della Runcano s.r.I., come si nota dagli acquisti degli immobili effettuati, nonché, in base alla sottoscrizione dei diversi atti societari, notarili, scritture private e dichiarazioni fiscali.

Inoltre, ha specificato che l'attività contabile della ricorrente denota la consapevolezza di agire con finalità evasive, così confermando il giudizio di responsabilità per il reato ascritto.

Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità.

Quanto alle dichiarazioni della Fomenko, a pagina 4 della sentenza di primo grado si legge che le s.i.t. sono state acquisite, come allegato dell'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il consenso delle parti e inserite nel fascicolo del dibattimento; esse erano quindi pienamente utilizzabili.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ucraina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 22/12/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza l'imputato,. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale, nonché la manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che rispecchi i criteri di cui all'art. 493 e 526 cod. proc. pen.. Lamenta, ancora, la violazione dell'articolo 606 lettera c), per avere fondato la condanna sulla base delle dichiarazioni di tale Fomenko, mai escussa in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, quanto al lamentato vizio di motivazione, in quanto le censure, meramente fattuali, tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità. La Corte di appello ha valorizzato il ruolo della ricorrente in qualità di legale rappresentante e socia unica della Runcano s.r.I., come si nota dagli acquisti degli immobili effettuati, nonché, in base alla sottoscrizione dei diversi atti societari, notarili, scritture private e dichiarazioni fiscali. Inoltre, ha specificato che l'attività contabile della ricorrente denota la consapevolezza di agire con finalità evasive, così confermando il giudizio di responsabilità per il reato ascritto. Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità. Quanto alle dichiarazioni della Fomenko, a pagina 4 della sentenza di primo grado si legge che le s.i.t. sono state acquisite, come allegato dell'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il consenso delle parti e inserite nel fascicolo del dibattimento; esse erano quindi pienamente utilizzabili. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2
Sentenza Cassazione n. 42579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris