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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09211/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Firenze [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 12/10/2023 e, previa riqualificazione del reato contestato sub 1) della rubrica ai sensi dell'art. 743 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione.

2. Ricorre per cassazione Aziz larmouni, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 81 cod. pen., stante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i capi 1) e 2) dell'imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi - tra i due reati ex art. 73 T.U. stup. e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

Non si è ritenuto possibile, in particolare, reputare che il possesso dell'arma fosse collegato all'attività di spaccio.

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Firenze [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 12/10/2023 e, previa riqualificazione del reato contestato sub 1) della rubrica ai sensi dell'art. 743 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione. 2. Ricorre per cassazione Aziz larmouni, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 81 cod. pen., stante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i capi 1) e 2) dell'imputazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi - tra i due reati ex art. 73 T.U. stup. e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. Non si è ritenuto possibile, in particolare, reputare che il possesso dell'arma fosse collegato all'attività di spaccio. 4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 20
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