CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20457/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttidomiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro pro tempore,Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca, Ministero dellaSalute, Ministero dell’ Economia e delle Finanze in persona dei rispettiviMinistri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato “opelegis” con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.968/2025 depositatail 13/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19420/2025Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 20457/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 04/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO