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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06446/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdate-awise-alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati, come quello relativo al riconoscimento dell'attenuante invocata dal ricorrente.

Va poi ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdate-awise-alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p. 2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati, come quello relativo al riconoscimento dell'attenuante invocata dal ricorrente. Va poi ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cos
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