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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21581/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3RANCACCIO; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di concorso nel delitto di minaccia aggravata, revocandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di censura, con cui si denunciano vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli, sono inammissibili, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura (travisamento dei fatti e non idoneità delle frasi pronunciate a configurare il reato di minaccia) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Rilevato, altresì, che il terzo motivo di ricorso, con il quale I ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla revoca della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del g I.Jdice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, che insiste sull'assenza di elementi positivi).

Inoltre, quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l'abbia determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa.

Ne consegue che non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato" (Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, Rv. 239996 - 01) e "non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi Qot il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti" (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato era stato già condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 200 di multa, revocando il beneficio coerentemente ai principi affermati, da ultimo, da Sez. 1, n. 39748 del 22/4/2016, Gallo, Rv. 268067, secondo cui, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, qualora il condar nato commetta nel quinquennio altro delitto per il quale venga irrogata una condanna a pena detentiva, l'eventuale estinzione della pena e "di ogni altro effetto penale" di detta condanna, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non osta alla revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. (cfr. anche Sez. 1, n. 40824 del 14/6/2022, Milici, Rv. 283675).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di concorso nel delitto di minaccia aggravata, revocandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di censura, con cui si denunciano vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli, sono inammissibili, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura (travisamento dei fatti e non idoneità delle frasi pronunciate a configurare il reato di minaccia) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Rilevato, altresì, che il terzo motivo di ricorso, con il quale I ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla revoca della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del g I.Jdice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, che insiste sull'assenza di elementi positivi). Inoltre, quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l'abbia determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne consegue che non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato" (Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, Rv. 239996 - 01) e "non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi Qot il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti" (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato era stato già condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 200 di multa, revocando il beneficio coerentemente ai principi affermati, da ultimo, da Sez. 1, n. 39748 del 22/4/2016, Gallo, Rv. 268067, secondo cui, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, qualora il condar nato commetta nel quinquennio altro delitto per il quale venga irrogata una condanna a pena detentiva, l'eventuale estinzione della pena e "di ogni altro effetto penale" di detta condanna, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non osta alla revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. (cfr. anche Sez. 1, n. 40824 del 14/6/2022, Milici, Rv. 283675). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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