CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25860‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 162/06/2018 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 4 aprile 2019; nonché sul ricorso iscritto al n. 26353‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]-Dazi antidumping-sospensione ex legge n. 197 del 2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -ricorrente (incidentale)– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - intimata - avverso la sopra indicata sentenza della CTR della LIGURIA; udita la relazione svolta, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi, cui non ha replicato l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. che, però, a sua volta, ha proposto separato e successivo ricorso affidato a sei motivi, cui non ha replico l’intimata Agenzia, avverso la sentenza della CTR della Liguria in epigrafe indicata emessa nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 2594 e n. 6483 emessi nei confronti dell’importatrice [OSCURATO:SOCIETA]. e dello spedizioniere doganale [OSCURATO:SOCIETA]., nonché degli atti di irrogazione delle sanzioni n. 2597 e n. 6484 emessi nei confronti della sola società importatrice, a seguito della revisione su base documentale delle bollette doganali relative ai beni importati presso il porto di Genova nell’anno 2011.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, questa Corte ha dapprima disposto la riunione dei due giudizi e, quindi, assegnato alle parti e al P.G. termine ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi. Il P.G. ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA], riunitosi nella medesima composizione, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 16/05/2023, ritenendo di dover accogliere l’istanza della società, dispone in conformità. P.Q. M. dispone la sospensione dei processi riuniti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in