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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16485/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione, pur escludendo la recidiva e riducendo la pena inflittagli in primo grado.

Essendo detenuto in espiazione di pena ed avendo beneficiato di un premesso-premio, tuttavia con l'obbligo di rimanere agli arresti domiciliari presso un dato luogo, egli si era allontanato da quest'ultimo e non aveva fatto rientro in istituto alla scadenza del permesso.

2. Due sono i motivi di censura.

2.1. Il primo riguarda il vizio di motivazione in punto di elemento psicologico del reato, avendo con il suo gravame dedotto l'assenza di qualsiasi intenzione di sottrarsi ai controlli, mentre la sentenza si è soffermata sul movente della sua condotta, con argomentazione perciò inconferente.

2.2. Il secondo denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte di appello, diversamente dal primo giudice ed in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, ravvisato una pluralità di reati ed applicato, perciò, un aumento di pena per continuazione, pur riducendo la misura complessiva della sanzione inflitta.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

La sentenza non si è soffermata esclusivamente sul movente della condotta, ma, sulla base del medesimo, così come allegato dal medesimo interessato, ha correttamente osservato, in conformità al costante insegnamento di questa Corte, che integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando invece irrilevanti i motivi di tale condotta (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118, che tanto ha affermato finanche nell'ipotesi in cui l'interessato si allontani dal domicilio soltanto per presentarsi presso un ufficio di polizia e farsi tradurre in carcere).

2. Dev'essere annullata, invece, la statuizione contenuta in sentenza in tema di continuazione, quantunque non per le ragioni dedotte dal ricorrente, tuttavia non manifestamente infondate, bensì perché frutto di un errore di diritto, come tale rilevabile d'ufficio. li La Corte d'appello ha ritenuto che l'allontanamento dal luogo degli arresti donniciliari ed il mancato rientro in istituto integrino distinte condotte di evasione, da essa poi unificate per continuazione quoad poenam.

Tale lettura normativa, però, non è corretta.

In caso di allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, sussiste un unico reato di evasione per tutta la durata del medesimo, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali effetti siano stati interrotti da uno stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera da interrompere l'elusione del controllo da parte delle autorità preposte alla vigilanza (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676; v. pure Sez. 6, n. 14401 del 05/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv. 280879).

Tanto risulta essere accaduto nell'ipotesi in esame, in cui, dopo essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari, l'imputato non vi ha più fatto rientro fino al momento della scadenza del permesso e dell'omessa presentazione presso l'istituto di pena.

Per tale ragione, nella sua condotta va ravvisata un'unica evasione e non una pluralità di reati di tal specie: con la conseguenza che la ritenuta continuazione non è configurabile ed il relativo aumento di pena si presenta illegittimo.

Quest'ultimo, pertanto, dev'essere eliminato e la pena finale essere rideterminata in sei mesi e venti giorni di reclusione, secondo le scansioni previste dalla sentenza impugnata (pena-base, un anno e tre mesi; diminuita di un terzo, e quindi a dieci mesi, per le attenuanti generiche; ulteriormente ridotta di un terzo per il rito).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena per continuazione, che elimina.

Ridetermina la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione, pur escludendo la recidiva e riducendo la pena inflittagli in primo grado. Essendo detenuto in espiazione di pena ed avendo beneficiato di un premesso-premio, tuttavia con l'obbligo di rimanere agli arresti domiciliari presso un dato luogo, egli si era allontanato da quest'ultimo e non aveva fatto rientro in istituto alla scadenza del permesso. 2. Due sono i motivi di censura. 2.1. Il primo riguarda il vizio di motivazione in punto di elemento psicologico del reato, avendo con il suo gravame dedotto l'assenza di qualsiasi intenzione di sottrarsi ai controlli, mentre la sentenza si è soffermata sul movente della sua condotta, con argomentazione perciò inconferente. 2.2. Il secondo denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte di appello, diversamente dal primo giudice ed in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, ravvisato una pluralità di reati ed applicato, perciò, un aumento di pena per continuazione, pur riducendo la misura complessiva della sanzione inflitta. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. La sentenza non si è soffermata esclusivamente sul movente della condotta, ma, sulla base del medesimo, così come allegato dal medesimo interessato, ha correttamente osservato, in conformità al costante insegnamento di questa Corte, che integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando invece irrilevanti i motivi di tale condotta (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118, che tanto ha affermato finanche nell'ipotesi in cui l'interessato si allontani dal domicilio soltanto per presentarsi presso un ufficio di polizia e farsi tradurre in carcere). 2. Dev'essere annullata, invece, la statuizione contenuta in sentenza in tema di continuazione, quantunque non per le ragioni dedotte dal ricorrente, tuttavia non manifestamente infondate, bensì perché frutto di un errore di diritto, come tale rilevabile d'ufficio. li La Corte d'appello ha ritenuto che l'allontanamento dal luogo degli arresti donniciliari ed il mancato rientro in istituto integrino distinte condotte di evasione, da essa poi unificate per continuazione quoad poenam. Tale lettura normativa, però, non è corretta. In caso di allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, sussiste un unico reato di evasione per tutta la durata del medesimo, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali effetti siano stati interrotti da uno stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera da interrompere l'elusione del controllo da parte delle autorità preposte alla vigilanza (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676; v. pure Sez. 6, n. 14401 del 05/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv. 280879). Tanto risulta essere accaduto nell'ipotesi in esame, in cui, dopo essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari, l'imputato non vi ha più fatto rientro fino al momento della scadenza del permesso e dell'omessa presentazione presso l'istituto di pena. Per tale ragione, nella sua condotta va ravvisata un'unica evasione e non una pluralità di reati di tal specie: con la conseguenza che la ritenuta continuazione non è configurabile ed il relativo aumento di pena si presenta illegittimo. Quest'ultimo, pertanto, dev'essere eliminato e la pena finale essere rideterminata in sei mesi e venti giorni di reclusione, secondo le scansioni previste dalla sentenza impugnata (pena-base, un anno e tre mesi; diminuita di un terzo, e quindi a dieci mesi, per le attenuanti generiche; ulteriormente ridotta di un terzo per il rito). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena per continuazione, che elimina. Ridetermina la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il ricors
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