CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 13 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Marsala il 24 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui • all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia, ha .concesso la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il Giudice affermato la responsabilità dell'imputato sulla base della sola esistenza oggettiva della falsità e in assenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della valutazione del giudizio di penale responsabilità dell'imputato (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), affrontando e risolvendo adeguatamente anche il tema della cattiva comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18