CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37722/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice monocratico del Tribunale di Venezia, con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 30/6/2020, pronunciando sull'accordo delle parti, ap- plicava a [OSCURATO:PERSONA] (CUI:R1TFU) e a [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 060E452) la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624bis co. 1 e 3 in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen. commesso in Venezia il 30/6/2020. La pena veniva sospesa per il solo [OSCURATO:PERSONA] mentre, quanto a [OSCURATO:PERSONA] il medesimo beneficio non veniva concesso, ritenendo il giudice del patteggia- mento a ciò ostativi i precedenti da cui è gravato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo Stanciu, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con due separati motivi lamenta contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di corretta identificazione dell'imputato e violazione degli artt. 66 cod. proc. pen. e 163 cod. pen. quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il difensore ricorrente ricorda che il proprio assistito venne tratto a giudizio con rito direttissimo, in quanto in concorso con certo [OSCURATO:PERSONA], previa effrazione della porta d'ingresso dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si- tuata in Venezia-Chirignago, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni custoditi all'interno del predetto immobile, senza riuscirvi a causa della sorpresa in flagranza ad opere di agenti della Polizia di Stato. Il giudice monocratico ratificava, quindi, l'accordo delle parti applicando all'imputato la pena patteggiata, ma riteneva non concedibile la sospensione con- dizionale, sul rilievo che i precedenti di [OSCURATO:PERSONA] fossero ostativi a benefici (così pag. 3). Il fascicolo processuale conteneva i seguenti documenti, tutti allegati al ri- corso: /. un primo certificato del casellario giudiziale, riferito a loan Stanciu, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.f. STNNI08:3R19Z129P, restituente una con- danna della Corte d'Appello di Firenze, irrevocabile il 16.10.2004, per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 624 c.p., commesso in Lucca il 12.10.2003, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed € 400,00 di multa. 2. un secondo certificato del casellario giudiziale, riferito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.f. STNJNE83122Z1293, restituente un decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Treviso, esecutivo il • 6.12.2013, per il reato p. e p. dall'art. 4 L. n. 110/1975, commesso in [OSCURATO:PERSONA] (TV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del quale l'imputato veniva condannato alla pena di C 23.000,00 di ammenda, con concessione della sospensione condizionale della pena (doc. 2). 3. un elenco di precedenti dattiloscopici relativi a [OSCURATO:PERSONA], C.U.I. ([OSCURATO:PERSONA]) 04R1TFU, da cui le seguenti segnalazioni: - VE04NEG, effettuata dalla Questura di Venezia il 30.06.2020 e concernente l'arresto in flagranza per concorso in tentato furto (ossia l'ultimo episodio oggetto della sentenza di condanna impugnata); - TVO2PCI, effettuata dalla Questura di Treviso il 12.10.2013 e relativa ad un porto abusivo di oggetti atti ad offendere (quindi, il decreto penale risultante nel secondo dei predetti certificati del casellario giudiziale). Infine, in sede di verbale di udienza di convalida dell'arresto, il prevenuto declinava le proprie generalità, quali: "Cognome e nome: [OSCURATO:PERSONA]; Pseudon- jmj: No; Nazionalità: Rumena; Data e luogo di nascita: 22/7/1983". Letti questi specifici atti processuali, per il ricorrente si ricava l'esistenza di un margine di dubbio quanto alla corretta identificazione dell'imputato, in relazione ai precedenti penali dello stesso. Difatti, il secondo certificato del casellario giudiziale ed i rilievi dattiloscopici evidenziano esclusivamente la condanna del decreto pe- nale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Treviso, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia lo stesso soggetto poi processato dal Tribunale di Venezia per i fatti da ultimo commessi. Di contro, il primo dei certificati del casel- lario giudiziale concerne la posizione di un soggetto le cui generalità pur parzial- mente eguali sono sostanzialmente diverse, in quanto si trattava di certo "loan Stanclu" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente lamenta che il giudice del patteggiamento non abbia operato un corretto accertamento dell'identità dell'imputato, mentre doveva trovare applica- zione la regola dell' in dubio pro reo, riguardante ogni elemento che abbia rilevanza rispetto al trattamento dell'imputato. Si può verificare dallo stesso testo della sentenza gravata che Tribunale di Venezia non ha speso neppure un rigo per giustificare il motivo per il quale la condanna del 2004 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze fosse effettivamente riferibile all'odierno ricorrente. Viene ricordato il precedente costituito da Sez. 6 n. 12425/11 secondo cui, qualora sia rimasta dubbia l'identificazione, il giudice deve accordare fiducia alle generalità fornite dal prevenuto e, rilevato che esse non sono ostative alla sospen- sione condizionale, egli possa concedere il beneficio, ove ritenga che dalla condotta accertata si tragga una prognosi favorevole sulla recidiva In applicazione dei suesposti principi, riportandosi a quanto già dedotto in merito alla corretta individuazione del prevenuto quanto ai precedenti giudiziari, il diniego di concessione della sospensione condizionale apparirebbe non giustificato, tantomeno correttamente motivato. Il ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sospen- sione condizionale della pena può essere concessa, nel procedimento di applica- zione della pena su richiesta delle parti anche quando la relativa domanda non sia stata oggetto de/la pattuizione intervenuta tra le parti (Sez. 2, n. 46589/2011). Il giudice del patteggiamento -sostiene ancora il ricorrente- ha fatto mal go- verno delle norme di cui agli artt. 66 c.p.p. e 163 cod. pen., avendo applicato un risalente e superato orientamento, in base al quale non potrebbe essere disposta la sospensione condizionale della pena nei confronti dell'imputato non identificato. Si ritiene che tale interpretazione vada disattesa, in quanto non può porsi implicitamente a carico dell'imputato l'onere di superare le lacune dell'organo giu- diziario, quanto alla corretta identificazione del soggetto, finanche rispetto ai di lui precedenti giudiziari o di polizia. In relazione al giudizio di meritevolezza dello Stanciu, ai fini della sospensione condizionale della pena occorreva inoltre considerare per il ricorrente l'intervenuta estinzione della contravvenzione di porto abusivo d'armi. Infatti, al pari dell'estin- zione del reato a seguito di applicazione pena, il decorso del biennio dalla definiti- vità dell'unico precedente esistente a carico dell'imputato, costituito dal decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale Treviso definitivo il 6.12.2013, ha altresì com- portato l'estinzione dei relativo reato e dei connessi effetti penali. Peraltro, tali conseguenze si sono prodotte ipso iure, senza necessità di una formale declarato- ria in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione (il richiamo è a Sez. 5, n. 20068/2015). Tale logica conclusione renderebbe, pertanto, ancor più evidente l'erronea applicazione della legge penale da parte del Giudice di prime cure, considerando che "la concessione della sospensione condizionale della pena disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi di quanto previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da inflig- gere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 c.p." (Sez. 1, n. 24852/2010). Invero, l'espressa menzione che, nel caso della successiva estinzione del reato, la condanna per decreto "non è di osta- colo" alla concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e che del reato cessano "gli effetti penali", si traduce nella introduzione della vera e propria fidi() iuris della giuridica inesistenza del decreto ai finì della concessione del beneficio.Conclusivamente, per il ricorrente nei confronti dello Stanciu non sussisteva alcun precedente giudiziario valorizzabile ai fini del diniego, per cui il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto offrire una motivazione adeguata in termini di prognosi negativa, secondo i canoni delineati dalla giurisprudenza di legittimità, per negare la concessione del beneficio. Preso, tuttavia, atto del fatto che la mancata concessione del beneficio in di- scussione è derivata, esclusivamente, dall'erroneo presupposto relativo all'esi- stenza di condanne ostative, il ricorrente ritiene che la sentenza gravata debba essere annullata, con ogni conseguenza di legge. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 5/7/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, lo stesso è stato proposto in un caso non consentito dalla legge processuale. L'art 448, co 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 50 della legge 23/6/2017 n.103 consente all'imputato la proposizione del ricorso per cas- sazione contro le sentenze di patteggiamento solo in quattro casi rigorosamente tipizzati, ossia per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, per difetto di correlazione fra accusa e sentenza, per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena o misura di sicurezza. Dunque, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena - cui peraltro è pacifico che la richiesta per l'odierno ricorrente non avesse subordi- nato la propria richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. - non corrisponde ad alcuno dei casi normativamente tipizzati. 3. In ogni caso il motivo proposto si palesava manifestamente infondato, an- che se sulla questione dell'identificazione il ricorrente ha ragione. Il giudice del patteggiamento, infatti, non spiega perché ritiene che il certifi- cato penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi con generalità e codice fiscale diverso, vada riferito all'odierno ricorrente. Ma vi è di più. Il certificato dei carichi pendenti -che, a differenza dei certificati paneli reca il codice univoco identificativo 04R1TFU- reca i fatti di cui al presente processo, oltre a quelli del certificato penale relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero quelli del decreto penale esecutivo il 6/12/2013. Tuttavia, costituisce condivisibile approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio - che va qui ribadito- secondo cui, in tema di patteggiamento, anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, qualora tale questione sia stata devoluta anche da una sola delle parti, tanto più qualora l'altra, con il proprio silenzio, abbia apprestato sostanziale acquiescenza alla richiesta (così Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016 Dubets ed altro Rv. 266694; Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, Macrì, Rv. 264426; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178). Tale indirizzo, ampliandolo perché prende in considerazione la devoluzione anche di una sola delle parti, non si discosta molto, peraltro, da quello preponde- rante anche in epoca precedente, secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sen- tenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere di- screzionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio disposi- tivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (cfr. Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277610; conf. Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv. 241371; Sez. 4, n. 21508 del 28/2/2007, Lepre, Rv. 236719; Sez. Un. n. 5882 del 11/05/1993 [OSCURATO:PERSONA]. 193417). Decisamente minoritario e non condivisibile appare, viceversa, l'affermazione secondo cui nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso solo se la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, mentre, diversamente, in assenza di una richiesta in tal senso, il giudice non può concedere d'ufficio il beneficio di legge (Sez. Un., n. 5882 del 11/05/1993; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019; Sez. Fer. N. 25018 del 27/8/2020, Milanovic, non mass.). Ebbene, dal verbale di udienza del 30/6/2020 si evince che alcuna solleci- tazione è stata operata in sede di richiesta di patteggiamento dall'odierno imputato a che il giudice valutasse di concedergli la sospensione condizionale della pena. Da ciò deriva, pertanto, che il giudice non aveva alcun obbligo di pronun- ciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp