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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02182/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~6 le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di concessione di un permesso premio, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per omicidio comune.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 71-ter, 4-bis e 30-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto non concedibile il permesso premio, introducendo un argomento ulteriore rispetto a quelli spesi dal Magistrato di sorveglianza e in particolare, rilevando che l'omicidio plurimo per cui il ricorrente sta scontando la pena dell'ergastolo è di fatto ostativo ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., in quanto commesso in un contesto camorristico e per fini della cosca.

Rileva che l'estensione degli effetti dell'ostatività anche ai reati comuni è prevista in coda al primo comma, purché collegati da nesso teleologico riconosciuto dal giudice della cognizione o anche dell'esecuzione ai delitti di prima fascia; e che tale estensione, disposta dal decreto Nordio (n. 162 del 2022), comportando una modifica in peius, non può essere applicata quando il delitto diverso da quelli elencati nel primo comma di detto articolo risulta commesso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (31.10.2022), in linea con quanto stabilito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020.

Aggiunge che ciò è evincibile dall'art. 3 di detto decreto (Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari); e che, pertanto, essendo il reato commesso in data 9 maggio 2004 e, quindi, ben prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica, l'estensione non può essere applicata, al netto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza circa il riconoscimento del carattere ostativo all'omicidio, ritenute generiche e non esaustive dal difensore, che, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep.2017, Patacchiola, Rv. 269195).

Il permesso premio - concedibile, di regola dopo l'espiazione di una quota-parte della pena inflitta, al detenuto che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso - costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma del summenzionato articolo.

In coerenza con tale impostazione, l'art. 65 del Regolamento di esecuzione stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, sia dall'istituto penitenziario corredata, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del direttore; ulteriori informazioni (comma 2) sono dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia; in caso di reati di cui al comma 1 dell'art. 4-bis Ord. pen., vengono acquisite le dettagliate informazioni ed i pareri di cui al all'art. 4-bis, comma 2, o 30-bis, comma 1, stesso ordinamento.

La decisione sull'istanza di permesso deve essere, dunque, assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e. all'esito del suo completamento, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti), salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino comunque, in modo inequivoco, l'impossibilità di una favorevole valutazione, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa del richiesto beneficio, tali da non giustificare l'ulteriore attesa (in termini, sia pure con riferimento alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292).

E', quindi, innegabile la discrezionalità nel giudizio sulla adeguatezza della misura richiesta allo stadio del percorso rieducativo del giudice di sorveglianza, il quale è, invero, tenuto ad esternare tale giudizio, con ragionamento che deve rispondere ai canoni di completezza, logicità e non contraddittorietà, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri negativi, o positivi, delle autorità amministrative dell'esecuzione.

1.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenzia che la condanna per omicidio plurimo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di altri tre correi è relativa ai fatti noti come "la strage dell'ambulanza", per i quali non fu ritenuta già in primo grado l'aggravante mafiosa e pur , 0,0,Q [OSCURATO:PERSONA] -)A-• argomentandosi sulla natura camorristica dell'agguato, tipica dei contrasti sul territorio.

Rileva, quindi, che a ben vedere l'aggravante non risulta essere stata esclusa in fatto e che solo pochi r anni dopo [OSCURATO:PERSONA] fu condannato per associazione mafiosa.

Fatta questa premessa detto Tribunale ritiene condivisibile l'esito finale cui è giunto il Magistrato di sorveglianza, considerando, al pari dello stesso, necessarie la prosecuzione dell'analisi e una protratta e approfondita contestualizzazione, da parte degli operatori del trattamento, delle pregresse vicende del detenuto, come risultanti da un'attenta lettura delle sentenze, e della sua effettiva evoluzione, partendo appunto dall'effettivo livello di pericolosità sociale espressa e dalla realtà dei fatti.

Osserva che è opportuno che tale contestualizzazione e analisi siano svolte in un arco ulteriore di tempo, così da avere un maggior grado di ertezza della solidità dei progressi segnalati, poiché la personalità del detenuto presenta complessità e il suo livello di pericolosità sociale è stato senz'altro elevato; e che nel tempo gli operatori si sono espressi con talune perplessità, per fugare le quali è senz'altro necessario l'approfondimento della consistenza del grado di evoluzione affermato, in modo che il cambiamento del detenuto risulti riscontrato anche nel tempo, non potendo essere dato per scontato, né potendo essere recepito senza l'attenzione che il caso richiede.

Rileva che appare necessario un ulteriore periodo di osservazione, che consenta di raccogliere ancora dati di analisi, di consolidarli nel tempo, di confrontarli con gli elementi già acquisiti per valutare, sulla base di presupposti più solidi e convincenti, di avviare il richiesto percorso esterno, con un sufficiente grado di certezza rispetto all'asserita evoluzione che sarebbe stata avviata.

Aggiunge che sarà, poi, opportuno svolgere l'istruttoria a norma dei commi 1 -bis e 1 -bis.1 dell'art. 4 -bis Ord. pen., poiché il plurimo omicidio commesso non è affatto esente da caratteristiche di tipo mafioso e tutti i reati posti in essere dal condannato sono realizzati in ambito camorristico e non in contesti di criminalità comune o per fini personali, estranei al contesto della criminalità organizzata; e che il percorso esterno potrà poi essere avviato, ma deve essere intrapreso in un contesto di chiarezza e con il corretto inquadramento della fattispecie, svolgendo l'istruttoria necessaria e con i dovuti approfondimenti.

Quindi, il provvedimento impugnato, lungi dall'incorrere nella denunciata violazione di legge, non facendo in alcun modo leva sull'ostatività del reato, ma sulla pericolosità del condannato, indica in modo dettagliato e non manifestamente illogico le ragioni per cui non sussistono ancora i presupposti di cui all'art. 30 -ter Ord. pen., insistendo sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione e ritenendo non consolidati ed univoci, allo stato, gli indici di revisione critica.

E' di tutta evidenza che l'applicazione dei commi 1 -bis e 1 -bis.1 dell'art. 4 -bis, peraltro di là da venire, non è l'unica ratio del provvedimento impugnato, diversamente da come lamentato, e che con il profilo in ultimo indicato, senza dubbio assorbente, il ricorso non si confronta, rivelando la sua infondatezza.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~6 le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di concessione di un permesso premio, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per omicidio comune. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 71-ter, 4-bis e 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto non concedibile il permesso premio, introducendo un argomento ulteriore rispetto a quelli spesi dal Magistrato di sorveglianza e in particolare, rilevando che l'omicidio plurimo per cui il ricorrente sta scontando la pena dell'ergastolo è di fatto ostativo ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., in quanto commesso in un contesto camorristico e per fini della cosca. Rileva che l'estensione degli effetti dell'ostatività anche ai reati comuni è prevista in coda al primo comma, purché collegati da nesso teleologico riconosciuto dal giudice della cognizione o anche dell'esecuzione ai delitti di prima fascia; e che tale estensione, disposta dal decreto Nordio (n. 162 del 2022), comportando una modifica in peius, non può essere applicata quando il delitto diverso da quelli elencati nel primo comma di detto articolo risulta commesso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (31.10.2022), in linea con quanto stabilito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020. Aggiunge che ciò è evincibile dall'art. 3 di detto decreto (Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari); e che, pertanto, essendo il reato commesso in data 9 maggio 2004 e, quindi, ben prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica, l'estensione non può essere applicata, al netto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza circa il riconoscimento del carattere ostativo all'omicidio, ritenute generiche e non esaustive dal difensore, che, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep.2017, Patacchiola, Rv. 269195). Il permesso premio - concedibile, di regola dopo l'espiazione di una quota-parte della pena inflitta, al detenuto che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso - costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma del summenzionato articolo. In coerenza con tale impostazione, l'art. 65 del Regolamento di esecuzione stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, sia dall'istituto penitenziario corredata, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del direttore; ulteriori informazioni (comma 2) sono dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia; in caso di reati di cui al comma 1 dell'art. 4-bis Ord. pen., vengono acquisite le dettagliate informazioni ed i pareri di cui al all'art. 4-bis, comma 2, o 30-bis, comma 1, stesso ordinamento. La decisione sull'istanza di permesso deve essere, dunque, assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e. all'esito del suo completamento, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti), salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino comunque, in modo inequivoco, l'impossibilità di una favorevole valutazione, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa del richiesto beneficio, tali da non giustificare l'ulteriore attesa (in termini, sia pure con riferimento alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292). E', quindi, innegabile la discrezionalità nel giudizio sulla adeguatezza della misura richiesta allo stadio del percorso rieducativo del giudice di sorveglianza, il quale è, invero, tenuto ad esternare tale giudizio, con ragionamento che deve rispondere ai canoni di completezza, logicità e non contraddittorietà, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri negativi, o positivi, delle autorità amministrative dell'esecuzione. 1.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenzia che la condanna per omicidio plurimo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di altri tre correi è relativa ai fatti noti come "la strage dell'ambulanza", per i quali non fu ritenuta già in primo grado l'aggravante mafiosa e pur , 0,0,Q [OSCURATO:PERSONA] -)A-• argomentandosi sulla natura camorristica dell'agguato, tipica dei contrasti sul territorio. Rileva, quindi, che a ben vedere l'aggravante non risulta essere stata esclusa in fatto e che solo pochi r anni dopo [OSCURATO:PERSONA] fu condannato per associazione mafiosa. Fatta questa premessa detto Tribunale ritiene condivisibile l'esito finale cui è giunto il Magistrato di sorveglianza, considerando, al pari dello stesso, necessarie la prosecuzione dell'analisi e una protratta e approfondita contestualizzazione, da parte degli operatori del trattamento, delle pregresse vicende del detenuto, come risultanti da un'attenta lettura delle sentenze, e della sua effettiva evoluzione, partendo appunto dall'effettivo livello di pericolosità sociale espressa e dalla realtà dei fatti. Osserva che è opportuno che tale contestualizzazione e analisi siano svolte in un arco ulteriore di tempo, così da avere un maggior grado di ertezza della solidità dei progressi segnalati, poiché la personalità del detenuto presenta complessità e il suo livello di pericolosità sociale è stato senz'altro elevato; e che nel tempo gli operatori si sono espressi con talune perplessità, per fugare le quali è senz'altro necessario l'approfondimento della consistenza del grado di evoluzione affermato, in modo che il cambiamento del detenuto risulti riscontrato anche nel tempo, non potendo essere dato per scontato, né potendo essere recepito senza l'attenzione che il caso richiede. Rileva che appare necessario un ulteriore periodo di osservazione, che consenta di raccogliere ancora dati di analisi, di consolidarli nel tempo, di confrontarli con gli elementi già acquisiti per valutare, sulla base di presupposti più solidi e convincenti, di avviare il richiesto percorso esterno, con un sufficiente grado di certezza rispetto all'asserita evoluzione che sarebbe stata avviata. Aggiunge che sarà, poi, opportuno svolgere l'istruttoria a norma dei commi 1 -bis e 1 -bis.1 dell'art. 4 -bis Ord. pen., poiché il plurimo omicidio commesso non è affatto esente da caratteristiche di tipo mafioso e tutti i reati posti in essere dal condannato sono realizzati in ambito camorristico e non in contesti di criminalità comune o per fini personali, estranei al contesto della criminalità organizzata; e che il percorso esterno potrà poi essere avviato, ma deve essere intrapreso in un contesto di chiarezza e con il corretto inquadramento della fattispecie, svolgendo l'istruttoria necessaria e con i dovuti approfondimenti. Quindi, il provvedimento impugnato, lungi dall'incorrere nella denunciata violazione di legge, non facendo in alcun modo leva sull'ostatività del reato, ma sulla pericolosità del condannato, indica in modo dettagliato e non manifestamente illogico le ragioni per cui non sussistono ancora i presupposti di cui all'art. 30 -ter Ord. pen., insistendo sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione e ritenendo non consolidati ed univoci, allo stato, gli indici di revisione critica. E' di tutta evidenza che l'applicazione dei commi 1 -bis e 1 -bis.1 dell'art. 4 -bis, peraltro di là da venire, non è l'unica ratio del provvedimento impugnato, diversamente da come lamentato, e che con il profilo in ultimo indicato, senza dubbio assorbente, il ricorso non si confronta, rivelando la sua infondatezza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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