CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05P7RRCM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza nella Corte di appello di Firenze che ha confermato l'affermazione della sua responsabilità espressa dal Tribunale locale in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, n. 3, cod. pen. (capo A) e 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 (B). Deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione ad entrambi i reati contestati, nonché inosservanza dell'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito. Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, dovendosi puntualmente confrontare con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante. La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata. La Corte di appello ha ritenuto la pena «adeguata e proporzionata ai fatti oggetto di imputazione» (p. 5). Si tratta di motivazione sufficiente atteso che il Giudice non si è discostato in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale. Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il