CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l numer o 1 2166 del ruolo generale dell’anno 2015,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza di [OSCURATO:PERSONA], n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. D.F., in persona del curatore -intimato- per la cassazione del decreto del t ribunale di Macerata, depositatoin data 31 marzo 2015 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 16 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] dell’appaltatrice- Azione risarcitoria della committente – Onere della prova.n. 12166/15RG [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dal decreto impugnato che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis un contratto di appalto nel febbraio 2011, poi integrato nel marzo successivo , in virtù del quale l’appaltatrice D.F. avrebbe dovuto completare la costruzione delle unità immobiliari della committente, ancora allo stato grezzo, entro il 15 giugno 2011, in cambio del pagamento di euro 365.000,00 in danaro e di euro 201.495,88 quale controvalore di un appartamento che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto. In realtà, sin dall’inizio dell’esecuzione dei lavori si erano verificati ritardi, divenuti critici a luglio 2011, quando i subappaltatori avevano iniziato ad abbandonare il cantiere e i fornitori a non consegnare ulteriori materiali, di modo che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dapprima dichiarò di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, e poi convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna dell’appaltatrice al risarcimento del danno. Interrotto il giudizio per effetto del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato a dicembre 2011, la committente chiese di essere ammessa al passivo per l’importo di euro 393.358,00 (anche se a pag. 2 del decreto si riferisce che a dire del curatore l’insinuazione era stata compiuta per il minor importo di euro 260.000,00), a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata ultimazione delle opere nel termine contrattuale, per i vizi delle opere compiute, per i minori corrispettivi ricavati dalle vendite, dovuti alla riduzione dei prezzi conseguenti al ritardo nella consegna, nonché per il danno all’immagine e alla reputazione commerciale. Il giudice delegato respinse l’istanza sul presupposto dell’inapplicabilità dell’art. 72, comma 5, l.fall. al contratto di appalto e in considerazione della pregressa introduzione della domanda di risoluzione.n. 12166/15RG [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore Il tribunale ha r igettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dalla committente. Sul punto, pur convenendo con l’opponente sulla portata generale dell’art. 72, comma 5, l. fall., e, quindi, sull’applicabilità di esso anche nel caso in esame, ha escluso la sussistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento, giacché, ha argomentato, la dimostrazione dell’inadempimento sarebbe stata fondata su documentazione proveniente dalla stessa committente, nonché sul contenuto della relazione tecnica di parte redatta su incarico della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA],e comunque inidonea a offrire elementi di prova, in considerazione della sua natura di allegazione difensiva, benché confermata in sede testimoniale dal tecnico che l’avev a redatta. A tanto ha aggiunto che di nessun ausilio era risultata la consulenza tecnica d’ufficio che era stata disposta, posto che il consulente non era riuscito adistinguere le opere già realizzate dalla fallita da quelle eseguite successivamente. E, ancora, il tribunale ha escluso che fosse stata fornita la prova che i ritardi nella consegna derivassero dalla condotta della fallita, che i minori introiti scaturiti dalla consegna degli appartamenti scaturissero pur sempre dai ritardi e non già da circostanze esterne, che i presunti maggiori oneri finanziari fossero riconducibili a quella condotta, e, infine, che vi fosse stato un danno d’immagine, proprio per la mancata dimostrazione dei fatti idonei a ottenere la risoluzione del contratto. Contro questo decreto la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] group propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivie illustra con memoria, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.-Col primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’erronea qualificazione della domanda, là dove il tribunale ha sottolineato che la fattispecie è caratterizzata da una già verificata risoluzione del contratto, posto che il petitum, ossia il risarcimento del danno, non n. 12166/15RG [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore è conseguenziale e non presuppone affatto la riso luzione del contratto. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ragione del decidere, che, nell’impianto del decreto impugnato, è calibrata sull’affermata mancanza di prova dell’inadempimento dell’appaltatrice, che di per sé sarebbe stata ostativa all’ammissione del credito risarcitorio, di modo che la valutazione di carenza dei requisiti della risoluzione è soltanto di contorno. 2.-Fondati sono, invece, il terzo e il quarto motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, coi quali la ricorrente lamenta: - l’incoerenza e l’illogicità del decreto, col quale per un verso si esclude la sussistenza della prova dell’inadempimento della DF, ma per altro verso si riconosce che il consulente tecnico ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di distinguere le opere realizzate dalla fallita da quelle eseguite in seguito e comunque comprese nelle previsioni del contratto del 10 febbraio 2011 (terzo motivo)e - la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perché spetta al debitore provare il proprio adempimento (quarto motivo). Le statuizioni del decreto impugnato, fondate sulla circostanza che la committente non avrebbe provato l’inadempimento dell’appaltatrice, né il nesso di causalità con i danni asseritamente subiti si pongono in contrasto col principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 13533/01) secondo cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.n. 12166/15RG [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], l'appaltatore che agisc e in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. n. 98/19). Specularmente, a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all’appaltatore (e, nel caso in questione, al fallimento) l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione (in termini, fra varie, Cass.n. 32830/21). L'azione di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato. Difatti il legislatore consente la sostituzione della domanda di adempimento con quella di risoluzione (art. 1453 c.c.), riconducendo l'uno e l'altro diritto a un'unica fattispecie, senza condizionare espressamente il mutamento della domanda all'accollo di un più ampio onere probatorio. La censura va quindi accolta, perché col decreto impugnato il tribunale ha invertito la regola di riparto dei carichi probatori, come affermata dall’art. 2697 c.c. e ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.1.- Inoltre, nel rilevare che il consulente tecnico non ha potuto distinguere fra le opere eseguite da DF e quelle realizzate successivamente,il tribunale ha finito col riconoscere che la fallita non ha portato a termine i lavori. D’altronde, nella narrativa del decreto si legge che, in base al contratto di appalto , i lavori avrebbero dovuto aver termine il 15 giugno 2011, nonché che i ritardi erano divenuti critici a luglio 2011, ossia dopo la scadenza del suddetto termine,e in motivazione si aggiunge che la vendita degli appartamenti aveva determinato minori introiti, come n. 12166/15RG [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore confermato dagli acquirenti, che avevano appunto riferito di ritardi nelle consegne. La motivazione risulta per conseguenza insanabilmente contraddittoria, e quindi inidonea ad assolvere la funzione ad essa propria, là dove comunque si fa leva sulla mancanza di prova dell’inadempimento dell’appaltatrice. 3.- L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento del secondoe del quinto motivo, coi quali, rispettivamente, si denuncia l’omesso esame deifatti decisivi costituit i dal ritardo dell’appaltatrice superiore a trentagiorni rispetto al termine contrattuale di consegna e, in particolare, dalla circostanza che in esito al sopralluogo di agosto 2011 i lavori compiuti erano pari al 46% di quelli appaltati (secondo motivo), nonché l’omesso esame dei fatti decisivi risultanti: dalla documentazione concernente la committente della ricorrente, Restructur a; dalle deposizioni testimoniali di alcuni acquirenti degli immobili, concernenti la riduzione del prezzo di acquisto quale conseguenza della ritardata consegna e, quindi, della temporanea indisponibilità degli immobili;dalla scrittura transattiva intercorsa con un promittente acquirente di altro immobile. Fattitutti concernenti la prova del nesso causale tra l’inadempimento dell’appaltatrice e i danni lamentati dalla committente ( quinto motivo), che sono stati in realtà ritenuti irrilevanti dal giudice del merito e che dovranno formare oggetto di nuova valutazione alla luce del corretto atteggiarsi dell’onere della prova. 3.1.-Sono assorbiti anche il sesto motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.c, nonché degli artt. 1218 e 1223 c.c., e il settimo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’incomprensibilità della motivazione, per mancanza di nesso tra la risoluzione del contratto e il danno all’immagine subito. 4.- Ne segue la cassazione del decreto in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, al tribunale di Macerata in n. 12166/15RG [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore diversa composizione, che si atterrà al principi o di diritto dinanzi indicato. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo e il quarto motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnatoin relazione ai profil i accolt i e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Macera