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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26124/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta; che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando di non essere mai stato informato dell'obbligo di depositare le scritture contabili poiché le notificazioni del ricorso di fallimento e della sentenza di fallimento erano effettuate presso la Casa comunale, non avendone così conoscenza, è manifestamente infondato perché il delitto di bancarotta fraudolenta documentale come contestato e ravvisato non ha ad oggetto l'omesso deposito delle scritture contabile, fattispecie non contemplata dall'art. 216 legge fall. - bensì rientrante nell'art. 220 legge fall, che rimanda all'art. 16 n. 3 legge fall. che prevede un termine preciso per il deposito agganciato alla sentenza di fallimento - risultando così irrilevante se vi sia stata o meno la notifica di cui si duole l'imputato; e soprattutto ciò che maggiormente rileva è che l'obbligo rilevante ai fini dell'art. 216 legge fall, di portare - tutte - le scritture contabili in Tribunale deriva dalla legge (cfr. Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Rv. 289600 - 01 che ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l'eventuale sua omessa convocazione a tal fine (in motivazione, questa Corte ha osservato che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibilì attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ.; ha in particolare, per quanto qui rileva, precisato, questa Corte, che è un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15

I. fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16

I. fall., oggi 49 CCII) avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie; ha altresì precisato, questa Corte, che la "consegna" di cui all'art. 86 legge fall. avviene nelle mani del curatore e riguarda invece tutta la documentazione contabile ("le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria"), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.).

Sicché non potrebbe in alcun modo rilevare l'addotto profilo relativo esclusivamente alle modalità di notificazione della sentenza di fallimento, notificazione che peraltro nona costituisce l'unico mezzo con cui è resa nota la intervenuta dichiarazione di fallimento, che in ogni caso non costituisce un atto a sorpresa bensì la possibile conclusione di un procedimento che si svolge nel contraddittorio delle parti ex art. 15 legge fall. (né, per altro verso, il ricorso rappresenta che l'imputato ebbe a consegnare le scritture contabili non appena venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento); che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; in ogni caso il profilo risulta affrontato e comunque per altro verso assorbito nella ricostruzione dei giudici di merito che hanno indicato anche le ragioni per le quali non potesse ravvisarsi la fattispecie della bancarotta semplice; Letta la memoria difensiva contenente le controdeduzioni dell'avv.

E. Volino, che tuttavia non consentono di superare gli argomenti sopra esposti: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiar P.Q.Mi ni •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta; che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando di non essere mai stato informato dell'obbligo di depositare le scritture contabili poiché le notificazioni del ricorso di fallimento e della sentenza di fallimento erano effettuate presso la Casa comunale, non avendone così conoscenza, è manifestamente infondato perché il delitto di bancarotta fraudolenta documentale come contestato e ravvisato non ha ad oggetto l'omesso deposito delle scritture contabile, fattispecie non contemplata dall'art. 216 legge fall. - bensì rientrante nell'art. 220 legge fall, che rimanda all'art. 16 n. 3 legge fall. che prevede un termine preciso per il deposito agganciato alla sentenza di fallimento - risultando così irrilevante se vi sia stata o meno la notifica di cui si duole l'imputato; e soprattutto ciò che maggiormente rileva è che l'obbligo rilevante ai fini dell'art. 216 legge fall, di portare - tutte - le scritture contabili in Tribunale deriva dalla legge (cfr. Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Rv. 289600 - 01 che ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l'eventuale sua omessa convocazione a tal fine (in motivazione, questa Corte ha osservato che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibilì attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ.; ha in particolare, per quanto qui rileva, precisato, questa Corte, che è un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 I. fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 I. fall., oggi 49 CCII) avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie; ha altresì precisato, questa Corte, che la "consegna" di cui all'art. 86 legge fall. avviene nelle mani del curatore e riguarda invece tutta la documentazione contabile ("le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria"), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.). Sicché non potrebbe in alcun modo rilevare l'addotto profilo relativo esclusivamente alle modalità di notificazione della sentenza di fallimento, notificazione che peraltro nona costituisce l'unico mezzo con cui è resa nota la intervenuta dichiarazione di fallimento, che in ogni caso non costituisce un atto a sorpresa bensì la possibile conclusione di un procedimento che si svolge nel contraddittorio delle parti ex art. 15 legge fall. (né, per altro verso, il ricorso rappresenta che l'imputato ebbe a consegnare le scritture contabili non appena venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento); che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; in ogni caso il profilo risulta affrontato e comunque per altro verso assorbito nella ricostruzione dei giudici di merito che hanno indicato anche le ragioni per le quali non potesse ravvisarsi la fattispecie della bancarotta semplice; Letta la memoria difensiva contenente le controdeduzioni dell'avv. E. Volino, che tuttavia non consentono di superare gli argomenti sopra esposti: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiar P.Q.Mi ni •
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