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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30169/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10208/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la circostanza che la «confessione» fatta dall'imputato con una laconica dichiarazione scritta depositata in udienza, nella quale Zaki si limita ad ammettere i fatti (per i quali la prova a suo carico è schiacciante) senza fornire alcuna ulteriore indicazione circa la provenienza e la destinazione dell'enorme quantitativo di sostanze di cui era in possesso, è priva di qualunque significato di resipiscenza e di presa di distanza dalle persone e dagli ambienti nei quali il reato è maturato e dunque non costituisce elemento positivo da poter valorizzare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconoscimento cui osta, peraltro, anche il curriculum criminale del prevenuto, che ha già riportato due precedenti condanne per fatti gravi (vendita illecita di ingenti quantitativi di so- stanza stupefacente, tentato omicidio).

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).N. 10208/2022 R.G.

3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena.

Come visto, i giudici danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare le generiche, ma aggiungono, che la cocaina rinvenuta all'interno della sua abita- zione aveva un peso netto complessivo di 888 grammi, con una percentuale di purezza di ben il 72%, di talché una pena di 7 anni, di solo un anno superiore al minimo edittale, appare del tutto proporzionata.

E quanto agli aumenti per la con- tinuazione, l'anno di reclusione e i 2.000 euro di multa per i 5 chili di hashish (anch'esso di buona qualità, con una percentuale di principio attivo THC del 24,4%) per la Corte bolognese sono una pena fin troppo benevola, mentre sono dei tutto adeguati tre mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per la resistenza a pubblico ufficiale posta in essere con condotte ripetute e particolarmente perico- lose (inizialmente il prevenuto cercò di superare l'alt impostogli con la paletta d'or- dinanza dagli agenti di polizia facendo una manovra con l'auto indirizzata verso di essi coi rischio di investirli, quindi, una volta bloccato grazie all' intervento anche di altre vetture della polizia, ingaggiò una colluttazione con più operanti dimenan- dosi e spintonandoli reiteratamente).

Pertanto, la pena è stata ritenuta adeguata e robbligo motivazionale è dun- que assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la deter- minazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri di- screzionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia appli- cata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella di- screzionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo au- mento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delin- quere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ra- gionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).N. 10208/2022 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10208/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la circostanza che la «confessione» fatta dall'imputato con una laconica dichiarazione scritta depositata in udienza, nella quale Zaki si limita ad ammettere i fatti (per i quali la prova a suo carico è schiacciante) senza fornire alcuna ulteriore indicazione circa la provenienza e la destinazione dell'enorme quantitativo di sostanze di cui era in possesso, è priva di qualunque significato di resipiscenza e di presa di distanza dalle persone e dagli ambienti nei quali il reato è maturato e dunque non costituisce elemento positivo da poter valorizzare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconoscimento cui osta, peraltro, anche il curriculum criminale del prevenuto, che ha già riportato due precedenti condanne per fatti gravi (vendita illecita di ingenti quantitativi di so- stanza stupefacente, tentato omicidio). Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).N. 10208/2022 R.G. 3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena. Come visto, i giudici danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare le generiche, ma aggiungono, che la cocaina rinvenuta all'interno della sua abita- zione aveva un peso netto complessivo di 888 grammi, con una percentuale di purezza di ben il 72%, di talché una pena di 7 anni, di solo un anno superiore al minimo edittale, appare del tutto proporzionata. E quanto agli aumenti per la con- tinuazione, l'anno di reclusione e i 2.000 euro di multa per i 5 chili di hashish (anch'esso di buona qualità, con una percentuale di principio attivo THC del 24,4%) per la Corte bolognese sono una pena fin troppo benevola, mentre sono dei tutto adeguati tre mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per la resistenza a pubblico ufficiale posta in essere con condotte ripetute e particolarmente perico- lose (inizialmente il prevenuto cercò di superare l'alt impostogli con la paletta d'or- dinanza dagli agenti di polizia facendo una manovra con l'auto indirizzata verso di essi coi rischio di investirli, quindi, una volta bloccato grazie all' intervento anche di altre vetture della polizia, ingaggiò una colluttazione con più operanti dimenan- dosi e spintonandoli reiteratamente). Pertanto, la pena è stata ritenuta adeguata e robbligo motivazionale è dun- que assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la deter- minazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri di- screzionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia appli- cata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella di- screzionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo au- mento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delin- quere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ra- gionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).N. 10208/2022 R.G. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il
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