CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29853/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 febbraio 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella del 12 giugno 2022 con cui il Tribunale di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi uno di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod.pen., 7 dl. 4/2019 (capo a, commesso in epoca compresa tra I'l marzo 2019 e 11 giugno 2021), 81 e 316- ter cod.pen. (capo b, commesso da aprile 2019 fino al 31 maggio 2021), 81 cod.pen., 7 dl. 4/2019 (capo c, commesso tra 11 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui denuncia violazione di legge e difetto di motivazione per essere la sentenza impugnata fondata su presupposti erronei in ordine alla entità delle vincite, non commisurabili in quelle indicate in imputazione, ma irrisorie, atteso che "in una sorta di rapporto di dare avere aveva utilizzato minima parte del reddito di cittadinanza ed aveva comunque reimpiegato in caso di vincita le somme per ripianare le perditdt. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, 1. E' orientamento costante di questa Corte, che, in quanto condiviso, il Collegio intende riaffermare, quello secondo cui «[I]ntegra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco "on line", che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, "ex se", acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista». 2. Siffatto principio, basato sul presupposto che le vincite al gioco sono assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 67, comma 1, lett d), TUIR, quali redditi diversi costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione ai sensi del successivo art. 69, comma 1, TUIR, le Corti di merito hanno inteso applicare, coerentemente alla 2piattaforma probatoria disponibile, richiamando appunto la giurisprudenza di questa Corte costante nel senso indicato anche in materia dì giurisdizione civile. 3. Nessuna violazione di legge è dunque predicabile, e, conseguentemente, nessun vizio di motivazione, resa con argomentazioni non contraddittorie, ed immuni da qualsivoglia cedimento logico. Il provvedimento impugnato ha evidenziato le responsabilità del ricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna oltre ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, peraltro almeno estrinsecamente generico, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MOggi, E9, 2026