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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 19739/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto, dopo aver rilevato che il condannato aveva originariamente chiesto di poter svolgere l'affidamento in prova a Tenerife dove viveva e lavorava, ed aveva poi mutato l'istanza nel corso del procedimento, essendosi ritrasferito in Italia a Nettuno, ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della mancanza nella proposta di reinserimento sociale di una attività lavorativa, o di volontariato, latannente risocializzante, e di un progetto di riparazione anche nel sociale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione perché il Tribunale ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio la mancata indicazione di un'attività lavorativa, o comunque risocializzante, in Italia, pur se la nota con cui la difesa del condannato aveva comunicato il trasferimento in Italia dello stesso era precedente l'udienza soltanto di due settimane; il Tribunale non ha dato, quindi, il tempo al condannato di reperire un'attività lavorativa, o risocializzante, in Italia, e non ha tenuto conto del repentino cambio di vita che lo stesso ho dovuto affrontare.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 47 ord. pen. perché il Tribunale ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio la mancanza di un'attività lavorativa, che però per giurisprudenza di legittimità non è condizione indispensabile per ottenere la misura alternativa.

3. Con requisitoria scritta il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

Nella stessa motivazione dell'ordinanza impugnata si dà atto del recente trasferimento in Italia del ricorrente, e quindi la circostanza che questi non avesse ancora reperito un'attività lavorativa o risocializzante avrebbe dovuto essere valutata anche alla luce di questo dato obiettivo, e non necessariamente come un indice dell'insufficiente interesse del ricorrente per il progetto di rieducazione.

Inoltre, l'art. 47 ord. pen. non richiede come condizioni necessarie per l'accesso all'affidamento in prova lo svolgimento di un'attività lavorativa o di un'attività di volontariato, o il risarcimento del danno derivato dal reato, prescrizioni che possono senz'altro far parte del progetto di reinserimento sociale del condannato, ma in cui avrebbero dovuto essere valutate comunque anche le altre circostanze del caso di specie, tra cui l'essere il ricorrente una persona nata nel 1953 - che, quindi, può in astratto trarre un reddito lecito anche da trattamenti previdenziali, e non necessariamente dall'esercizio di attività lavorativa -, e l'essere comunque decorsi dieci anni dalla commissione del reato, periodo nel corso del quale il condannato non risulta aver commesso ulteriori reati ed in cui lo stesso riferisce di aver svolto attività lavorativa lecita all'estero.

In definitiva, il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 5 aprile 2024 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto, dopo aver rilevato che il condannato aveva originariamente chiesto di poter svolgere l'affidamento in prova a Tenerife dove viveva e lavorava, ed aveva poi mutato l'istanza nel corso del procedimento, essendosi ritrasferito in Italia a Nettuno, ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della mancanza nella proposta di reinserimento sociale di una attività lavorativa, o di volontariato, latannente risocializzante, e di un progetto di riparazione anche nel sociale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione perché il Tribunale ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio la mancata indicazione di un'attività lavorativa, o comunque risocializzante, in Italia, pur se la nota con cui la difesa del condannato aveva comunicato il trasferimento in Italia dello stesso era precedente l'udienza soltanto di due settimane; il Tribunale non ha dato, quindi, il tempo al condannato di reperire un'attività lavorativa, o risocializzante, in Italia, e non ha tenuto conto del repentino cambio di vita che lo stesso ho dovuto affrontare. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 47 ord. pen. perché il Tribunale ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio la mancanza di un'attività lavorativa, che però per giurisprudenza di legittimità non è condizione indispensabile per ottenere la misura alternativa. 3. Con requisitoria scritta il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Nella stessa motivazione dell'ordinanza impugnata si dà atto del recente trasferimento in Italia del ricorrente, e quindi la circostanza che questi non avesse ancora reperito un'attività lavorativa o risocializzante avrebbe dovuto essere valutata anche alla luce di questo dato obiettivo, e non necessariamente come un indice dell'insufficiente interesse del ricorrente per il progetto di rieducazione. Inoltre, l'art. 47 ord. pen. non richiede come condizioni necessarie per l'accesso all'affidamento in prova lo svolgimento di un'attività lavorativa o di un'attività di volontariato, o il risarcimento del danno derivato dal reato, prescrizioni che possono senz'altro far parte del progetto di reinserimento sociale del condannato, ma in cui avrebbero dovuto essere valutate comunque anche le altre circostanze del caso di specie, tra cui l'essere il ricorrente una persona nata nel 1953 - che, quindi, può in astratto trarre un reddito lecito anche da trattamenti previdenziali, e non necessariamente dall'esercizio di attività lavorativa -, e l'essere comunque decorsi dieci anni dalla commissione del reato, periodo nel corso del quale il condannato non risulta aver commesso ulteriori reati ed in cui lo stesso riferisce di aver svolto attività lavorativa lecita all'estero. In definitiva, il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 5 aprile 2024 Il cons