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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30881/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Demb0 ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 17 novembre 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 19 novembre 2024, che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n 309 del 1990, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; che, con un primo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, assumendo che il giudice di merito non avrebbe attentamente considerato le doglianze difensive relative alla valutazione degli elementi probatori; che, con un secondo motivo, si evidenzia come le predette doglianze, per come valutate, abbiano condotto ad una motivazione contraddittoria, illogica ed apparente; che, in particolare, la difesa censura la parte della sentenza in cui si ritengono provati la destinazione dello spaccio della sostanza stupefacente e il relativo elemento soggettivo, sulla base della quantità di sostanza e della somma di denaro rinvenute in capo all'imputato, del luogo in cui il medesimo veniva fermato - ossia un noto luogo di spaccio - e del comportamento assunto all'arrivo della pattuglia di militari - consistito nell'allontanarsi e nel gettare un involucro contenente la sostanza nella vegetazione circostante; che, secondo il ricorrente, i fatti per cui si procede potevano essere riconducibili all'uso personale della sostanza stupefacente ed il suo comportamento in prossimità dell'arresto poteva trovare giustificazione nella volontà di evitare l'aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze, disposta a suo carico in altro procedimento.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché costituito da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, nonché volti a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori; che, la difesa ha omesso di considerare la valutazione della Corte di appello circa l'inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, volta a sostenere l'uso personale della sostanza stupefacente; che il giudice d'appello ha fondato la propria opinione correttamente, saldando la propria motivazione a quella del giudice di primo grado, evidenziando gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento - quali la quantità, la qualità ed il principio attivo della sostanza stupefacente in possesso dell'imputato, la sua prossimità a un noto luogo di spaccio, la somma di denaro a sua disposizione, nonché il comportamento assunto dal medesimo in occasione dei controlli; che il giudice di merito ha espressamente smentito la possibilità di inquadrare i fatti per cui si procede nell'uso personale della sostanza stupefacente, in ragione dell'assenza di dichiarazioni in tal senso da parte del soggetto nel corso dell'udienza di convalida2 /idell'arresto e stante la mancanza di prove relative ad un'eventuale dipendenza della sostanza.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Demb0 ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 17 novembre 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 19 novembre 2024, che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n 309 del 1990, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; che, con un primo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, assumendo che il giudice di merito non avrebbe attentamente considerato le doglianze difensive relative alla valutazione degli elementi probatori; che, con un secondo motivo, si evidenzia come le predette doglianze, per come valutate, abbiano condotto ad una motivazione contraddittoria, illogica ed apparente; che, in particolare, la difesa censura la parte della sentenza in cui si ritengono provati la destinazione dello spaccio della sostanza stupefacente e il relativo elemento soggettivo, sulla base della quantità di sostanza e della somma di denaro rinvenute in capo all'imputato, del luogo in cui il medesimo veniva fermato - ossia un noto luogo di spaccio - e del comportamento assunto all'arrivo della pattuglia di militari - consistito nell'allontanarsi e nel gettare un involucro contenente la sostanza nella vegetazione circostante; che, secondo il ricorrente, i fatti per cui si procede potevano essere riconducibili all'uso personale della sostanza stupefacente ed il suo comportamento in prossimità dell'arresto poteva trovare giustificazione nella volontà di evitare l'aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze, disposta a suo carico in altro procedimento. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché costituito da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, nonché volti a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori; che, la difesa ha omesso di considerare la valutazione della Corte di appello circa l'inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, volta a sostenere l'uso personale della sostanza stupefacente; che il giudice d'appello ha fondato la propria opinione correttamente, saldando la propria motivazione a quella del giudice di primo grado, evidenziando gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento - quali la quantità, la qualità ed il principio attivo della sostanza stupefacente in possesso dell'imputato, la sua prossimità a un noto luogo di spaccio, la somma di denaro a sua disposizione, nonché il comportamento assunto dal medesimo in occasione dei controlli; che il giudice di merito ha espressamente smentito la possibilità di inquadrare i fatti per cui si procede nell'uso personale della sostanza stupefacente, in ragione dell'assenza di dichiarazioni in tal senso da parte del soggetto nel corso dell'udienza di convalida2 /idell'arresto e stante la mancanza di prove relative ad un'eventuale dipendenza della sostanza. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
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