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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 25329/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro, in data 28 aprile 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Paola, in data 13 novembre 2019, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, e alle correlate statuizioni civili, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale: condotta contestata come commessa in Amantea il 19 febbraio 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (con decesso della vittima in [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno dello stesso anno).

Oggetto dell'imputazione, che ha trovato conferma sia nella sentenza di primo grado che in quella d'appello, é l'incidente occorso sulla strada statale n. 18, che il Marozzo percorreva, alla guida della sua autovettura, a velocità ritenuta eccessiva e tale da perdere il controllo dell'automezzo, invadendo così l'opposta corsia di marcia e impattando frontalmente contro la vettura condotta dalla Bozzarelli, che nell'occorso riportava un grave traumatismo che ne cagionava il successivo decesso.

Nel giudizio di secondo grado, disattese le lagnanze dell'appellante che invocava il decorso del termine di prescrizione, la Corte di merito ha respinto la tesi dell'imputato volta a dimostrare una dinamica dell'incidente diversa da quella descritta nella sentenza di primo grado.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il Marozzo, con atto articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al decorso del termine di prescrizione: termine che il deducente ritiene spirato, premettendo una ricostruzione del quadro normativo che regola l'istituto e osservando che il raddoppio del termine prescrizionale per il reato contestato non doveva trovare applicazione in relazione al reato a lui contestato, avuto riguardo al susseguirsi di modifiche dell'art. 157 cod.pen..

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione alla ricostruzione del sinistro che cagionò il decesso della Bozzarelli: viene censurata in particolare la tesi, sostenuta dalla Corte di merito, che la sentenza del Giudice di Pace di Amantea che aveva annullato i verbali di contestazione nei confronti del Marozzo non rivestisse alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'eccessiva velocità tenuta nell'occorso dal ricorrente; in aggiunta, il deducente evidenzia che l'invasione di corsia da parte dell'auto condotta dal Marozzo fu necessitata dalla presenza, al centro della carreggiata, dell'autovettura di tale Suriano che si stava dirigendo nel piazzale di una stazione di servizio.

Pertanto, secondo il deducente, deve escludersi nella specie la sussistenza della "causalità della colpa", atteso che l'evento verificatosi non costituiva la concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire.

Infine il deducente affronta il tema delle cause del decesso della Bozzarelli, affermando che non vi é prova che il traumatismo riportato nell'incidente fosse la causa dell'insufficienza multiorgano, subentrata a mesi di distanza, che cagionò il suo decesso.

3. In data 16 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile in ambo i motivi, perché manifestamente infondato e, in parte, proposto per motivi aspecifici e non consentiti in sede di legittimità.

1.1. Quanto al primo motivo, nonostante l'ampia ricostruzione del quadro normativo, sfugge al ricorrente che il raddoppio del termine di prescrizione, di cui al sesto comma dell'art. 157 cod.pen., per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, già previsto all'epoca del fatto, ha trovato conferma in tutte le successive modifiche del predetto articolo 157, in quanto riferite sempre (fra l'altro) al secondo comma dell'art. 589 cod.pen..

A nulla rileva, ovviamente, il fatto che la legge 41/2016 abbia modificato l'art. 157, comma 6, cod.pen. in relazione all'entrata in vigore dell'art. 589-bis (omicidio stradale), aggiunto all'elenco dei reati per i quali opera il raddoppio, atteso che il perdurante (e concomitante) riferimento al secondo comma dell'art. 589 nell'ambito dei reati per i quali é previsto il raddoppio del termine prescrizionale rende evidente che il raddoppio spiega efficacia anche con riferimento ai delitti di omicidio colposo, aggravati dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commessi prima dell'entrata in vigore della citata legge 41/2016: a chiarimento di tale assunto, d'altronde, questa Corte ha già precisato in più occasioni che, anche ai fini del tempo necessario a prescrivere, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante é stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 15238 del 19/02/2020, Mezzadra, Rv. 279383; Sez. 4, Sentenza n. 27425 del 24/05/2018, Bertani, Rv. 273409).1.2.

Quanto al secondo motivo, esso non si confronta con le puntuali argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che da un lato evidenzia come le ragioni dell'annullamento dei verbali di contestazione da parte del Giudice di Pace non rivestano alcun rilievo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e soprattutto della velocità tenuta dal Marozzo, siccome vertenti su questioni di tutt'altro carattere; di contro gli elementi di prova valorizzati dalla Corte di merito sono stati ritenuti, con percorso argomentativo logico e corretto, dunque non sindacabile in sede di legittimità, come idonei a ravvisare nella condotta del ricorrente la violazione dell'art. 141, Cod.Strada, disposizione che individua le linee di condotta cui il conducente deve attenersi nel regolare la velocità del suo veicolo avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, imponendogli tra l'altro di conservare il controllo del proprio automezzo, di ridurre la velocità e, occorrendo, anche di fermarsi in presenza di ostacoli, ecc..

Si ricorda inoltre che, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, Sentenza n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176); e non v'é dubbio che, quand'anche confermata, la presenza del veicolo del Suriano in prossimità della linea di mezzeria, siccome attribuita a una normale manovra di svolta del veicolo per dirigersi nello spiazzo di una stazione di servizio, non potrebbe certo reputarsi imprevedibile.

Ne risulta pertanto confermata, fra l'altro, anche la configurabilità della "causalità della colpa", stante il fatto che, ove la regola cautelare di cui all'art. 141 cod.strada fosse stata rispettata dal Marozzo (e cioé se egli avesse mantenuto una velocità che gli consentisse di mantenere il controllo del veicolo anche in presenza di eventuali ostacoli sulla carreggiata) l'evento non si sarebbe verificato.

Infine é articolata in termini affatto generici e non consentiti in questa sede, siccome vertente su valutazioni di merito sul materiale probatorio già adeguatamente sviluppate sia in primo grado che in appello, la questione relativa al nesso causale tra l'incidente e il decesso della Bozzarelli: questione sulla quale la decisione si é fondata, nei due gradi di merito, sulla base del confronto fra le opinioni dei consulenti, al quale il deducente, nel proporre la lagnanza in esame, non ha fatto alcun riferimento, limitandosi a riportare assai sinteticamente il parere del solo consulente del responsabile civile, senza alcuna analisi della serie causale sottostante né alcun raffronto con le argomentazioni su cui si fondano le opposte tesi (ritenute più persuasive dai giudici di merito), così incorrendo nel vizio di aspecificità.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, in data 28 aprile 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Paola, in data 13 novembre 2019, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, e alle correlate statuizioni civili, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale: condotta contestata come commessa in Amantea il 19 febbraio 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (con decesso della vittima in [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno dello stesso anno). Oggetto dell'imputazione, che ha trovato conferma sia nella sentenza di primo grado che in quella d'appello, é l'incidente occorso sulla strada statale n. 18, che il Marozzo percorreva, alla guida della sua autovettura, a velocità ritenuta eccessiva e tale da perdere il controllo dell'automezzo, invadendo così l'opposta corsia di marcia e impattando frontalmente contro la vettura condotta dalla Bozzarelli, che nell'occorso riportava un grave traumatismo che ne cagionava il successivo decesso. Nel giudizio di secondo grado, disattese le lagnanze dell'appellante che invocava il decorso del termine di prescrizione, la Corte di merito ha respinto la tesi dell'imputato volta a dimostrare una dinamica dell'incidente diversa da quella descritta nella sentenza di primo grado. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il Marozzo, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al decorso del termine di prescrizione: termine che il deducente ritiene spirato, premettendo una ricostruzione del quadro normativo che regola l'istituto e osservando che il raddoppio del termine prescrizionale per il reato contestato non doveva trovare applicazione in relazione al reato a lui contestato, avuto riguardo al susseguirsi di modifiche dell'art. 157 cod.pen.. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione alla ricostruzione del sinistro che cagionò il decesso della Bozzarelli: viene censurata in particolare la tesi, sostenuta dalla Corte di merito, che la sentenza del Giudice di Pace di Amantea che aveva annullato i verbali di contestazione nei confronti del Marozzo non rivestisse alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'eccessiva velocità tenuta nell'occorso dal ricorrente; in aggiunta, il deducente evidenzia che l'invasione di corsia da parte dell'auto condotta dal Marozzo fu necessitata dalla presenza, al centro della carreggiata, dell'autovettura di tale Suriano che si stava dirigendo nel piazzale di una stazione di servizio. Pertanto, secondo il deducente, deve escludersi nella specie la sussistenza della "causalità della colpa", atteso che l'evento verificatosi non costituiva la concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Infine il deducente affronta il tema delle cause del decesso della Bozzarelli, affermando che non vi é prova che il traumatismo riportato nell'incidente fosse la causa dell'insufficienza multiorgano, subentrata a mesi di distanza, che cagionò il suo decesso. 3. In data 16 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile in ambo i motivi, perché manifestamente infondato e, in parte, proposto per motivi aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. 1.1. Quanto al primo motivo, nonostante l'ampia ricostruzione del quadro normativo, sfugge al ricorrente che il raddoppio del termine di prescrizione, di cui al sesto comma dell'art. 157 cod.pen., per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, già previsto all'epoca del fatto, ha trovato conferma in tutte le successive modifiche del predetto articolo 157, in quanto riferite sempre (fra l'altro) al secondo comma dell'art. 589 cod.pen.. A nulla rileva, ovviamente, il fatto che la legge 41/2016 abbia modificato l'art. 157, comma 6, cod.pen. in relazione all'entrata in vigore dell'art. 589-bis (omicidio stradale), aggiunto all'elenco dei reati per i quali opera il raddoppio, atteso che il perdurante (e concomitante) riferimento al secondo comma dell'art. 589 nell'ambito dei reati per i quali é previsto il raddoppio del termine prescrizionale rende evidente che il raddoppio spiega efficacia anche con riferimento ai delitti di omicidio colposo, aggravati dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commessi prima dell'entrata in vigore della citata legge 41/2016: a chiarimento di tale assunto, d'altronde, questa Corte ha già precisato in più occasioni che, anche ai fini del tempo necessario a prescrivere, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante é stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 15238 del 19/02/2020, Mezzadra, Rv. 279383; Sez. 4, Sentenza n. 27425 del 24/05/2018, Bertani, Rv. 273409).1.2. Quanto al secondo motivo, esso non si confronta con le puntuali argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che da un lato evidenzia come le ragioni dell'annullamento dei verbali di contestazione da parte del Giudice di Pace non rivestano alcun rilievo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e soprattutto della velocità tenuta dal Marozzo, siccome vertenti su questioni di tutt'altro carattere; di contro gli elementi di prova valorizzati dalla Corte di merito sono stati ritenuti, con percorso argomentativo logico e corretto, dunque non sindacabile in sede di legittimità, come idonei a ravvisare nella condotta del ricorrente la violazione dell'art. 141, Cod.Strada, disposizione che individua le linee di condotta cui il conducente deve attenersi nel regolare la velocità del suo veicolo avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, imponendogli tra l'altro di conservare il controllo del proprio automezzo, di ridurre la velocità e, occorrendo, anche di fermarsi in presenza di ostacoli, ecc.. Si ricorda inoltre che, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, Sentenza n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176); e non v'é dubbio che, quand'anche confermata, la presenza del veicolo del Suriano in prossimità della linea di mezzeria, siccome attribuita a una normale manovra di svolta del veicolo per dirigersi nello spiazzo di una stazione di servizio, non potrebbe certo reputarsi imprevedibile. Ne risulta pertanto confermata, fra l'altro, anche la configurabilità della "causalità della colpa", stante il fatto che, ove la regola cautelare di cui all'art. 141 cod.strada fosse stata rispettata dal Marozzo (e cioé se egli avesse mantenuto una velocità che gli consentisse di mantenere il controllo del veicolo anche in presenza di eventuali ostacoli sulla carreggiata) l'evento non si sarebbe verificato. Infine é articolata in termini affatto generici e non consentiti in questa sede, siccome vertente su valutazioni di merito sul materiale probatorio già adeguatamente sviluppate sia in primo grado che in appello, la questione relativa al nesso causale tra l'incidente e il decesso della Bozzarelli: questione sulla quale la decisione si é fondata, nei due gradi di merito, sulla base del confronto fra le opinioni dei consulenti, al quale il deducente, nel proporre la lagnanza in esame, non ha fatto alcun riferimento, limitandosi a riportare assai sinteticamente il parere del solo consulente del responsabile civile, senza alcuna analisi della serie causale sottostante né alcun raffronto con le argomentazioni su cui si fondano le opposte tesi (ritenute più persuasive dai giudici di merito), così incorrendo nel vizio di aspecificità. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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