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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2020

Cassazione n. 45230/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 27/10/2020 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Locri il 26/06/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], distratto le giacenze di magazzino per un valore pari a C 113.073,00, condannandolo alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di 10 anni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto tre motivi di ricorso.

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

2.2. Violazione di legge processuale in relazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 15 bis della

I. 28 aprile 2014, n. 67: lamenta che l'imputato era stato dichiarato contumace nel processo di primo grado, e che erroneamente il giudizio di appello sia stato celebrato con la disciplina dell'assenza; la norma transitoria, infatti, prevede che le nuove disposizioni sull'assenza si applichino solo quando non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, mentre si applica la precedente disciplina sulla contumacia allorquando l'imputato è stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

La erronea applicazione della legge processuale ha inciso dunque sulla qualifica processuale assegnata all'imputato, sulle modalità della sua partecipazione al processo, sui diritti astrattamente riconosciuti al medesimo, e sulla concreta possibilità di esercitarli, atteso che la disciplina previgente consentiva all'imputato contumace in primo grado di richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 4 cod. proc. pen., poi abrogato.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l'epoca della distrazione, ed in particolare se la condotta sia avvenuta prima che avesse inizio la procedura fallimentare; al riguardo, non sarebbe emerso se la condotta è stata posta in essere nella c.d. zona di rischio penale, considerando che i beni non reperiti erano stati acquistati nel 2007, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa il 26 gennaio 2009; in tal modo, si attribuirebbe rilevanza penale a qualsiasi condotta distrattiva, anche se commessa in epoca distante e temporalmente scollegata dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Neppure sarebbe emerso lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, nonostante il ricorrente ammetta che l'espressione si riferisce alle condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico.La difesa del ricorrente non risulta avere proposto alcuna questione preliminare, né nel giudizio di primo grado, né nel giudizio di appello, a proposito della dedotta omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare; del resto, il decreto di rinvio a giudizio risulta essere stato regolarmente notificato alla moglie dell'imputato.

Ciò posto, il motivo è generico, in quanto le notifiche degli atti compiuti in fase di indagini preliminari - ordinariamente contenuti nel fascicolo del P.M. - non sono contenuti nel fascicolo processuale allegato al ricorso, né il ricorrente ne ha documentato l'assenza, in ossequio al principio c.d. di autosufficienza.

Invero, se, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 Chahid, Rv. 255304; Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), tuttavia, i poteri della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonerano il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre che un atto non è stato formato (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019 Ambrosio, Rv. 275744, che, in motivazione, ha precisato che può causare nullità solo il mancato rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa del contumace non previste per l'assente, quale, in specie, quella del previgente art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva, per il primo, l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza).

Peraltro, l'eccezione non risulta proposta tempestivamente, atteso che, invocando una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - non sussistente, come già evidenziato avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dal difensore (Sez. 2, n.10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, Kresic, Rv. 276994, con riferimento all'ipotesi inversa di mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67).

Va infine rilevata la genericità della doglianza, che non ha dedotto il pregiudizio concretamente arrecato al diritto di difesa dell'imputato, soprattutto ove si consideri che l'estratto contumaciale è stato notificato secondo lo schema normativo del giudizio in contumacia; sicché la erronea dichiarazione dell'assenza deve ritenersi un refuso privo di concreta rilevanza.

4. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che non sarebbe stata valutata l'epoca della distrazione, ed in particolare se la condotta fosse avvenuta prima che avesse inizio la procedura fallimentare; al riguardo, non sarebbe emerso se la condotta è stata posta in essere nella cd. zona di rischio penale, considerando che i beni non reperiti erano stati acquistati nel 2007, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa il 26 gennaio 2009; in tal modo, si attribuirebbe rilevanza penale a qualsiasi condotta distrattiva, anche se commessa in epoca distante e temporalmente scollegata dalla sentenza dichiarativa di fallimento; neppure sarebbe emerso lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

La doglianza è inammissibile, non soltanto perché sollecita, in parte, una non consentita rivalutazione del merito, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, ma anche perché è manifestamente infondata.

Invero, risulta accertato che l'imputato ha realizzato un'operazione di spoliazione della società fallita, avendo sottratto le giacenze di magazzino per un valore di circa 113 mila euro, non essendo stata rinvenuta né la merce, né l'eventuale corrispettivo di una vendita 'in nero'; sicché appare pacifica l'integrazione della fattispecie di distrazione dei beni sociali.

Ciò posto, le doglianze, che sembrano focalizzarsi sulla sussistenza del dolo (evocando la c.d. zona di rischio penale), sono manifestamente infondate, in quanto, premesso che la prova dell'elemento soggettivo è stata desunta dai c.d.

"indici di fraudolenza" delle condotte, poste in essere nella fase precedente al fallimento, allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria della società era già in crisi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario, come sostiene il ricorrente, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, che la disposizione di cui all'art. 216 n. 1 I.f. riserva alla solo condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti.

Peraltro, considerando che la condotta distrattiva ha riguardato i beni acquistati tra il 2007 ed il 2008, va evidenziato che, non soltanto non risulta esservi un lasso temporale significativo rispetto alla dichiarazione di fallimento, ma il depauperamento realizzato prescinde dall'epoca in cui è stato concretamente posto in essere; invero, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza, ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, come quello in esame, in cui il depauperamento consegue ad una deliberata condotta di sottrazione delle giacenze di magazzino, priva di una alternativa ipotesi qualificatoria.

Invero, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza.

Come opportunamente evidenziato proprio da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa".

Nel caso in esame, dunque, viene in rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta - la sottrazione delle giacenze di magazzino -, in ordine alla quale non è revocabile in dubbio l'indice di fraudolenza e, di conseguenza, la natura distrattiva ed il dolo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27/10/2020 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Locri il 26/06/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], distratto le giacenze di magazzino per un valore pari a C 113.073,00, condannandolo alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di 10 anni. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto tre motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. 2.2. Violazione di legge processuale in relazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 15 bis della I. 28 aprile 2014, n. 67: lamenta che l'imputato era stato dichiarato contumace nel processo di primo grado, e che erroneamente il giudizio di appello sia stato celebrato con la disciplina dell'assenza; la norma transitoria, infatti, prevede che le nuove disposizioni sull'assenza si applichino solo quando non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, mentre si applica la precedente disciplina sulla contumacia allorquando l'imputato è stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. La erronea applicazione della legge processuale ha inciso dunque sulla qualifica processuale assegnata all'imputato, sulle modalità della sua partecipazione al processo, sui diritti astrattamente riconosciuti al medesimo, e sulla concreta possibilità di esercitarli, atteso che la disciplina previgente consentiva all'imputato contumace in primo grado di richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 4 cod. proc. pen., poi abrogato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l'epoca della distrazione, ed in particolare se la condotta sia avvenuta prima che avesse inizio la procedura fallimentare; al riguardo, non sarebbe emerso se la condotta è stata posta in essere nella c.d. zona di rischio penale, considerando che i beni non reperiti erano stati acquistati nel 2007, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa il 26 gennaio 2009; in tal modo, si attribuirebbe rilevanza penale a qualsiasi condotta distrattiva, anche se commessa in epoca distante e temporalmente scollegata dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Neppure sarebbe emerso lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, nonostante il ricorrente ammetta che l'espressione si riferisce alle condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico.La difesa del ricorrente non risulta avere proposto alcuna questione preliminare, né nel giudizio di primo grado, né nel giudizio di appello, a proposito della dedotta omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare; del resto, il decreto di rinvio a giudizio risulta essere stato regolarmente notificato alla moglie dell'imputato. Ciò posto, il motivo è generico, in quanto le notifiche degli atti compiuti in fase di indagini preliminari - ordinariamente contenuti nel fascicolo del P.M. - non sono contenuti nel fascicolo processuale allegato al ricorso, né il ricorrente ne ha documentato l'assenza, in ossequio al principio c.d. di autosufficienza. Invero, se, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 Chahid, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), tuttavia, i poteri della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonerano il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre che un atto non è stato formato (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019 Ambrosio, Rv. 275744, che, in motivazione, ha precisato che può causare nullità solo il mancato rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa del contumace non previste per l'assente, quale, in specie, quella del previgente art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva, per il primo, l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza). Peraltro, l'eccezione non risulta proposta tempestivamente, atteso che, invocando una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - non sussistente, come già evidenziato avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dal difensore (Sez. 2, n.10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, Kresic, Rv. 276994, con riferimento all'ipotesi inversa di mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67). Va infine rilevata la genericità della doglianza, che non ha dedotto il pregiudizio concretamente arrecato al diritto di difesa dell'imputato, soprattutto ove si consideri che l'estratto contumaciale è stato notificato secondo lo schema normativo del giudizio in contumacia; sicché la erronea dichiarazione dell'assenza deve ritenersi un refuso privo di concreta rilevanza. 4. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che non sarebbe stata valutata l'epoca della distrazione, ed in particolare se la condotta fosse avvenuta prima che avesse inizio la procedura fallimentare; al riguardo, non sarebbe emerso se la condotta è stata posta in essere nella cd. zona di rischio penale, considerando che i beni non reperiti erano stati acquistati nel 2007, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa il 26 gennaio 2009; in tal modo, si attribuirebbe rilevanza penale a qualsiasi condotta distrattiva, anche se commessa in epoca distante e temporalmente scollegata dalla sentenza dichiarativa di fallimento; neppure sarebbe emerso lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. La doglianza è inammissibile, non soltanto perché sollecita, in parte, una non consentita rivalutazione del merito, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, ma anche perché è manifestamente infondata. Invero, risulta accertato che l'imputato ha realizzato un'operazione di spoliazione della società fallita, avendo sottratto le giacenze di magazzino per un valore di circa 113 mila euro, non essendo stata rinvenuta né la merce, né l'eventuale corrispettivo di una vendita 'in nero'; sicché appare pacifica l'integrazione della fattispecie di distrazione dei beni sociali. Ciò posto, le doglianze, che sembrano focalizzarsi sulla sussistenza del dolo (evocando la c.d. zona di rischio penale), sono manifestamente infondate, in quanto, premesso che la prova dell'elemento soggettivo è stata desunta dai c.d. "indici di fraudolenza" delle condotte, poste in essere nella fase precedente al fallimento, allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria della società era già in crisi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario, come sostiene il ricorrente, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, che la disposizione di cui all'art. 216 n. 1 I.f. riserva alla solo condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. Peraltro, considerando che la condotta distrattiva ha riguardato i beni acquistati tra il 2007 ed il 2008, va evidenziato che, non soltanto non risulta esservi un lasso temporale significativo rispetto alla dichiarazione di fallimento, ma il depauperamento realizzato prescinde dall'epoca in cui è stato concretamente posto in essere; invero, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza, ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, come quello in esame, in cui il depauperamento consegue ad una deliberata condotta di sottrazione delle giacenze di magazzino, priva di una alternativa ipotesi qualificatoria. Invero, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza. Come opportunamente evidenziato proprio da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa". Nel caso in esame, dunque, viene in rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta - la sottrazione delle giacenze di magazzino -, in ordine alla quale non è revocabile in dubbio l'indice di fraudolenza e, di conseguenza, la natura distrattiva ed il dolo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d
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