CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11799-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1486/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11799 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- r.g.n. 11799/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale, con il quale l'Ufficio ha attribuito all'unità immobiliare sita in Comune di Scandicci, di cui al foglio 19, particella 280, subalterno 502, il classamento A/8, classe 1, disconoscendo quello di A/7, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTP ha accertato, in relazione allo stato dei luoghi e alla consistenza dell'immobile del contribuente, che in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stesso, doveva essere inquadrato effettivamente in categoria A/7, come ritenuto dal contribuente. La CTR ha respinto l'appello dell'ufficio, ritenendo che "l'accertamento in fatto, così come analiticamente ricostruito dal primo giudice merita conferma e le sue motivazioni devono ritenersi qui integralmente recepite e trascritte. In sintesi, dalla documentazione fotografica e catastale in atti, è evidente che l'immobile è solo in minima parte abitabile ed è in quella minima parte abitato dal proprietario, coltivatore diretto, è in pessimo stato di conservazione ed è, inoltre, in larga parte, adibito a ricovero per attrezzi e materiale agricolo. In nulla, cioè, le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche corrispondono in concreto a quelle di una "villa". L'ulteriore circostanza che l'immobile fosse stato, in passato, dagli stessi proprietari denunziato in categoria A/8, non esonera dalla necessità di una verifica attuale della sua consistenza e qualità". Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6,9,61 e 62 del D.P.R. n.1142/1949, nonché degli artt. 8 e 11 del R.D.L. n.652/1939, nonché degli artt. 2697, 2727 e ss. c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Con l'unico motivo proposto, l'Agenzia avanza una serie di rilievi che attengono alla valutazione del quadro probatorio emerso dagli atti di causa ed oggetto dei giudizi di merito. La costruzione del motivo così proposto da parte dell'Ufficio, presenta i caratteri devolutivi propri dell'appello in quanto, piuttosto che censurare l'operato del giudice di merito, propone un inammissibile riesame del fatto, come pure emerge dalle conclusioni rassegnate dove, con lapsus calami, l'Agenzia chiede "l'accoglimento del presente gravame". Con esso l'Agenzia propone in realtà un inammissibile riesame del merito della controversia. Va sul punto ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (ex multis Cass.n. 25332/2014; n. 6519/2019). Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.100,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Roma, 17 dicembre 2021 ( [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]. F,.ki DEPOSi"T